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Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Gli ufficiali e sottufficiali della Guardia di Finanza possono svolgere visita, ispezione e controllo negli spazi doganali ai sensi degli artt. 19 e 20 del T.U. doganale.
  • Gli ufficiali e agenti di PG possono controllare e ispezionare mezzi di trasporto, bagagli ed effetti personali in ogni luogo, se vi è fondato motivo di rinvenire stupefacenti.
  • I verbali dei controlli devono essere trasmessi al Procuratore della Repubblica entro quarantotto ore per la convalida nelle successive quarantotto ore.
  • In caso di necessità e urgenza, gli ufficiali di PG possono procedere a perquisizioni senza autorizzazione preventiva, con comunicazione al PM entro quarantotto ore per la convalida.
  • All'interessato deve essere rilasciata immediatamente copia del verbale dell'atto compiuto.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 103 T.U. Stupefacenti — Controlli ed ispezioni

D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 — Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

1. Al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni previste dal presente testo unico, gli ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza possono svolgere negli spazi doganali le facolta' di visita, ispezione e controllo previste dagli articoli 19 e 20 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, fermo restando il disposto di cui all'art. 2, comma 1, lettera o), della legge 10 ottobre 1989, n.

349. 2. Oltre a quanto previsto dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, nel corso di operazioni di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, possono procedere in ogni luogo al controllo e all'ispezione dei mezzi di trasporto, dei bagagli e degli effetti personali quando hanno fondato motivo di ritenere che possano essere rinvenute sostanze stupefacenti o psicotrope. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni e' redatto processo verbale in appositi moduli, trasmessi entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida entro le successive quarantotto ore. Ai fini dell'applicazione del presente comma, saranno emanate, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze, le opportune norme di coordinamento nel rispetto delle competenze istituzionali.

3. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando ricorrano motivi di particolare necessita' ed urgenza che non consentano di richiedere l'autorizzazione telefonica del magistrato competente, possono altresi' procedere a perquisizioni dandone notizia, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore, al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive quarantotto ore.

4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto al controllo, alle ispezioni e alle perquisizioni ai sensi dei commi 2 e 3, sono tenuti a rilasciare immediatamente all'interessato copia del verbale di esito dell'atto compiuto. Torna al sommario

Commento

Ratio e struttura della norma

L'art. 103 del D.P.R. 309/1990 attribuisce alle forze di polizia specifici poteri di controllo, ispezione e perquisizione finalizzati alla prevenzione e repressione del traffico illecito di stupefacenti. La norma distingue tre regimi: i controlli doganali della Guardia di Finanza negli spazi doganali (comma 1), i controlli e le ispezioni degli ufficiali e agenti di PG su mezzi, bagagli ed effetti personali in ogni luogo (comma 2), e le perquisizioni urgenti degli ufficiali di PG senza preventiva autorizzazione giudiziaria (comma 3). Il filo conduttore è l'esigenza di adattare i poteri di polizia alla mobilità e alla volatilità del fenomeno dello spaccio, che richiede interventi rapidi in contesti diversificati.

Controlli doganali della Guardia di Finanza

Il comma 1 estende ai fini antidroga le facoltà di visita, ispezione e controllo che gli ufficiali e i sottufficiali della GdF esercitano ordinariamente negli spazi doganali in applicazione degli artt. 19 e 20 del D.P.R. 43/1973 (T.U. doganale). Si tratta di poteri già codificati nell'ordinamento doganale, che l'art. 103 espressamente richiama per assicurare coerenza e non duplicazione normativa. Il rinvio implica che le garanzie e le procedure previste dal T.U. doganale si applichino anche ai controlli antidroga effettuati dalla GdF negli spazi doganali, compresi i poteri di fermata, visita dei bagagli e ispezione delle merci in transito.

Controlli e ispezioni su mezzi di trasporto, bagagli ed effetti personali

Il comma 2 prevede il potere più ampio e praticamente più rilevante: gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono procedere in ogni luogo al controllo e all'ispezione dei mezzi di trasporto, dei bagagli e degli effetti personali quando vi sia un fondato motivo di ritenere che possano essere rinvenute sostanze stupefacenti. Il requisito del fondato motivo è una condizione sostanziale che differenzia questo potere da un controllo generalizzato e arbitrario: deve esistere un elemento concreto — una segnalazione, un comportamento sospetto, informazioni investigative — che giustifichi l'intervento.

Il controllo e l'ispezione di cui al comma 2 si distinguono dalla perquisizione del comma 3: mentre la perquisizione implica una ricerca attiva con eventuale apertura di contenitori chiusi e accesso a spazi riservati, il controllo e l'ispezione hanno portata più limitata e riguardano ciò che è immediatamente percepibile o accessibile. In ogni caso, dell'esito dei controlli e delle ispezioni deve essere redatto un processo verbale su appositi moduli, trasmesso entro quarantotto ore al Procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida entro le successive quarantotto ore. Il meccanismo della convalida garantisce il controllo giudiziario a posteriori sull'operato della polizia.

