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Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il tossicodipendente che, al termine del trattamento di recupero, si trova nella condizione di essere chiamato al servizio militare di leva può chiedere di prestare servizio civile continuando l'attività volontaria nella comunità terapeutica.
  • La richiesta va presentata all'ufficio territoriale di leva del distretto militare, ed è subordinata al parere conforme della direzione della comunità terapeutica.
  • Il periodo di attività già trascorso nella comunità terapeutica o nel centro di accoglienza locale è valido a tutti gli effetti come servizio militare.
  • L'assenza ingiustificata dalla struttura comporta la segnalazione alle autorità militari, che provvedono alla chiamata al servizio militare ordinario.
  • Le autorità militari possono in qualsiasi momento verificare la presenza effettiva dell'interessato presso la struttura.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 110 T.U. Stupefacenti — Servizio civile

D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 — Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

1. Il dipendente da sostanze stupefacenti o psicotrope che, al termine del trattamento di recupero, e' nelle condizioni di essere chiamato al servizio militare di leva puo', su propria richiesta da presentare all'ufficio territoriale di leva del distretto militare, e su parere conforme della direzione della comunita' terapeutica, continuare a prestare come servizio civile la sua attivita' volontaria per un periodo pari alla durata del servizio militare.

2. Il periodo di attivita' trascorso nella comunita' terapeutica o presso il centro di accoglienza locale e' valido a tutti gli effetti come servizio militare.

3. In caso di assenza ingiustificata, la direzione della comunita' terapeutica o il responsabile del centro di accoglienza e di orientamento dell'unita' sanitaria locale devono dare comunicazione alle competenti autorita' militari territoriali che provvedono alla chiamata dell'interessato al servizio militare di leva.

4. Le autorita' militari competenti del territorio possono, in qualsiasi momento, accertare presso la comunita' terapeutica o presso il centro di accoglienza e di orientamento dell'unita' sanitaria locale la presenza effettiva dell'interessato.

5. Al termine del periodo di attivita' nella comunita' terapeutica o presso il centro di accoglienza e di orientamento dell'unita' sanitaria locale, l'autorita' militare rilascia all'interessato il congedo militare illimitato. Torna al sommario

Commento

Ratio e contesto storico della norma

L'articolo 110 del D.P.R. 309/1990 si inserisce in un contesto normativo — quello dell'obbligo del servizio militare di leva — ormai profondamente mutato dall'introduzione del servizio militare volontario con la legge 23 agosto 2004, n. 226. La norma ha pertanto una rilevanza pratica residuale, dal momento che l'istituto a cui si riferisce (la leva obbligatoria) è sospeso per la generalità dei cittadini. Ciononostante, il suo studio conserva un interesse sistematico, poiché illustra la filosofia del T.U. 309/1990 in materia di reinserimento sociale: la continuità del percorso terapeutico veniva tutelata anche a costo di derogare all'obbligo di leva, riconoscendo che interrompere un percorso di recupero in corso per assolvere al servizio militare avrebbe potuto compromettere irrimediabilmente i progressi raggiunti.

Struttura del meccanismo

La norma configura una facoltà del tossicodipendente, non un diritto automatico: la conversione del percorso terapeutico in servizio civile sostitutivo richiede una domanda dell'interessato all'ufficio territoriale di leva del distretto militare e il parere conforme della direzione della comunità terapeutica. Quest'ultimo elemento è significativo: la direzione della struttura deve valutare se il soggetto sia in una fase del percorso tale da poter continuare le attività volontarie nella comunità per un periodo corrispondente alla durata del servizio militare.

Il periodo già trascorso nella comunità terapeutica o nel centro di accoglienza dell'unità sanitaria locale è equiparato a tutti gli effetti al servizio militare (comma 2). Ciò significa che il soggetto non deve svolgere un servizio aggiuntivo: il tempo passato in comunità viene computato nel periodo complessivo di leva.

Controllo e conseguenze dell'assenza ingiustificata

I commi 3 e 4 disciplinano il sistema di controllo sull'effettivo espletamento del servizio civile sostitutivo. La direzione della comunità terapeutica o il responsabile del centro di accoglienza è tenuta a comunicare alle autorità militari territoriali le assenze ingiustificate, che determinano la chiamata al servizio militare ordinario. Le autorità militari, dal canto loro, possono in qualsiasi momento accertare presso la struttura la presenza effettiva dell'interessato.

Questo sistema di controllo bilaterale — segnalazione da parte della struttura e verifica d'ufficio da parte delle autorità militari — mira a prevenire un uso strumentale del meccanismo come via di elusione del servizio militare. Al tempo stesso, affidando alla direzione della comunità la responsabilità della segnalazione delle assenze, il legislatore ha imposto alla struttura terapeutica una funzione di sorveglianza che potrebbe risultare in tensione con il carattere volontario e fiduciario del trattamento.

