- Il provveditore agli studi promuove e coordina, a livello provinciale, le iniziative di prevenzione delle tossicodipendenze nelle scuole, avvalendosi di comitati tecnici provinciali composti da 7 membri.
- I comitati provinciali possono essere articolati in comitati distrettuali o interdistrettuali per far fronte a esigenze locali, con membri scelti tra esperti di educazione alla salute e rappresentanti di associazioni familiari.
- Il provveditore organizza corsi di aggiornamento per insegnanti sulle dipendenze, potendo stipulare convenzioni con enti locali, università, istituti di ricerca e cooperative di solidarietà sociale.
- Presso enti e associazioni iscritti all'albo regionale possono essere istituiti corsi statali sperimentali di scuola media per lavoratori, finalizzati all'inserimento o al reinserimento lavorativo.
- Il Ministro assegna annualmente ai provveditorati fondi per le attività di educazione alla salute, da ripartire tra le scuole secondo i criteri dei comitati provinciali.
Testo dell'articoloVigente
Art. 105 T.U. Stupefacenti — Promozione e coordinamento a livello provinciale, delle iniziative di educazione e prevenzione. Corsi di
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 — Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope
studio per insegnanti e corsi sperimentali di scuola media.
1. Il provveditore agli studi promuove e coordina, nell'ambito provinciale, la realizzazione delle iniziative previste nei programmi annuali e di quelle che possono essere deliberate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia.
2. Nell'esercizio di tali compiti il provveditore si avvale di un comitato tecnico provinciale o, in relazione alle esigenze emergenti nell'ambito distrettuale o interdistrettuale, di comitati distrettuali o interdistrettuali, costituiti con suo decreto, i cui membri sono scelti tra esperti nei campi dell'educazione alla salute e della prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze nonche' tra rappresentanti di associazioni familiari. Detti comitati sono composti da sette membri.
3. Alle riunioni dei comitati possono essere invitati a partecipare rappresentanti delle autorita' di pubblica sicurezza, degli enti locali territoriali e della unita' sanitarie locali, nonche' esponenti di associazioni giovanili.
4. All'attuazione delle iniziative concorrono gli organi collegiali della scuola, nel rispetto dell'autonomia ad essi riconosciuta dalle disposizioni in vigore. Le istituzioni scolastiche interessate possono avvalersi anche dell'assistenza del servizio ispettivo tecnico.
5. Il provveditore agli studi, d'intesa con il consiglio provinciale scolastico e sentito il comitato tecnico provinciale, organizza corsi di studio per gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado sulla educazione sanitaria e sui danni derivanti ai giovani dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonche' sul fenomeno criminoso nel suo insieme, con il supporto di mezzi audiovisivi ed opuscoli. A tal fine puo' stipulare, con i fondi a sua disposizione, apposite convenzioni con enti locali, universita', istituti di ricerca ed enti, cooperative di solidarieta' sociale e associazioni iscritti all'albo regionale o provinciale da istituirsi a norma dall'art.
116. 6. I corsi statali sperimentali di scuola media per lavoratori possono essere istituiti anche presso gli enti, le cooperative di solidarieta' sociale e le associazioni iscritti nell'albo di cui all'art. 116 entro i limiti numerici e con le modalita' di svolgimento di cui alle vigenti disposizioni. I corsi saranno finalizzati anche all'inserimento o al reinserimento nell'attivita' lavorativa.
7. Le utilizzazioni del personale docente di ruolo di cui all'art. 14, decimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, possono essere disposte, nel limite massimo di cento unita', ai fini del recupero scolastico e dell'acquisizione di esperienze educative, anche presso gli enti e le associazioni iscritti nell'albo di cui all'art. 116, a condizione che tale personale abbia documentatamente frequentato i corsi di cui al comma
5. 8. Il Ministro della pubblica istruzione assegna annualmente ai provveditorati agli studi, in proporzione alla popolazione scolastica di ciascuno, fondi per le attivita' di educazione alla salute e di prevenzione delle tossicodipendenze da ripartire tra le singole scuole sulla base dei criteri elaborati dai comitati provinciali, con particolare riguardo alle iniziative di cui all'art.
