- L'art. 64 disciplina le annotazioni obbligatorie nel registro di carico e scarico previsto dagli artt. 46 e 47 per categorie speciali di operatori sanitari e di trasporto.
- Per ogni somministrazione devono essere annotati: cognome, nome e residenza del richiedente, data, denominazione e quantità della preparazione, diagnosi o sintomatologia.
- Ciascuna pagina del registro è intestata a una sola preparazione e deve rispettare un ordine progressivo numerico unico per le operazioni di carico e scarico.
- I registri devono essere sottoposti annualmente al controllo e alla vidimazione dell'autorità sanitaria locale (o del medico di porto per la prima vidimazione).
- La norma si applica a medici chirurghi e veterinari, navi mercantili, cantieri di lavoro, trasporti terrestri e aerei, comunità temporanee.
Testo dell'articoloVigente
Art. 64 T.U. Stupefacenti — Registro di carico e scarico per i medici chirurghi e i medici veterinari, le navi mercantili e i cantieri di
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 — Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope
lavoro, i trasporti terrestri ed aerei e le comunita' temporanee.
1. Nel registro di carico e scarico previsto dagli articoli 46 e 47 devono essere annotati per ogni somministrazione, oltre il cognome, il nome e la residenza del richiedente, salvo quanto stabilito nell'articolo 120, comma 5, la data della somministrazione, la denominazione e la quantita' della preparazione somministrata, la diagnosi o la sintomatologia. Ciascuna pagina del registro e' intestata ad una sola preparazione e deve essere osservato un ordine progressivo numerico unico delle operazioni di carico e scarico.
2. Detti registri ogni anno dalla data di rilascio devono essere sottoposti al controllo e alla vidimazione dell'autorita' sanitaria locale o del medico di porto che ne ha effettuato la prima vidimazione. Torna al sommario
Stesso numero, altri codici
- Art. 64 Cod. Amb. — (Distretti idrografici)
- Art. 64 D.Lgs. 159/2011 — Sequestro successivo alla dichiarazione di fallimento
- Art. 64 D.Lgs. 209/2005 — (Riserve tecniche)
- Art. 64 D.Lgs. 42/2004 — Attestati di autenticità e di provenienza
- Art. 64 CAD — Sistema pubblico per la gestione delle identità digi...
- Art. 64 Codice Civile: Immissione nel possesso e inventario
Commento
Ratio e funzione della norma
L'art. 64 del D.P.R. 309/1990 completa e specifica le regole generali sulla tenuta dei registri di carico e scarico (artt. 46 e 47) per categorie di operatori che, per la peculiarità del loro contesto operativo, gestiscono scorte di stupefacenti e psicotropi in ambienti non stabilmente soggetti a vigilanza. Il medico di bordo, il medico di cantiere, il responsabile sanitario di un trasporto aereo o di una comunità temporanea devono poter far fronte a emergenze terapeutiche in contesti remoti: la legge lo consente, ma impone una documentazione puntuale e un controllo periodico che bilancino l'esigenza operativa con quella di tracciabilità.
Ambito soggettivo
Il rinvio agli artt. 46 e 47 del T.U. permette di identificare i soggetti obbligati: medici chirurghi e medici veterinari che detengono medicinali stupefacenti per la propria attività professionale, il comandante o il medico di bordo di navi mercantili, i responsabili sanitari di cantieri di lavoro, di trasporti terrestri e aerei e di comunità temporanee (come quelle impegnate in spedizioni geografiche, grandi eventi con postazioni mediche avanzate, ecc.). Per le farmacie e gli ospedali valgono discipline specifiche e più dettagliate.
Contenuto delle annotazioni
Il comma 1 impone che per ogni somministrazione vengano annotati: (a) cognome, nome e residenza del richiedente — con la deroga dell'art. 120 co. 5 per i tossicodipendenti in percorso terapeutico, per i quali l'identità può essere registrata in forma anonimizzata presso i SerT; (b) data della somministrazione; (c) denominazione e quantità della preparazione somministrata; (d) diagnosi o sintomatologia che ha giustificato la somministrazione. Quest'ultimo elemento è di particolare rilievo: non è sufficiente annotare cosa e quanto è stato somministrato, occorre indicare la ragione clinica, il che costituisce anche una garanzia per il medico stesso in caso di contestazioni successive.
La regola della pagina intestata a una sola preparazione e dell'ordine progressivo numerico unico serve ad evitare che una stessa pagina registri movimentazioni di sostanze diverse (rendendo difficile il controllo incrociato) e che le operazioni vengano inserite in ordine non cronologico, mascherando eventuali manipolazioni. L'ordine progressivo unico significa che non possono esistere due «sequenze numeriche» parallele — ad esempio una per il carico e una per lo scarico — bensì una sola serie progressiva che registra alternatamente entrate e uscite.
Vidimazione annuale
Il comma 2 impone che i registri vengano sottoposti, ogni anno dalla data di rilascio, al controllo e alla vidimazione dell'autorità sanitaria locale, ovvero del medico di porto che ha eseguito la prima vidimazione. La vidimazione periodica assolve una duplice funzione: (a) controllo sostanziale delle movimentazioni registrate nell'anno, con possibilità di rilevare ammanchi o irregolarità; (b) funzione certificativa che attesta la regolare tenuta del registro. Il termine «dalla data di rilascio» significa che il ciclo annuale decorre dall'apertura del registro, non dal 1° gennaio di ciascun anno, il che implica una scadenza personalizzata per ciascun operatore.
