- Detta una disciplina speciale e di favore della custodia cautelare per l'imputato tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero.
- In presenza dei presupposti per la custodia in carcere, il giudice dispone gli arresti domiciliari anziche' il carcere, salvo esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, per non pregiudicare il recupero.
- Chi e' già in carcere può ottenere la sostituzione della misura con gli arresti domiciliari, su istanza corredata da certificazione dello stato di dipendenza e della disponibilita' della struttura.
- Il beneficio non opera per i reati ostativi dell'art. 4-bis O.P. e, per i reati più gravi, e' subordinato alla prosecuzione del programma in struttura residenziale.
- Il giudice ripristina il carcere se il programma e' interrotto o se l'imputato tiene comportamenti incompatibili o rifiuta il percorso.
- Il responsabile della struttura ha l'obbligo di segnalare all'autorita' giudiziaria le violazioni della persona in trattamento.
Testo dell'articoloVigente
Art. 89 T.U. Stupefacenti — Provvedimenti restrittivi nei confronti dei tossicodipendenti o alcooldipendenti che abbiano in corso
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 — Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope
programmi terapeutici.
1. Qualora ricorrano i presupposti per la custodia cautelare in carcere il giudice, ove non sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, dispone gli arresti domiciliari quando imputata e' una persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero nell'ambito di una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116, e l'interruzione del programma puo' pregiudicare il recupero dell'imputato. Quando si procede per i delitti di cui agli articoli 628, terzo comma, o 629, secondo comma, del codice penale e comunque nel caso sussistano particolari esigenze cautelari, il provvedimento e' subordinato alla prosecuzione del programma terapeutico in una struttura residenziale. Con lo stesso provvedimento, o con altro successivo, il giudice stabilisce i controlli necessari per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegua il programma di recupero ed indica gli orari ed i giorni nei quali lo stesso puo' assentarsi per l'attuazione del programma.
2. Se una persona tossicodipendente o alcooldipendente, che e' in custodia cautelare in carcere, intende sottoporsi ad un programma di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116, la misura cautelare e' sostituita con quella degli arresti domiciliari ove non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. La sostituzione e' concessa su istanza dell'interessato; all'istanza e' allegata certificazione, rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze o da una struttura privata accreditata per l'attivita' di diagnosi prevista dal comma 2, lettera d), dell'articolo 116, attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, la procedura con la quale e' stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche, nonche' la dichiarazione di disponibilita' all'accoglimento rilasciata dalla struttura. Il servizio pubblico e' comunque tenuto ad accogliere la richiesta dell'interessato di sottoporsi a programma terapeutico. L'autorita' giudiziaria, quando si procede per i delitti di cui agli articoli 628, terzo comma, o 629, secondo comma, del codice penale e comunque nel caso sussistano particolari esigenze cautelari, subordina l'accoglimento dell'istanza all'individuazione di una struttura residenziale.
3. Il giudice dispone la custodia cautelare in carcere o ne dispone il ripristino quando accerta che la persona ha interrotto l'esecuzione del programma, ovvero mantiene un comportamento incompatibile con la corretta esecuzione, o quando accerta che la persona non ha collaborato alla definizione del programma o ne ha rifiutato l'esecuzione.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano quando si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, ad eccezione di quelli di cui agli articoli 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale purche' non siano ravvisabili elementi di collegamento con la criminalita' organizzata od eversiva.
5. Nei confronti delle persone di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 96, comma
6. 5-bis. Il responsabile della struttura presso cui si svolge il programma terapeutico di recupero e socio-riabilitativo e' tenuto a segnalare all'autorita' giudiziaria le violazioni commesse dalla persona sottoposta al programma. Qualora tali violazioni integrino un reato, in caso di omissione, l'autorita' giudiziaria ne da' comunicazione alle autorita' competenti per la sospensione o revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 116 e dell'accreditamento di cui all'articolo 117, ferma restando l'adozione di misure idonee a tutelare i soggetti in trattamento presso la struttura. Torna al sommario
Commento
La ratio: tutelare il percorso di recupero in fase cautelare
L'art. 89 introduce una disciplina speciale della custodia cautelare per l'imputato tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero. La ratio e' di bilanciamento: il legislatore riconosce che la detenzione in carcere può interrompere e vanificare un percorso terapeutico avviato, con pregiudizio non solo per la persona ma anche per l'interesse pubblico alla sua riabilitazione. La norma privilegia percio' misure meno afflittive — gli arresti domiciliari, anche presso una struttura — purche' ciò sia compatibile con le esigenze cautelari. Si tratta di una previsione che opera sul piano della liberta' personale in fase cautelare, distinta dalle misure alternative alla detenzione in fase di esecuzione (artt. 90 e ss., 94).