106. 9. L'onere derivante dal funzionamento del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 104 e dei comitati di cui al presente articolo e' valutato in complessive lire 4 miliardi in ragione d'anno a decorrere dall'anno
1990. Il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto disciplina l'istituzione e il funzionamento del comitato tecnico-scientifico e dei comitati provinciali, distrettuali e interdistrettuali e l'attribuzione dei compensi ai componenti dei comitati stessi. Torna al sommario
Stesso numero, altri codici
- Art. 105 Reg. (UE) 2024/1689 — Modifica della direttiva 2014/90/UE
- Art. 105 Cod. Amb. — scarichi in acque superficiali
- Art. 105 D.Lgs. 159/2011 — Applicazione di magistrati del pubblico ministero in casi particolari
- Art. 105 D.Lgs. 209/2005 — Articolo abrogato
- Art. 105 D.Lgs. 42/2004 — Diritti di uso e godimento pubblico
- Art. 105 Codice Civile: Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi
In sintesi
Ratio e collocazione sistematica
L'articolo 105 costituisce la declinazione provinciale del sistema di prevenzione scolastica delineato dall'art. 104. Se quest'ultimo affida al Ministero della pubblica istruzione il coordinamento nazionale e la definizione degli indirizzi programmatici, l'art. 105 trasferisce al provveditore agli studi il compito di tradurre tali indirizzi in iniziative concrete nel territorio provinciale. Il raccordo tra i due livelli — nazionale e provinciale — è funzionale a garantire uniformità di approccio e al tempo stesso adattamento alle specificità locali, che variano notevolmente tra realtà urbane e rurali, tra province ad alto e a basso tasso di dipendenze.
I comitati tecnici provinciali
Lo strumento operativo principale è il comitato tecnico provinciale, istituito con decreto del provveditore. Ove le esigenze emergenti lo richiedano, possono essere costituiti comitati distrettuali o interdistrettuali. La composizione — sette membri scelti tra esperti di educazione alla salute e prevenzione/recupero dalle tossicodipendenze e tra rappresentanti di associazioni familiari — riflette la medesima logica del comitato tecnico-scientifico nazionale: competenza scientifica unita a sensibilità per la dimensione familiare e sociale del fenomeno.
Alle riunioni dei comitati possono partecipare, su invito, rappresentanti delle autorità di pubblica sicurezza, degli enti locali territoriali, delle unità sanitarie locali ed esponenti di associazioni giovanili. La presenza delle forze dell'ordine e dei servizi sanitari garantisce un raccordo tra prevenzione primaria e sistemi di risposta al fenomeno delle dipendenze, evitando che i due ambiti operino in silos separati.
La formazione degli insegnanti
Il comma 5 attribuisce al provveditore — d'intesa con il consiglio provinciale scolastico e sentito il comitato tecnico provinciale — il compito di organizzare corsi di studio per insegnanti di tutti gli ordini e gradi scolastici. I corsi hanno ad oggetto l'educazione sanitaria, i danni derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e il fenomeno criminoso nel suo insieme. La previsione dell'utilizzo di mezzi audiovisivi e opuscoli segnala la volontà del legislatore di dotare gli insegnanti di strumenti pratici, non di sole nozioni teoriche.
Per finanziare i corsi, il provveditore può stipulare convenzioni con enti locali, università, istituti di ricerca e — significativamente — cooperative di solidarietà sociale e associazioni iscritte all'albo regionale o provinciale di cui all'art. 116. Il richiamo all'art. 116 introduce nel sistema formativo degli insegnanti il terzo settore specializzato nelle dipendenze, portando nelle scuole l'esperienza diretta di chi opera quotidianamente nel recupero dei tossicodipendenti.
I corsi sperimentali di scuola media per lavoratori
Il comma 6 prevede una disposizione peculiare: i corsi statali sperimentali di scuola media per lavoratori possono essere istituiti anche presso gli enti, le cooperative di solidarietà sociale e le associazioni iscritti all'albo ex art. 116. Si tratta di un meccanismo di recupero scolastico destinato a soggetti che, a causa della dipendenza, abbiano abbandonato il percorso formativo. L'obiettivo dichiarato è l'inserimento o il reinserimento nell'attività lavorativa, che richiede spesso un titolo di studio almeno di livello secondario inferiore.
La distaccabilità del personale docente
Il comma 7 consente l'utilizzo di personale docente di ruolo — nel limite massimo di cento unità sull'intero territorio nazionale — presso gli enti e le associazioni iscritti all'albo ex art. 116, a condizione che il docente abbia documentatamente frequentato i corsi di aggiornamento di cui al comma 5. Questa disposizione introduce una forma di mobilità funzionale del personale scolastico verso le strutture del terzo settore impegnate nella prevenzione e nel recupero, creando un canale di contaminazione virtuosa tra sistema dell'istruzione e sistema dei servizi per le dipendenze.
Il riparto delle risorse finanziarie
Il comma 8 dispone che il Ministro assegni annualmente ai provveditorati fondi per le attività di educazione alla salute e prevenzione delle tossicodipendenze, in proporzione alla popolazione scolastica di ciascuna provincia. I fondi vengono poi ripartiti tra le singole scuole sulla base dei criteri elaborati dai comitati provinciali, con particolare riguardo alle iniziative previste dall'art. 106 (centri di informazione e consulenza). Questo meccanismo assicura una distribuzione delle risorse che tiene conto delle dimensioni del tessuto scolastico provinciale, pur lasciando ai comitati locali la definizione delle priorità di intervento.
