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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Se il condannato, nei cinque anni successivi alla sospensione, non commette un delitto non colposo punibile con la reclusione, le pene e ogni effetto penale si estinguono.
  • La sospensione è revocata di diritto se il condannato, nel quinquennio, commette un delitto non colposo per cui viene inflitta la pena della reclusione.
  • Il Tribunale di sorveglianza che ha disposto la sospensione è competente sia per l'estinzione sia per la revoca.
  • Il termine di cinque anni decorre dalla presentazione dell'istanza dopo il provvedimento di sospensione del PM (art. 656 c.p.p.) o dalla domanda di cui all'art. 91, co. 4.
  • Il Tribunale può fissare una diversa decorrenza più favorevole, tenuto conto della durata delle limitazioni spontaneamente accettate e del comportamento del condannato.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 93 T.U. Stupefacenti — Estinzione del reato. Revoca della sospensione

D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 — Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

1. Se il condannato nei cinque anni successivi non commette un delitto non colposo punibile con la reclusione, le pene ed ogni altro effetto penale si estinguono.

2. La sospensione dell'esecuzione e' revocata di diritto se il condannato, nel termine di cui al comma 1, commette un delitto non colposo per cui viene inflitta la pena della reclusione. Il Tribunale di sorveglianza che ha disposto la sospensione e' competente alle pronunce di cui al presente comma ed al comma

1. 2-bis. Il termine di cinque anni di cui al comma 1 decorre dalla data di presentazione dell'istanza in seguito al provvedimento di sospensione adottato dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 656 del codice di procedura penale o della domanda di cui all'articolo 91, comma

4. Tuttavia il tribunale, tenuto conto della durata delle limitazioni e prescrizioni alle quali l'interessato si e' spontaneamente sottoposto e del suo comportamento, puo' determinare una diversa, piu' favorevole data di decorrenza dell'esecuzione. Torna al sommario

Commento

La struttura premiale: condotta irreprensibile per cinque anni

L'articolo 93 del D.P.R. 309/1990 chiude il ciclo del meccanismo di sospensione dell'esecuzione disciplinato dagli artt. 90-92. La logica è quella del patto riabilitativo: il condannato tossicodipendente beneficia della sospensione dell'esecuzione della pena per seguire un programma terapeutico; se nel quinquennio successivo mantiene una condotta penalmente irreprensibile (nessun delitto non colposo punito con la reclusione), ottiene l'estinzione sia delle pene sia di ogni altro effetto penale. L'effetto premiale è significativo: si cancellano non solo la pena principale ma anche le pene accessorie, le misure di sicurezza e, soprattutto, il casellario giudiziale viene liberato dall'iscrizione, con evidenti vantaggi per il reinserimento lavorativo e sociale.

L'estinzione del reato: presupposti e decorrenza del termine

Il comma 1 prevede l'estinzione delle pene e di ogni altro effetto penale in presenza di un solo presupposto negativo: la mancata commissione, nel quinquennio, di un delitto non colposo punibile con la reclusione. Non si richiede quindi che il condannato completi il programma terapeutico (questo è presupposto per la sospensione, non per l'estinzione) né che mantenga condotte positive: è sufficiente l'assenza di recidiva specifica nel periodo.

Il comma 2-bis individua il dies a quo del termine quinquennale, risolvendo un'incertezza applicativa che aveva dato luogo a orientamenti difformi nella giurisprudenza di sorveglianza. Il termine decorre:

— dalla data di presentazione dell'istanza successiva al provvedimento di sospensione adottato dal PM ai sensi dell'art. 656 c.p.p. (quando il condannato è in libertà al momento della presentazione);

— dalla domanda di cui all'art. 91, co. 4 (quando il condannato è già detenuto e chiede l'applicazione provvisoria al magistrato di sorveglianza).

La scelta del legislatore di ancorare la decorrenza alla presentazione dell'istanza, e non alla decisione del Tribunale di sorveglianza, ha una precisa giustificazione: il condannato che ha presentato l'istanza e si è spontaneamente sottoposto a limitazioni (programma terapeutico, prescrizioni) merita che il quinquennio decorra da quel momento, anche se il beneficio è stato formalizzato in una data successiva.

La facoltà del Tribunale di anticipare la decorrenza

La parte finale del comma 2-bis introduce un'importante valvola di equità: il Tribunale di sorveglianza può determinare una diversa, più favorevole data di decorrenza del quinquennio, tenuto conto di due elementi:

1. La durata delle limitazioni e prescrizioni alle quali il condannato si è spontaneamente sottoposto (ad esempio, un programma terapeutico iniziato mesi prima della presentazione formale dell'istanza).

2. Il comportamento complessivo del condannato.

Questo potere discrezionale del Tribunale evita che il condannato che ha già dimostrato impegno riabilitativo venga penalizzato da ritardi burocratici o procedurali nella formalizzazione dell'istanza.