Perquisizioni urgenti senza autorizzazione preventiva

Il comma 3 disciplina la perquisizione d'urgenza: gli ufficiali di polizia giudiziaria — non gli agenti, ma solo i graduati — possono procedere a perquisizioni quando ricorrano motivi di particolare necessità e urgenza che non consentano di richiedere l'autorizzazione anche solo telefonica del magistrato competente. La condizione è più stringente rispetto al semplice fondato motivo del comma 2: occorre la concomitanza di necessità e urgenza, in modo tale che l'attesa dell'autorizzazione renderebbe inutile o inefficace l'atto.

L'urgenza deve essere tale da non permettere nemmeno la richiesta di autorizzazione telefonica: la norma precisa espressamente questo requisito, richiamando implicitamente la procedura ordinaria dell'art. 352 c.p.p. (perquisizione di iniziativa della PG) che già prevede la possibilità di autorizzazione telefonica. La perquisizione deve essere comunicata al PM entro quarantotto ore; il PM, se ne ricorrono i presupposti, la convalida entro le successive quarantotto ore. In assenza di convalida, gli elementi raccolti potrebbero essere inutilizzabili.

Garanzia del verbale immediato

Il comma 4 introduce una garanzia procedurale a tutela dell'interessato: gli ufficiali e agenti che hanno proceduto al controllo, alle ispezioni e alle perquisizioni sono tenuti a rilasciare immediatamente all'interessato copia del verbale di esito dell'atto compiuto. Questa disposizione tutela il soggetto sottoposto al controllo sotto un duplice profilo: gli consente di conoscere immediatamente il risultato dell'atto compiuto a suo carico e di presentare eventuali deduzioni al PM in sede di convalida; e garantisce la tracciabilità degli atti di polizia, prevenendo abusi o omissioni nella documentazione.

Coordinamento con le disposizioni processuali e profili difensivi

L'art. 103 va letto in coordinamento con gli artt. 351, 352 e 356 c.p.p. L'art. 352 c.p.p. disciplina le perquisizioni di iniziativa della PG nel contesto del flagrante reato o del quasi-flagrante; l'art. 103 T.U. 309/1990 introduce un regime parzialmente autonomo per le operazioni antidroga, che consente interventi anche al di fuori dello stato di flagranza quando vi siano i presupposti del fondato motivo (commi 2 e 3). Dal punto di vista difensivo, il rispetto dei presupposti (fondato motivo, necessità e urgenza) e delle procedure (trasmissione del verbale entro 48 ore, convalida del PM) condiziona l'utilizzabilità degli elementi acquisiti: atti compiuti in violazione di tali requisiti possono essere dichiarati inutilizzabili, con conseguente esclusione delle prove dal processo.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra controllo, ispezione e perquisizione nell'art. 103?

Il controllo e l'ispezione (comma 2) riguardano ciò che è visibile o immediatamente accessibile (bagagli aperti, abitacolo del veicolo) e richiedono solo il fondato motivo. La perquisizione (comma 3) è un atto più invasivo — ricerca attiva, apertura di contenitori chiusi — e richiede motivi di necessità e urgenza tali da non consentire nemmeno l'autorizzazione telefonica del PM.

Qualsiasi agente di polizia può procedere a perquisizione urgente ai sensi del comma 3?

No. Il comma 3 riserva il potere di perquisizione urgente ai soli ufficiali di polizia giudiziaria, non agli agenti. La distinzione è rilevante: in difetto della qualifica di UPG, l'atto potrebbe essere dichiarato inutilizzabile.

Cosa succede se il verbale non viene trasmesso entro quarantotto ore al PM?

La trasmissione nei termini è condizione per la convalida del PM. In caso di trasmissione tardiva il PM non può convalidare l'atto; le prove acquisite rischiano di essere inutilizzabili ai sensi dell'art. 191 c.p.p., con possibile proscioglimento dell'imputato se quelle prove erano decisive.

L'interessato ha diritto a ricevere il verbale?

Sì, il comma 4 prevede l'obbligo di consegnare immediatamente all'interessato copia del verbale di esito dell'atto compiuto. Questa garanzia tutela il soggetto controllato, gli consente di conoscere i risultati dell'atto e di presentare deduzioni al PM in sede di convalida.

Il fondato motivo deve essere documentato?

Sì. Il requisito del fondato motivo non è una formula generica: deve essere indicato nel verbale con riferimento agli elementi concreti che lo hanno determinato (segnalazioni, comportamento osservato, informazioni investigative). L'assenza di motivazione espone l'atto all'eccezione di inutilizzabilità in sede processuale.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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