Il congedo militare

Al termine del periodo di attività nella comunità terapeutica o nel centro di accoglienza, l'autorità militare rilascia all'interessato il congedo militare illimitato (comma 5). Con il rilascio del congedo, l'obbligo di leva può considerarsi assolto e il soggetto è libero da vincoli nei confronti dell'istituzione militare.

Attualità della norma e profili applicativi residui

Come anticipato, con la sospensione della leva obbligatoria per i nati dal 1985 in poi (L. 226/2004, D.Lgs. 215/2001), l'art. 110 ha perso la sua principale ragione operativa. Tuttavia, la norma rimane formalmente in vigore e potrebbe in teoria applicarsi qualora la leva venisse reintrodotta, come talvolta discusso nel dibattito politico. Sotto il profilo sistematico, essa testimonia come il T.U. 309/1990 abbia affrontato con ampiezza di vedute il tema del reinserimento del tossicodipendente, toccando ambiti normativi — come il servizio militare — apparentemente distanti dal diritto delle dipendenze.

Casi pratici

Caso 1: Il giovane in recupero chiede di sostituire la leva con il servizio in comunità

Tizio, classe 1983, è in carico a una comunità terapeutica da diciotto mesi per dipendenza da eroina. Al termine del periodo di trattamento residenziale viene informato che è nella condizione di essere chiamato al servizio militare di leva. Poiché vuole continuare il percorso di supporto nella comunità in forma di volontariato, presenta domanda all'ufficio territoriale di leva del distretto militare ai sensi dell'art. 110. La direzione della comunità rilascia il parere conforme. Il distretto computa i diciotto mesi già trascorsi come periodo di leva e dispone che Tizio continui a prestare servizio nella comunità per il periodo residuo. Al termine viene rilasciato il congedo militare illimitato.

Caso 2: L'assenza ingiustificata comporta la chiamata al servizio militare ordinario

Caia, in comunità terapeutica in regime di servizio civile sostitutivo ex art. 110, si allontana dalla struttura senza giustificazione per tre giorni. La direzione della comunità, adempiuto all'obbligo di comunicazione di cui al comma 3, segnala l'assenza alle autorità militari territoriali. Il distretto militare avvia la procedura di chiamata al servizio militare ordinario. Caia rientra spontaneamente dopo cinque giorni, ma l'interruzione comporta la decadenza dal beneficio del servizio civile sostitutivo e l'obbligo di prestare il servizio militare nelle modalità ordinarie.

Caso 3: Il centro di accoglienza della ASL certifica il periodo come servizio militare

Sempronio, in carico al centro di accoglienza e di orientamento dell'unità sanitaria locale dopo un programma ambulatoriale di disintossicazione, presenta domanda per il riconoscimento del periodo trascorso presso il centro come servizio militare ai sensi dell'art. 110, comma 2. Il responsabile del centro certifica all'ufficio di leva l'effettiva presenza e partecipazione di Sempronio al programma per un periodo pari alla durata del servizio militare. L'autorità militare, dopo le verifiche di rito, rilascia il congedo militare illimitato.

Domande frequenti

L'art. 110 è ancora applicabile oggi con la sospensione della leva obbligatoria?

La norma è formalmente vigente ma ha applicazione pratica molto limitata. Con la sospensione della leva obbligatoria introdotta dalla legge 226/2004 per i nati dal 1985, il meccanismo dell'art. 110 non trova applicazione per la generalità dei cittadini. Potrebbe in teoria applicarsi a soggetti in situazioni transitorie o se la leva venisse reintrodotta.

Chi decide se concedere il servizio civile sostitutivo?

La decisione richiede due atti distinti: la domanda dell'interessato all'ufficio territoriale di leva del distretto militare, e il parere conforme della direzione della comunità terapeutica. In assenza di uno dei due elementi, il meccanismo non può operare. L'autorità militare mantiene il potere finale di decisione sulla concessione del beneficio.

Il periodo già trascorso in comunità prima della domanda viene computato nel servizio militare?

Sì. Il comma 2 dell'art. 110 stabilisce espressamente che il periodo di attività trascorso nella comunità terapeutica o presso il centro di accoglienza locale è valido a tutti gli effetti come servizio militare. Non è dunque necessario svolgere un periodo aggiuntivo: il tempo pregresso viene computato.

Cosa succede se il soggetto lascia la comunità prima del termine del periodo previsto?

La direzione della comunità o il responsabile del centro ha l'obbligo di comunicare le assenze ingiustificate alle autorità militari territoriali. L'autorità militare provvede alla chiamata al servizio militare di leva ordinario. L'abbandono ingiustificato fa decadere il beneficio del servizio civile sostitutivo.

Le autorità militari possono effettuare verifiche presso la comunità terapeutica?

Sì. Il comma 4 attribuisce alle autorità militari territoriali la facoltà di accertare 'in qualsiasi momento' presso la comunità terapeutica o il centro di accoglienza la presenza effettiva dell'interessato. Si tratta di un potere di controllo discrezionale, esercitabile senza preavviso.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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