La revoca di diritto

Il comma 2 prevede la revoca automatica («di diritto») della sospensione in caso di commissione, nel quinquennio, di un delitto non colposo per cui viene inflitta la pena della reclusione. Due elementi meritano attenzione:

— Il presupposto non è la semplice commissione del reato né il rinvio a giudizio o la condanna non definitiva, ma l'inflizione della pena della reclusione: occorre dunque una sentenza di condanna passata in giudicato. La revoca di diritto opera ex nunc dal momento della condanna.

— Sono esclusi dal campo di applicazione della revoca: le contravvenzioni, i delitti colposi (anche gravi), i delitti puniti solo con la multa o con pena alternativa. Questa limitazione è coerente con la finalità della norma: la commissione di illeciti colposi o minori non costituisce prova di fallimento del percorso riabilitativo.

Il Tribunale di sorveglianza che ha disposto la sospensione è competente sia per la pronuncia di estinzione sia per quella di revoca, assicurando continuità nella valutazione del percorso del condannato.

Effetti della revoca

In caso di revoca, il condannato è tenuto a espiare la pena originariamente sospesa, con eventuale detrazione dei periodi già scontati. La revoca non comporta l'automatica applicazione di circostanze aggravanti nel nuovo procedimento, ma il Tribunale terrà conto del fallimento del percorso riabilitativo in eventuali successive valutazioni di meritevolezza di benefici penitenziari.

Casi pratici

Caso 1: Estinzione della pena dopo il quinquennio senza recidiva

Tizio, condannato a 2 anni per art. 73, co. 5 T.U. (lieve entità), ha beneficiato della sospensione dell'esecuzione nel 2018 per seguire un programma terapeutico. Nei cinque anni successivi non commette alcun delitto non colposo. Nel 2023, il suo difensore deposita istanza al Tribunale di sorveglianza chiedendo la pronuncia di estinzione ai sensi dell'art. 93, co. 1. Il Tribunale verifica tramite il casellario giudiziale l'assenza di condanne nel quinquennio e pronuncia l'ordinanza di estinzione. Tizio ottiene la cancellazione della pena e di ogni effetto penale, con benefici concreti ai fini lavorativi.

Caso 2: Revoca di diritto per nuova condanna a reclusione

Caia usufruisce della sospensione dell'esecuzione dal 2020 per seguire un programma in comunità terapeutica. Nel 2022, viene definitivamente condannata per un reato di lesioni dolose a 1 anno di reclusione (pena superiore ai 2 anni, quindi con divieto di sospensione condizionale). Il Tribunale di sorveglianza che aveva concesso la sospensione pronuncia d'ufficio la revoca di diritto ai sensi dell'art. 93, co. 2, non appena ricevuta comunicazione dalla cancelleria del Tribunale penale che ha emesso la condanna. Caia deve ora scontare sia la pena originariamente sospesa sia la nuova condanna.

Caso 3: Anticipazione del dies a quo per impegno riabilitativo pregrresso

Sempronio ha iniziato spontaneamente un programma terapeutico presso una comunità accreditata nel gennaio 2019. L'istanza formale di sospensione dell'esecuzione è stata presentata solo nell'ottobre 2019, a causa di ritardi nella raccolta della documentazione SerD. Il Tribunale di sorveglianza, valutato l'impegno riabilitativo dimostrato sin dal gennaio 2019 e il comportamento corretto di Sempronio nel periodo, esercita la facoltà di cui al comma 2-bis e fissa come decorrenza del quinquennio il gennaio 2019 anziché l'ottobre 2019. Il termine quinquennale scade quindi nel gennaio 2024, con un anticipo di 9 mesi rispetto alla data formale.

Domande frequenti

Cosa si intende per estinzione di 'ogni effetto penale' ai sensi dell'art. 93?

Si estinguono la pena principale, le pene accessorie, le misure di sicurezza e le iscrizioni nel casellario giudiziale relative alla condanna interessata.

Quando scatta la revoca di diritto della sospensione?

Quando, nel quinquennio, il condannato viene definitivamente condannato per un delitto non colposo con inflizione della pena della reclusione. La revoca opera ex nunc dalla condanna.

Da quando decorre il termine di cinque anni?

Dalla data di presentazione dell'istanza successiva alla sospensione del PM (art. 656 c.p.p.) o dalla domanda ex art. 91, co. 4. Il Tribunale può anticipare la decorrenza per impegno riabilitativo spontaneo.

Un delitto colposo commesso nel quinquennio comporta la revoca?

No. La revoca opera solo per delitti non colposi puniti con la reclusione. I reati colposi (es. omicidio colposo, lesioni colpose) e le contravvenzioni non determinano la revoca automatica.

Chi è competente per la pronuncia di estinzione o revoca?

Il Tribunale di sorveglianza che aveva originariamente disposto la sospensione, garantendo continuità nella valutazione del percorso riabilitativo del condannato.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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