La sostituzione del carcere con gli arresti domiciliari
Il comma 1 stabilisce che, ricorrendo i presupposti per la custodia cautelare in carcere, il giudice — ove non sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza — dispone gli arresti domiciliari quando l'imputato sia tossicodipendente o alcooldipendente con un programma terapeutico in corso presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti o presso una struttura privata autorizzata ex art. 116, e l'interruzione del programma possa pregiudicarne il recupero. La regola si inverte rispetto alla disciplina ordinaria: la misura intramuraria diviene eccezionale e va motivata in relazione alla particolare gravita' delle esigenze cautelari.
La prosecuzione del programma in struttura residenziale
La disciplina di favore incontra un temperamento per i reati più gravi. Quando si procede per i delitti di rapina aggravata (art. 628, terzo comma, c.p.) o estorsione aggravata (art. 629, secondo comma, c.p.), e comunque quando sussistano particolari esigenze cautelari, la concessione degli arresti domiciliari e' subordinata alla prosecuzione del programma terapeutico in una struttura residenziale. Con il provvedimento, il giudice stabilisce i controlli necessari per accertare la prosecuzione del programma e indica orari e giorni in cui l'imputato può assentarsi per la sua attuazione.
La sostituzione per chi e' già detenuto
Il comma 2 disciplina la posizione di chi si trovi già in custodia cautelare in carcere e intenda sottoporsi a un programma di recupero: la misura e' sostituita con gli arresti domiciliari, ove non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. La sostituzione e' concessa su istanza dell'interessato, alla quale va allegata certificazione rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze o da una struttura privata accreditata, attestante lo stato di dipendenza, la procedura di accertamento dell'uso abituale e la disponibilita' della struttura all'accoglimento. Il servizio pubblico e' comunque tenuto ad accogliere la richiesta dell'interessato di sottoporsi al programma. Anche qui, per i reati più gravi e in presenza di particolari esigenze cautelari, l'accoglimento e' subordinato all'individuazione di una struttura residenziale.
Il ripristino del carcere
Il beneficio e' condizionato alla effettiva e leale partecipazione al percorso. Il comma 3 prevede che il giudice disponga la custodia cautelare in carcere, o ne ordini il ripristino, quando accerti che la persona ha interrotto l'esecuzione del programma, mantiene un comportamento incompatibile con la sua corretta esecuzione, non ha collaborato alla definizione del programma o ne ha rifiutato l'esecuzione. La misura meno afflittiva e' dunque strumentale al recupero e viene meno se questa finalita' e' frustrata dalla condotta dell'imputato.
I limiti: i reati ostativi
Il comma 4 fissa un limite di applicabilita': le disposizioni dei commi 1 e 2 non operano quando si procede per uno dei delitti ostativi previsti dall'art. 4-bis della legge 354/1975 (ordinamento penitenziario), con la sola eccezione della rapina aggravata e dell'estorsione aggravata, purche' non siano ravvisabili elementi di collegamento con la criminalita' organizzata o eversiva. Il legislatore esclude così dal regime di favore i fatti di maggiore allarme sociale.
