Indice
- È il reato cardine della disciplina: punisce coltivazione, produzione, vendita, cessione, trasporto, importazione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope.
- La pena varia secondo la tabella: reclusione da otto a venti anni per le tabelle I e III; da due a sei anni per le tabelle II e IV (tra cui la cannabis).
- Il comma 5 punisce in modo più mite il fatto di lieve entità (reclusione da sei mesi a cinque anni), valutato per mezzi, modalità, qualità e quantità della sostanza.
- L'elemento qualificante è la destinazione a un uso non esclusivamente personale: la detenzione per uso personale ricade nell'illecito amministrativo dell'art. 75, non nel reato.
- Previste forme di lavoro di pubblica utilità per i tossicodipendenti, attenuanti per la collaborazione e la confisca del profitto.
Testo dell'articoloVigente
Art. 73 T.U. Stupefacenti — Produzione traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 — Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope
1. Chiunque senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre, distribuisce, commercia, cquista, trasporta, esporta, importa, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo o comunque illecitamente detiene, fuori dalle ipotesi previste dagli articoli 75, sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14, e' punito con la reclusione da otto a venti anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni. (1)
1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 e' punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene: a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantita', in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalita' di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale; b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla meta'.
2. Chiunque essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, e' punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro 26.000 a euro 300.000.
2-bis. (Comma abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. b) decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 50).
3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.
4. Se taluno dei fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 riguarda sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV previste dall'articolo 14, si applicano la reclusione da due a sei anni e la multa da lire dieci milioni a lire centocinquanta milioni. (*)
5. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalita' o le circostanze dell'azione ovvero per la qualita' e quantita' delle sostanze, e' di lieve entita', e' punito con le pene della reclusione da sei mesi a cinque anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329. Il fatto non si considera di lieve entita' quando, per l'allestimento di mezzi o di strumenti, ovvero per le modalita' dell'azione, le condotte di cui al comma 1 risultano poste in essere in modo continuativo e abituale. Chiunque commette uno dei fatti previsti dal primo periodo e' punito con la pena della reclusione da diciotto mesi a cinque anni e della multa da euro 2.500 a euro 10.329, quando la condotta assume caratteri di non occasionalita'.
5-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, puo' applicare, anziche' le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilita' di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalita' ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilita'. L'ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilita' ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso puo' essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilita', in deroga a quanto previsto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o quello dell'esecuzione, con le formalita' di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell'entita' dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca e' ammesso ricorso per cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilita' puo' sostituire la pena per non piu' di due volte.
5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica anche nell'ipotesi di reato diverso da quelli di cui al comma 5, commesso, per una sola volta, da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope e in relazione alla propria condizione di dipendenza o di assuntore abituale, per il quale il giudice infligga una pena non superiore ad un anno di detenzione, salvo che si tratti di reato previsto dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o di reato contro la persona.
6. Se il fatto e' commesso da tre o piu' persone in concorso tra loro, la pena e' aumentata.
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla meta' a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti. (2)
7-bis. Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, e' ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non e' possibile, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilita' per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto. Nei casi di cui al periodo precedente, e' ordinata la confisca, altresi', degli autoveicoli o altri beni mobili registrati e non registrati che risultino essere stati utilizzati per la commissione di uno dei fatti previsti dal presente articolo, ovvero che abbiano agevolato la commissione degli stessi fatti, salvo che appartengano a persona estranea al reato. ___________________ (1) Con sentenza depositata il 25 febbraio 2014 n. 32 (in GU n.11 del (05-03-2014) la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, in relazione all'art. 77, comma 2 Cost., degli artt. 4bis e 4vicies-ter del d.l. n. 272/05 (convertito nella legge n. 49/06) nella parte in cui hanno modificato rispettivamente i commi 1 e 4 dell'art. 73 e sostituito gli artt. 13 e 14 delD.p.r. n. 309/90." (2) Con sentenza n.74/2016 (g.u. n. 15/2016) la Corte Costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'attuale art. 69-quarto comma del codice penale, in materia di attenuanti generiche e di recidiva, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art.73, comma 7, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 sulla recidiva reiterata prevista dall'art. 99,quarto comma, cod. pen. Ciò nella considerazione che la riduzione di pena per il ravvedimento post delittuoso e collaborativo dell'imputato deve imporsi sul computo della pena derivante dalla recidiva reiterata perchè l'imputato non avrebbe alcun vantaggio ad aiutare le forze dell'ordine e la norma "premiale" sarebbe affetta da illogicità e irrazionalità. Torna al sommario
Commento
La funzione della norma nel sistema repressivo
L'art. 73 costituisce il fulcro della risposta penale del Testo unico al traffico di stupefacenti. La disposizione descrive un'ampia serie di condotte alternative – coltivare, produrre, fabbricare, estrarre, raffinare, vendere, offrire, distribuire, commerciare, acquistare, trasportare, esportare, importare, procurare ad altri, inviare, passare o spedire in transito, consegnare per qualunque scopo o comunque illecitamente detenere – che hanno in comune la mancanza dell'autorizzazione prevista dall'art. 17 e l'attitudine a immettere o a movimentare le sostanze nel circuito illecito. Si tratta di un reato a condotta plurima e a forma libera, in cui la realizzazione anche di una sola delle condotte tipiche integra la fattispecie.
