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Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il comma 1, che vietava l'uso non terapeutico delle sostanze, è stato abrogato per effetto delle modifiche succedutesi nel tempo.
  • Resta in vigore il comma 2, che consente l'uso terapeutico dei preparati medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope.
  • L'uso terapeutico è lecito se i preparati sono debitamente prescritti secondo le necessità patologiche del soggetto.
  • La norma delimita un'area di liceità rispetto alle condotte punite dall'art. 73 e all'illecito amministrativo dell'art. 75.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 72 T.U. Stupefacenti — Attivita’ illecite

D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 — Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

1. (Comma abrogato)

2. E' consentito l'uso terapeutico di preparati medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope, debitamente prescritti secondo le necessita' patologiche del soggetto. Torna al sommario

Commento

La fisionomia attuale della norma

L'art. 72, originariamente intitolato alle attività illecite, ha subito una profonda trasformazione per effetto degli interventi normativi succedutisi nel tempo. Il comma 1, che enunciava il divieto generale di uso non terapeutico delle sostanze stupefacenti o psicotrope, è stato abrogato. La disposizione conserva oggi rilievo essenzialmente per il comma 2, che individua un'area di liceità: è consentito l'uso terapeutico di preparati medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope, purché debitamente prescritti secondo le necessità patologiche del soggetto.

La ratio: il bilanciamento tra controllo e cura

La norma esprime un principio di fondo dell'intero Testo unico: le sostanze stupefacenti e psicotrope non sono oggetto di un divieto assoluto, ma di un regime di controllo che riconosce e tutela il loro impiego terapeutico. Molte sostanze sottoposte a controllo, infatti, costituiscono al tempo stesso strumenti insostituibili nella medicina, in particolare nella terapia del dolore. Il comma 2 dell'art. 72 sancisce in via generale la liceità di tale impiego, a condizione che esso si svolga nel rispetto delle regole sulla prescrizione e risponda a una effettiva necessità patologica del paziente.

Il presupposto della prescrizione e della necessità patologica

La liceità dell'uso terapeutico è subordinata a due requisiti tra loro connessi: la debita prescrizione e la corrispondenza alle necessità patologiche del soggetto. Il primo requisito rinvia alla disciplina sulla prescrizione dei medicinali stupefacenti, che varia in funzione della sezione della tabella dei medicinali in cui il preparato è collocato ai sensi dell'art. 14. Il secondo requisito richiede che la somministrazione sia giustificata da una reale esigenza terapeutica, escludendo gli usi voluttuari o comunque estranei alla cura. Al di fuori di questi presupposti, la detenzione o l'impiego del preparato fuoriesce dall'area di liceità delineata dalla norma.

Il rapporto con l'art. 73 e con l'art. 75

L'art. 72, comma 2, va letto in chiave di delimitazione delle fattispecie illecite. L'art. 73 punisce penalmente le condotte di produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti, compresa la detenzione "senza autorizzazione" e "illecitamente": l'uso terapeutico debitamente prescritto si colloca evidentemente al di fuori di tale perimetro, costituendo un impiego autorizzato e lecito. Allo stesso modo, la condotta riconducibile a una prescrizione terapeutica regolare non integra l'illecito amministrativo dell'uso personale punito dall'art. 75. La norma contribuisce così a tracciare il confine tra l'area penalmente o amministrativamente rilevante e quella della liceità.

La terapia del dolore e i medicinali della tabella

Il riferimento all'uso terapeutico assume particolare significato in relazione alla terapia del dolore severo, ambito in cui i preparati a base di analgesici oppiacei svolgono un ruolo essenziale. La disciplina del Testo unico, nel costruire la tabella dei medicinali e le sue sezioni (art. 14), ha progressivamente agevolato l'accesso a tali preparati per le esigenze terapeutiche, pur mantenendo i controlli necessari a prevenire gli abusi. Il comma 2 dell'art. 72 costituisce la base di legittimazione generale di questo impiego, che si specifica poi nelle norme sulla prescrizione e sulla fornitura.

Profili applicativi

Sul piano pratico, la verifica della liceità dell'uso terapeutico ruota attorno alla regolarità della prescrizione e alla congruenza tra il preparato detenuto e la patologia trattata. Eventuali contestazioni penali nascono di regola quando manchi una valida prescrizione, quando il quantitativo detenuto ecceda quello prescritto, o quando emergano indizi che il preparato sia destinato a un uso diverso da quello terapeutico. In tali ipotesi la posizione del soggetto va valutata alla luce dell'art. 73 o dell'art. 75, mentre l'impiego conforme alla prescrizione resta coperto dalla liceità sancita dall'art. 72, comma 2.

Casi pratici

Caso 1: Detenzione di un preparato regolarmente prescritto

Tizio, affetto da una patologia oncologica, detiene un medicinale a base di analgesico oppiaceo prescrittogli per la terapia del dolore. Sottoposto a controllo, esibisce la regolare prescrizione. La detenzione si colloca nell'area di liceità delineata dall'art. 72, comma 2, perché corrisponde a una effettiva necessità patologica ed è coperta da debita prescrizione, restando estranea sia all'art. 73 sia all'art. 75.

Caso 2: Quantitativo eccedente la prescrizione

Caia è trovata in possesso di un quantitativo di medicinale contenente sostanze psicotrope nettamente superiore a quello prescritto. La difesa invoca l'uso terapeutico, ma l'eccedenza rispetto al quantitativo prescritto fa venir meno la copertura dell'art. 72, comma 2. La posizione viene quindi valutata alla luce della disciplina dell'art. 73, che considera anche la detenzione di medicinali eccedenti il quantitativo prescritto.

Caso 3: Assenza di prescrizione valida

Sempronio detiene un preparato a base di sostanza stupefacente senza poter esibire alcuna prescrizione medica. In mancanza del presupposto della debita prescrizione, l'uso non può dirsi terapeutico ai sensi dell'art. 72, comma 2. La condotta va dunque inquadrata secondo gli indici dell'art. 73 e dell'art. 75, per distinguere tra detenzione finalizzata alla cessione e uso esclusivamente personale.

Domande frequenti

L'art. 72 vieta ancora l'uso non terapeutico delle sostanze?

Il comma 1, che enunciava il divieto generale di uso non terapeutico, è stato abrogato. La norma conserva rilievo per il comma 2, che disciplina l'uso terapeutico consentito dei preparati medicinali.

Quando l'uso di un medicinale stupefacente è lecito?

È lecito l'uso terapeutico di preparati medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope, purché debitamente prescritti secondo le necessità patologiche del soggetto, come previsto dal comma 2.

L'uso terapeutico è punito dall'art. 73?

No. L'art. 73 punisce le condotte illecite e prive di autorizzazione. L'impiego terapeutico debitamente prescritto si colloca al di fuori di tale perimetro e costituisce un uso lecito.

Cosa accade se manca la prescrizione?

In assenza di una valida prescrizione viene meno il presupposto dell'uso terapeutico. La detenzione del preparato va allora valutata secondo gli indici dell'art. 73 e dell'art. 75, per distinguere tra spaccio e uso personale.

La norma riguarda la terapia del dolore?

Sì. Il comma 2 costituisce la base di legittimazione generale dell'impiego terapeutico dei preparati a base di sostanze stupefacenti, di rilievo soprattutto nella terapia del dolore severo.

Detenere più medicinale di quello prescritto è consentito?

No. Il quantitativo eccedente quello prescritto non è coperto dall'uso terapeutico e può rilevare ai sensi dell'art. 73, che considera anche la detenzione di medicinali eccedenti il quantitativo prescritto.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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