L'obbligo di segnalazione del responsabile della struttura
Il comma 5-bis pone in capo al responsabile della struttura presso cui si svolge il programma terapeutico e socio-riabilitativo l'obbligo di segnalare all'autorita' giudiziaria le violazioni commesse dalla persona sottoposta al programma. Qualora tali violazioni integrino un reato, l'omissione comporta la comunicazione alle autorita' competenti per la sospensione o revoca dell'autorizzazione (art. 116) e dell'accreditamento (art. 117), ferma restando l'adozione di misure idonee a tutelare gli altri soggetti in trattamento. La previsione responsabilizza le strutture e ne presidia l'affidabilita'.
Casi pratici
Caso 1: Arresti domiciliari in luogo del carcere
Tizio, imputato per un reato in materia di stupefacenti e tossicodipendente, ha in corso un programma terapeutico di recupero presso un servizio pubblico per le tossicodipendenze. Ricorrono i presupposti per la custodia cautelare in carcere. La difesa chiede l'applicazione dell'art. 89, comma 1, evidenziando che non sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza e che la detenzione interromperebbe il percorso terapeutico, pregiudicandone il recupero. Il giudice dispone gli arresti domiciliari, indicando i controlli e gli orari in cui Tizio può assentarsi per l'attuazione del programma.
Caso 2: Sostituzione della custodia per il detenuto
Caia si trova in custodia cautelare in carcere e intende sottoporsi a un programma di recupero. Presenta istanza ai sensi del comma 2, allegando la certificazione del servizio pubblico per le tossicodipendenze che attesta lo stato di dipendenza, la procedura di accertamento dell'uso abituale e la dichiarazione di disponibilita' all'accoglimento da parte della struttura. In assenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, la misura e' sostituita con gli arresti domiciliari; trattandosi di reato non rientrante tra quelli più gravi, non e' richiesta la struttura residenziale.
Caso 3: Interruzione del programma e ripristino del carcere
Sempronio, ammesso agli arresti domiciliari ex art. 89 per proseguire il programma terapeutico, interrompe l'esecuzione del percorso e tiene un comportamento incompatibile con la sua corretta prosecuzione. Il responsabile della struttura, in adempimento dell'obbligo del comma 5-bis, segnala le violazioni all'autorita' giudiziaria. Accertata l'interruzione del programma, il giudice dispone il ripristino della custodia cautelare in carcere ai sensi del comma 3, venuta meno la finalita' di recupero che giustificava la misura meno afflittiva.
Domande frequenti
A chi si applica l'art. 89?
All'imputato tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per le tossicodipendenze o presso una struttura privata autorizzata ex art. 116. La norma riguarda la fase cautelare del processo, non l'esecuzione della pena.
Il tossicodipendente in programma evita sempre il carcere?
No. Il giudice dispone gli arresti domiciliari in luogo del carcere solo se non sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza e se l'interruzione del programma puo' pregiudicare il recupero. Per i reati piu' gravi la misura e' subordinata alla prosecuzione del programma in struttura residenziale.
Chi e' gia' detenuto puo' chiedere gli arresti domiciliari per curarsi?
Si'. Il comma 2 consente di sostituire la custodia in carcere con gli arresti domiciliari, su istanza corredata da certificazione del servizio pubblico o di una struttura accreditata che attesti lo stato di dipendenza e la disponibilita' all'accoglimento, salvo esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.
Cosa accade se si interrompe il programma terapeutico?
Il comma 3 prevede che il giudice disponga o ripristini la custodia in carcere se accerta che la persona ha interrotto il programma, tiene un comportamento incompatibile con la sua corretta esecuzione, non ha collaborato alla definizione o ne ha rifiutato l'esecuzione.
Il beneficio vale per tutti i reati?
No. Il comma 4 esclude l'applicazione per i delitti ostativi previsti dall'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario, con la sola eccezione della rapina aggravata e dell'estorsione aggravata, purche' non vi siano elementi di collegamento con la criminalita' organizzata o eversiva.
Che obblighi ha la struttura che ospita il programma?
Il comma 5-bis impone al responsabile della struttura di segnalare all'autorita' giudiziaria le violazioni commesse dalla persona in trattamento. L'omissione, quando le violazioni integrino un reato, comporta la comunicazione alle autorita' per la sospensione o revoca dell'autorizzazione e dell'accreditamento della struttura.
Vedi anche