La cornice edittale e la distinzione per tabelle
Il trattamento sanzionatorio è modulato in funzione della tabella di appartenenza della sostanza, secondo la classificazione operata dagli artt. 13 e 14. Il comma 1 prevede, per le sostanze delle tabelle I e III (oppiacei, cocaina, amfetamine, allucinogeni), la reclusione da otto a venti anni e la multa. Il comma 4 stabilisce invece, per le sostanze delle tabelle II e IV – tra cui i derivati della cannabis – la reclusione da due a sei anni e la multa, in coerenza con la minore pericolosità riconosciuta a tali sostanze. Il comma 2 disciplina l'ipotesi del soggetto autorizzato che operi illecitamente, mentre il comma 3 estende le pene a chi coltiva, produce o fabbrica sostanze diverse da quelle indicate nel decreto di autorizzazione.
Il discrimine tra spaccio e uso personale
Il profilo di maggiore rilievo applicativo è la distinzione tra l'illecito penale e l'illecito amministrativo. La detenzione integra il reato dell'art. 73 quando la sostanza appaia destinata a un uso non esclusivamente personale; in caso contrario, la condotta ricade nell'illecito amministrativo dell'art. 75. Il comma 1-bis indica gli indici sintomatici della destinazione a terzi: la quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi fissati con decreto ministeriale; le modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato; e ogni altra circostanza dell'azione. Si tratta di un accertamento di fatto, rimesso al giudice, che deve valutare complessivamente gli indici disponibili per stabilire la reale finalità della detenzione. La corretta qualificazione è decisiva, poiché distingue tra una condotta punita penalmente e una mera violazione amministrativa.
Il fatto di lieve entità (comma 5)
Il comma 5 introduce una autonoma figura di reato, di particolare rilievo nelle ricerche e nella prassi: il fatto di lieve entità. Quando, per i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione, ovvero per la qualità e la quantità delle sostanze, il fatto sia di lieve entità, si applica la reclusione da sei mesi a cinque anni e la multa da euro 1.032 a euro 10.329. La norma precisa che il fatto non si considera di lieve entità quando, per l'allestimento di mezzi o strumenti o per le modalità dell'azione, le condotte risultano poste in essere in modo continuativo e abituale. Un ulteriore inciso prevede una pena minima più elevata, con reclusione da diciotto mesi a cinque anni, quando la condotta assuma caratteri di non occasionalità. La qualificazione del fatto come lieve impone una valutazione globale di tutti gli indici, non potendosi attribuire rilievo decisivo a un solo elemento.
Le misure per i tossicodipendenti: il lavoro di pubblica utilità
I commi 5-bis e 5-ter delineano un percorso alternativo alla detenzione per chi sia tossicodipendente o assuntore di sostanze. Nell'ipotesi di fatto di lieve entità, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, può applicare, in luogo delle pene detentive e pecuniarie, il lavoro di pubblica utilità previsto dal d.lgs. n. 274 del 2000, di durata corrispondente alla sanzione detentiva. In caso di violazione degli obblighi, è disposta la revoca con ripristino della pena sostituita. La misura, che può essere disposta anche presso strutture private autorizzate, può sostituire la pena per non più di due volte. Il comma 5-ter estende il meccanismo, a determinate condizioni, anche a reati diversi commessi una sola volta dal tossicodipendente in relazione alla propria condizione, con esclusione dei reati di particolare gravità.
Circostanze, attenuante della collaborazione e confisca
Il comma 6 prevede un aumento di pena quando il fatto sia commesso da tre o più persone in concorso tra loro. Il comma 7 contempla un'attenuante ad effetto speciale, con diminuzione da un terzo a due terzi, per chi si adoperi per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per i delitti. Si tratta di una norma a finalità premiale, volta a incentivare la collaborazione. Il comma 7-bis disciplina la confisca delle cose che costituiscono il profitto o il prodotto del reato e, in mancanza, la confisca per equivalente di beni di valore corrispondente, oltre alla confisca dei veicoli e dei beni utilizzati per la commissione del fatto o che ne abbiano agevolato la realizzazione, salvo che appartengano a persona estranea al reato.
