In sintesi
- Illecito amministrativo (non penale): gettare o abbandonare siringhe o strumenti pericolosi usati per l'assunzione di stupefacenti in luoghi pubblici o di comune uso.
- La condotta è punita con sanzione amministrativa da 100.000 a 1.000.000 di lire (importi in lire rimasti invariati nel testo originario, equivalenti a circa 51-516 euro).
- La norma tutela l'incolumità pubblica dal rischio di punture accidentali con aghi potenzialmente contaminati (HIV, epatite C, ecc.).
- L'art. 77 si colloca nel sistema di norme a tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza sanitaria collegate al fenomeno delle dipendenze, distinto dalle sanzioni penali per spaccio e uso.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 77 T.U. Stupefacenti — Abbandono di siringhe
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 — Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope
1. Chiunque in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero in un luogo privato ma di comune o altrui uso, getta o abbandona in modo da mettere a rischio l'incolumita' altrui siringhe o altri strumenti pericolosi utilizzati per l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire un milione. Torna al sommario
Stesso numero, altri codici
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Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Ratio e funzione della norma
L'art. 77 del T.U. 309/1990 sanziona in via amministrativa il getto o l'abbandono di siringhe o altri strumenti pericolosi utilizzati per l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in luoghi pubblici, aperti al pubblico o privati di comune o altrui uso. La disposizione persegue una finalità di tutela dell'incolumità pubblica: siringhe abbandonate in parchi, stazioni, scale condominiali o servizi igienici rappresentano un concreto rischio di lesioni accidentali, con possibile trasmissione di patogeni gravi come il virus HIV o i virus delle epatiti B e C. La scelta del legislatore di qualificare la condotta come illecito amministrativo — e non penale — riflette la valutazione di una pericolosità sociale significativa ma non tale da richiedere la risposta più intensa del sistema penale; si privilegia così la rapidità della sanzione pecuniaria rispetto alla macchinosità del processo.
Analisi della fattispecie
La condotta vietata è duplice: gettare (atto istantaneo di lancio o dismissione volontaria) oppure abbandonare (lasciare in loco senza ritirare, anche senza consapevolezza immediata del luogo). L'oggetto materiale sono le siringhe o altri strumenti pericolosi utilizzati per l'assunzione di stupefacenti: il riferimento agli altri strumenti pericolosi amplia la fattispecie a cucchiai arroventati, aghi sfusi, lame di rasoio e qualsiasi arnese contaminato connesso all'assunzione per via parenterale o inalatoria con rischio lesivo. Elemento qualificante è che la condotta metta a rischio l'incolumità altrui: trattasi di un requisito oggettivo che richiede quantomeno una concreta potenzialità lesiva (non è necessario che si verifichi effettivamente una lesione). Il luogo rilevante è quello pubblico, aperto al pubblico o privato di comune/altrui uso: sono quindi inclusi parchi, stazioni, scale condominiali, servizi igienici di locali pubblici, ma non l'abitazione privata del solo trasgressore.
Sanzione e importi
La sanzione pecuniaria è fissata tra 100.000 e 1.000.000 di lire. Il testo normativo non è mai stato aggiornato alla conversione in euro (avvenuta nel 2002): in base al tasso di conversione ufficiale 1 euro = 1.936,27 lire, i valori corrispondenti ammontano approssimativamente a circa 51 euro (minimo) e circa 516 euro (massimo). L'entità limitata della sanzione rispecchia la natura di illecito minore; la funzione deterrente è affidata più alla celerità dell'accertamento che all'entità della somma.
Profili procedurali e raccordi sistematici
L'irrogazione della sanzione segue le regole generali della legge 24 novembre 1981, n. 689 (depenalizzazione): l'agente accertatore (forze di polizia, polizia municipale) redige il verbale di contestazione o lo notifica entro 90 giorni; il trasgressore può pagare in misura ridotta (un terzo del massimo o doppio del minimo) entro 60 giorni oppure presentare scritti difensivi all'autorità prefettizia. Manca nel testo qualsiasi riferimento a misure accessorie (sequestro degli strumenti, obbligo di bonifica del luogo), a differenza di analoghe disposizioni in materia ambientale. L'art. 77 si inserisce nel quadro del T.U. 309/1990 come norma a tutela della sicurezza pubblica connessa al fenomeno delle dipendenze, distinta sia dalle sanzioni per uso personale (art. 75, di competenza prefettizia) sia da quelle per detenzione a fini di spaccio (art. 73, penali). Non opera alcuna sovrapposizione con l'art. 674 c.p. (getto pericoloso di cose), che ha portata più generale e si applica solo ove non operi la norma speciale.