Deroga per la riservatezza del tossicodipendente
Il rinvio all'art. 120 co. 5 è significativo: quando la somministrazione riguarda un soggetto che segue un programma terapeutico per tossicodipendenza, l'obbligo di registrazione del nominativo cede in parte di fronte al diritto alla riservatezza del paziente. In questi casi — che più frequentemente riguardano le comunità temporanee con vocazione terapeutica — è sufficiente un codice identificativo, purché il collegamento con il nominativo sia mantenuto in una documentazione parallela custodita dal responsabile del programma.
Sanzioni e profili processuali
Le violazioni dell'art. 64 (omessa o irregolare annotazione, mancata vidimazione annuale, registro non rispettoso dell'ordine progressivo) ricadono nel perimetro sanzionatorio dell'art. 68: arresto sino a due anni o ammenda da tre milioni a cinquanta milioni di lire (secondo la formulazione originaria, aggiornata per le sanzioni amministrative dal comma 1-bis in euro) per le violazioni sostanziali, sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro per le sole irregolarità formali nella tenuta dei registri. Nei contesti navali o aeronautici, le violazioni possono concorrere con obblighi previsti da normative di settore (codice della navigazione, regolamenti ENAC) e con le disposizioni dell'art. 27 T.U. sulle prescrizioni applicabili al trasporto.
Casi pratici
Caso 1: Medico di bordo: annotazione incompleta della diagnosi
Il medico di bordo di una nave mercantile, Tizio, durante un'ispezione portuale a Genova viene trovato in possesso di un registro di carico e scarico nel quale sei somministrazioni di morfina solfato risultano annotate senza indicazione della diagnosi o della sintomatologia, in violazione dell'art. 64 co. 1. Tizio spiega che si è trattato di somministrazioni di urgenza durante la navigazione, documentate solo parzialmente a causa della criticità della situazione clinica. L'autorità sanitaria trasmette la notizia di reato per violazione dell'art. 68 T.U. La difesa di Tizio tende a dimostrare che l'omissione riguarda una prescrizione di natura regolamentare sul contenuto del registro, riconducibile al comma 1-bis dell'art. 68 (sanzione amministrativa), e che le annotazioni sui pazienti erano comunque identificabili dalla cartella clinica di bordo.
Caso 2: Comunità temporanea: mancata vidimazione annuale
Caia, responsabile sanitaria di una grande manifestazione sportiva con postazione medica avanzata autorizzata a detenere medicinali oppioidi per emergenze, omette di sottoporre il registro di carico e scarico alla vidimazione annuale dell'ASL di competenza per due anni consecutivi. All'atto del rinnovo dell'autorizzazione alla detenzione, l'omissione viene rilevata. L'autorità sanitaria avvia un procedimento per la violazione dell'art. 64 co. 2 in relazione all'art. 68. Caia produce il registro, che risulta formalmente regolare nelle annotazioni, e invoca la distinzione tra irregolarità sostanziale e formale. Il procedimento si chiude con l'applicazione della sanzione amministrativa ex art. 68 co. 1-bis, trattandosi di mancato adempimento procedurale non accompagnato da irregolarità nelle movimentazioni delle sostanze.
Caso 3: Veterinario: pagina intestata a più preparazioni
In sede di controllo ispettivo, il registro di carico e scarico del medico veterinario Sempronio presenta pagine nelle quali sono annotate movimentazioni di due preparazioni diverse (ketamina e morfina) in assenza di separazione per preparazione. La violazione del principio dell'intestazione per singola preparazione, prescritto dall'art. 64 co. 1, non ha comportato ammanchi nelle quantità, ma ha reso difficoltosa la verifica incrociata degli stock. Sempronio riceve una contestazione per violazione dell'art. 68 e, valutata la natura meramente formale dell'irregolarità, viene irrogata la sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro prevista dal comma 1-bis. Il caso evidenzia l'importanza di seguire i modelli ministeriali anche per le annotazioni di routine.
Domande frequenti
Chi è tenuto al registro di carico e scarico disciplinato dall'art. 64?
Medici chirurghi e veterinari, navi mercantili, cantieri di lavoro, trasporti terrestri e aerei e comunità temporanee che detengono scorte di stupefacenti o psicotropi per far fronte a necessità terapeutiche operative, in base alle autorizzazioni degli artt. 46 e 47 T.U. 309/1990.
Quali dati vanno annotati per ogni somministrazione?
Cognome, nome e residenza del richiedente (salvo la deroga per tossicodipendenti in trattamento ex art. 120 co. 5), data della somministrazione, denominazione e quantità della preparazione, diagnosi o sintomatologia che ha giustificato la somministrazione.
Come deve essere organizzato il registro?
Ogni pagina è intestata a una sola preparazione e deve essere rispettato un ordine progressivo numerico unico per le operazioni di carico e scarico. Non sono ammesse sequenze numeriche parallele per entrate e uscite.
Quando deve essere vidimato il registro?
Ogni anno dalla data di rilascio, con controllo dell'autorità sanitaria locale (o del medico di porto che ha eseguito la prima vidimazione). La scadenza è personalizzata per ciascun operatore, decorrendo dall'apertura del registro.
Quali sono le sanzioni per le violazioni dell'art. 64?
Le violazioni sostanziali rientrano nell'art. 68 co. 1 (arresto sino a due anni o ammenda). Le mere irregolarità formali nella tenuta del registro sono punite con la sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro ex art. 68 co. 1-bis.
La deroga per la riservatezza del tossicodipendente si applica anche in questo contesto?
Sì. Il rinvio all'art. 120 co. 5 consente di omettere il nominativo del paziente tossicodipendente in percorso terapeutico, sostituendolo con un codice identificativo, purché il collegamento con i dati personali sia mantenuto separatamente dal responsabile del programma.
Vedi anche