Rapporti con l'associazione (art. 74) e profili processuali
L'art. 73 va coordinato con l'art. 74, che punisce l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti: quando più persone si organizzano stabilmente per commettere i delitti dell'art. 73, può configurarsi l'autonomo reato associativo. Sul piano processuale, l'accertamento ruota attorno alle analisi di laboratorio sulla sostanza, alla determinazione del principio attivo e alla valutazione degli indici di destinazione. La qualificazione del fatto, anche in termini di lieve entità, incide sulla cornice di pena e sulle misure applicabili, ed è perciò al centro delle strategie difensive, che possono mirare alla riqualificazione nel comma 5 o all'accesso alle misure per i tossicodipendenti. Va infine ricordato che la disciplina è stata interessata da rilevanti interventi normativi e da pronunce della Corte costituzionale che hanno inciso sull'assetto delle tabelle e sul trattamento sanzionatorio.
Pronunce della Corte Costituzionale
Sentenza n. 32/2014
Illegittimità costituzionale
La Corte ha dichiarato l'illegittimità degli artt. 4-bis e 4-vicies ter del D.L. 272/2005, convertito con modificazioni dalla L. 49/2006 (cd. Fini-Giovanardi), per violazione dell'art. 77 Cost., a causa dell'eterogeneità delle modifiche introdotte in sede di conversione. La caducazione ha determinato la reviviscenza della precedente disciplina (Iervolino-Vassalli) e con essa la distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti ai fini della cornice edittale dell'art. 73.
Sentenza n. 40/2019
Illegittimità costituzionale parziale
La Corte ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 73, comma 1, T.U. stupefacenti nella parte in cui prevedeva, per i fatti di non lieve entità relativi alle cosiddette droghe pesanti, la pena minima della reclusione di otto anni anziché di sei anni, ritenendo manifestamente sproporzionata la sanzione in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost.
Casi pratici
Caso 1: Richiesta di riqualificazione nel fatto di lieve entità
Tizio è imputato ai sensi del comma 1 dell'art. 73 per la detenzione di una sostanza della tabella I. La difesa chiede la riqualificazione nel fatto di lieve entità di cui al comma 5, valorizzando il modesto quantitativo, l'assenza di mezzi o strumenti per un'attività continuativa e le modalità non professionali dell'azione. Il giudice è chiamato a una valutazione globale degli indici – mezzi, modalità, circostanze, qualità e quantità della sostanza – per stabilire se il fatto possa qualificarsi come lieve, con conseguente applicazione della più mite cornice edittale.
Caso 2: Confine tra spaccio e uso personale
Caia viene trovata in possesso di una sostanza stupefacente. L'accusa contesta la detenzione a fini di cessione ai sensi dell'art. 73, mentre la difesa sostiene la destinazione all'uso esclusivamente personale, riconducibile all'illecito amministrativo dell'art. 75. Si discute degli indici del comma 1-bis: la quantità detenuta rispetto ai limiti massimi, il confezionamento frazionato e le altre circostanze dell'azione. La qualificazione decide se la condotta integri un reato o una semplice violazione amministrativa.
Caso 3: Lavoro di pubblica utilità per il tossicodipendente
Sempronio, persona tossicodipendente, è giudicato per un fatto di lieve entità ai sensi del comma 5. In sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, e sentito il pubblico ministero, chiede l'applicazione del lavoro di pubblica utilità previsto dal comma 5-bis, in luogo delle pene detentive e pecuniarie. Il giudice, verificate le condizioni, può disporre la misura, di durata corrispondente alla sanzione detentiva, incaricando l'ufficio di esecuzione penale esterna del controllo sull'effettivo svolgimento.
Domande frequenti
Quali condotte punisce l'art. 73?
Punisce, senza autorizzazione, la coltivazione, produzione, fabbricazione, vendita, cessione, offerta, distribuzione, trasporto, importazione, esportazione e la detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope destinate al circuito illecito.
Qual è la pena prevista dall'art. 73?
Per le sostanze delle tabelle I e III è prevista la reclusione da otto a venti anni e la multa; per quelle delle tabelle II e IV, tra cui la cannabis, la reclusione da due a sei anni e la multa. Il fatto di lieve entità è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Che cos'è il fatto di lieve entità del comma 5?
È un'autonoma figura di reato che ricorre quando, per mezzi, modalità o circostanze dell'azione e per qualità e quantità della sostanza, il fatto è di minore gravità. È punito più mitemente, ma non si applica se le condotte sono continuative e abituali.
Qual è la differenza tra l'art. 73 e l'art. 75?
L'art. 73 è un reato e si applica quando la sostanza è destinata a un uso non esclusivamente personale. La detenzione per uso esclusivamente personale ricade invece nell'illecito amministrativo dell'art. 75, che non costituisce reato.
Come si distingue lo spaccio dall'uso personale?
Il comma 1-bis indica gli indici sintomatici: la quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi fissati per decreto, il confezionamento frazionato, il peso lordo complessivo e ogni altra circostanza dell'azione. Il giudice valuta complessivamente tali elementi.
Sono previste alternative al carcere per i tossicodipendenti?
Sì. Per il fatto di lieve entità commesso da persona tossicodipendente, il comma 5-bis consente al giudice di applicare il lavoro di pubblica utilità in luogo delle pene detentive e pecuniarie, per non più di due volte.
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