Casi pratici
Caso 1: Siringa abbandonata in un parco pubblico
Tizio viene sorpreso da agenti della polizia municipale mentre abbandona una siringa usata su una panchina di un parco comunale frequentato da bambini. Gli agenti redigono verbale di accertamento ai sensi dell'art. 77 T.U. 309/1990 e lo notificano a Tizio. La sanzione irrogata è di 300.000 lire (circa 155 euro). Tizio esercita il diritto di pagamento in misura ridotta entro 60 giorni (pari al doppio del minimo, circa 103 euro), estinguendo così la procedura sanzionatoria. La condotta di Tizio non configura di per sé il reato di cui all'art. 75 T.U. 309/1990 (uso personale) né quello ex art. 73 (detenzione a fini di spaccio), salvo che non emergano ulteriori elementi a carico.
Caso 2: Strumenti per iniezione lasciati in un bagno condominiale
Caia lascia in un bagno di uso comune di uno stabile condominiale un set di strumenti per l'assunzione endovenosa (siringa, cucchiaio, laccio emostatico). Un condomino trova il materiale e allerta la polizia. Caia viene identificata grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza condominiale. L'autorità prefettizia le irroga la sanzione amministrativa ex art. 77. Caia presenta scritti difensivi sostenendo di non aver gettato ma di aver dimenticato involontariamente il materiale; tuttavia, la fattispecie di abbandono non richiede una dismissione consapevole istantanea, essendo sufficiente il lasciare in loco gli strumenti in modo da mettere a rischio l'incolumità altrui. L'opposizione viene rigettata e la sanzione confermata.
Caso 3: Accertamento in area ferroviaria
Sempronio viene fermato da agenti della Polfer in un corridoio della stazione ferroviaria mentre raccoglie i propri effetti personali; sul pavimento sono visibili aghi e una siringa utilizzata. Gli agenti contestano a Sempronio la violazione dell'art. 77 e procedono anche alla segnalazione alla Prefettura ai sensi dell'art. 75 T.U. 309/1990 per l'accertata condizione di assuntore. La procedura ex art. 77 (illecito amministrativo) e quella ex art. 75 (sanzioni amministrative e programma terapeutico) si svolgono in parallelo, ciascuna seguendo il proprio procedimento: la prima davanti all'autorità prefettizia competente per la sanzione pecuniaria, la seconda con la convocazione del prefetto per colloquio e possibile invio al SerD.
Domande frequenti
L'abbandono di siringhe è un reato penale?
No. L'art. 77 T.U. 309/1990 qualifica la condotta come illecito amministrativo, punito con sanzione pecuniaria (100.000-1.000.000 di lire, equivalenti a circa 51-516 euro). Non è prevista alcuna pena detentiva. Ciò non esclude che, parallelamente, possano emergere a carico del soggetto altri illeciti, penali o amministrativi, relativi alla detenzione o all'uso della sostanza stupefacente.
La norma si applica anche a luoghi privati?
Sì, ma solo a luoghi privati di comune o altrui uso: scale condominiali, parcheggi condominiali, bagni condivisi. Non è applicabile all'interno dell'abitazione privata esclusiva del trasgressore, dove manca il requisito del rischio per l'incolumità di terzi.
Quali strumenti sono considerati pericolosi ai sensi dell'art. 77?
La norma cita le siringhe come caso principale ma estende la previsione ad altri strumenti pericolosi utilizzati per l'assunzione: aghi sfusi, cucchiai usati per sciogliere la sostanza, lame da rasatura, lacci emostatici contaminati. Il criterio è la pericolosità concreta per l'incolumità altrui (rischio di puntura, taglio, contaminazione).
Chi è competente a irrogare la sanzione ex art. 77?
La sanzione segue il procedimento della l. 689/1981: l'accertamento è di competenza delle forze di polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, GdF, Polizia Municipale), mentre l'irrogazione spetta all'autorità prefettizia o comunale a seconda delle specifiche norme di competenza. Il trasgressore può pagare in misura ridotta o proporre opposizione al giudice di pace.
L'art. 77 si applica anche a chi ha solo trovato la siringa e la vuole smaltire?
No. La norma sanziona chi getta o abbandona gli strumenti mettendo a rischio l'incolumità altrui. Chi invece raccoglie una siringa abbandonata per smaltirla correttamente non integra la fattispecie; anzi, un comportamento di questo tipo è socialmente doveroso. Per lo smaltimento sicuro occorre utilizzare i contenitori per rifiuti sanitari appuntiti e taglienti (sharps box) o rivolgersi ai servizi sanitari territoriali.
Vedi anche