Casi pratici
Caso 1: Il comitato provinciale coordina un progetto di peer education nelle scuole superiori
Il comitato tecnico provinciale costituito dal provveditore agli studi della provincia di residenza di Tizio — funzionario del provveditorato — elabora un progetto di prevenzione basato sulla peer education: studenti formati come «animatori» (secondo il modello dell'art. 106) intervengono in classi di scuole diverse per condividere esperienze e informazioni sui rischi delle dipendenze. Il progetto rientra nelle iniziative previste dal programma annuale ministeriale ex art. 104, comma 3, ed è finanziato con i fondi assegnati dal Ministero al provveditorato ai sensi dell'art. 105, comma 8. Il comitato si riunisce con la partecipazione, su invito, di rappresentanti dei servizi per le tossicodipendenze della ASL provinciale.
Caso 2: La scuola media avvia un corso sperimentale per adulti in recupero
Caia, responsabile di una cooperativa di solidarietà sociale iscritta all'albo regionale ex art. 116, propone al provveditore agli studi l'istituzione di un corso statale sperimentale di scuola media per lavoratori nei locali della cooperativa. Il corso è destinato a soggetti in percorso di recupero che non hanno completato il ciclo scolastico inferiore e necessitano del titolo per accedere al mercato del lavoro. Il provveditore, verificata la sussistenza dei requisiti e dei limiti numerici previsti dalle norme vigenti, autorizza l'istituzione del corso ai sensi dell'art. 105, comma 6. Un docente di ruolo viene distaccato presso la cooperativa ai sensi del comma 7, dopo aver documentato la frequenza di un corso di aggiornamento sulle dipendenze.
Caso 3: Il provveditorato organizza corsi di aggiornamento per docenti in aree ad alto rischio
A seguito di un aumento dei casi di consumo di cannabinoidi e nuove sostanze psicoattive tra gli studenti del distretto scolastico, Sempronio, provveditore agli studi, convoca il comitato tecnico provinciale. Il comitato elabora un piano di formazione urgente per i docenti, con particolare attenzione al riconoscimento dei segnali precoci di dipendenza e alle tecniche di comunicazione non giudicante. Il provveditore stipula una convenzione con l'università locale e una cooperativa di solidarietà sociale per l'erogazione del corso, finanziandola con i fondi ministeriali ex art. 105, comma 8. Il corso si tiene con il supporto di materiale audiovisivo e opuscoli forniti dalle unità sanitarie locali.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra il comitato tecnico-scientifico dell'art. 104 e il comitato tecnico provinciale dell'art. 105?
Il comitato tecnico-scientifico (art. 104) opera a livello nazionale, formula i programmi annuali che il Ministro approva e ha 25 membri. Il comitato tecnico provinciale (art. 105) opera a livello provinciale, coordina l'attuazione dei programmi nazionali nel territorio e ha 7 membri. Il primo ha funzione di indirizzo, il secondo di attuazione.
I docenti possono essere distaccati presso comunità terapeutiche ai sensi dell'art. 105?
Sì. Il comma 7 consente l'utilizzo di personale docente di ruolo — nel limite massimo di cento unità nazionali — presso enti, cooperative di solidarietà sociale e associazioni iscritti all'albo ex art. 116. È necessario che il docente abbia documentato la frequenza dei corsi di aggiornamento sulle dipendenze previsti dal comma 5.
Come vengono ripartiti i fondi ministeriali tra le scuole della provincia?
Il Ministro assegna i fondi ai provveditorati in proporzione alla popolazione scolastica di ciascuna provincia. Il provveditorato li distribuisce tra le singole scuole sulla base dei criteri elaborati dai comitati tecnici provinciali, con particolare riguardo alle iniziative di informazione e consulenza di cui all'art. 106.
Il personale delle forze dell'ordine può partecipare alle riunioni del comitato provinciale?
Sì, ma in forma di partecipazione straordinaria su invito. Il comma 3 prevede che alle riunioni dei comitati possano essere invitati rappresentanti delle autorità di pubblica sicurezza, degli enti locali, delle ASL ed esponenti di associazioni giovanili, quando vengano trattati argomenti di loro interesse.
I corsi sperimentali di scuola media per lavoratori dipendenti da sostanze sono gratuiti?
La norma non prevede forme di contribuzione da parte dei frequentanti: si tratta di corsi statali, istituiti presso strutture convenzionate iscritte all'albo ex art. 116. Le spese di funzionamento gravano sui fondi assegnati dal Ministero, eventualmente integrati da risorse delle cooperative o enti ospitanti.