In sintesi
- L'art. 28 prevede che chi coltiva piante tabellate senza autorizzazione sia assoggettato alle sanzioni penali e amministrative stabilite per la fabbricazione illecita delle stesse sostanze (rinvio all'art. 73 T.U.).
- Chi coltiva con autorizzazione ma non osserva le prescrizioni cui questa è subordinata è punito — salvo che il fatto costituisca reato — con sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro.
- In ogni caso le piante illecitamente coltivate sono sequestrate e confiscate obbligatoriamente, con applicazione dell'art. 86 T.U. sulla confisca dei beni legati al traffico.
- La norma funge da clausola sanzionatoria di chiusura rispetto al divieto di coltivazione enunciato dall'art. 26, articolando il trattamento tra coltivatore non autorizzato (penalmente equiparato al produttore) e coltivatore autorizzato negligente (sanzione amministrativa).
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 28 T.U. Stupefacenti — Sanzioni
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 — Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope
1. Chiunque, senza essere autorizzato, coltiva le piante indicate nell'articolo 26, e' assoggettato alle sanzioni penali ed amministrative stabilite per la fabbricazione illecita delle sostanze stesse.
2. Chiunque non osserva le prescrizioni e le garanzie cui l'autorizzazione e' subordinata, e' soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.
3. In ogni caso le piante illegalmente coltivate sono sequestrate e confiscate. Si applicano le disposizioni dell'articolo
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Stesso numero, altri codici
- Art. 28 D.Lgs. 504/1995 — Depositi fiscali di alcole e bevande alcoliche
- Articolo 28 L. 184/1983: Riservatezza sull'adozione e accesso alle origini
- Art. 28 Reg. (UE) 2024/1689 — Autorità di notifica
- Art. 28 Cod. Amb. — Monitoraggio
- Art. 28 D.Lgs. 148/2015 — Fondo di solidarietà residuale
- Art. 28 D.Lgs. 159/2011 — Revocazione della confisca
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Struttura della norma: il doppio binario sanzionatorio
L'art. 28 costruisce un sistema a doppio binario sanzionatorio modulato sulla posizione giuridica del soggetto: da un lato il coltivatore assolutamente privo di autorizzazione, dall'altro il coltivatore autorizzato che viola le prescrizioni del provvedimento abilitativo. La scelta legislativa è chiara nel senso di equiparare il primo al produttore illecito — con le gravi conseguenze penali dell'art. 73 — e di trattare il secondo con uno strumento amministrativo, salva la possibilità che la condotta integri autonomamente un reato.
Il rinvio all'art. 73 e le pene per la coltivazione non autorizzata
Il comma 1 dispone che chi coltiva senza autorizzazione «è assoggettato alle sanzioni penali ed amministrative stabilite per la fabbricazione illecita delle sostanze stesse». Il rinvio opera all'art. 73 T.U., che punisce la produzione, fabbricazione, estrazione di sostanze stupefacenti. Le pene si differenziano a seconda della tabella di appartenenza della sostanza: per le sostanze di tabella I (cannabis, eroina, cocaina, anfetamine) la pena è la reclusione da 6 a 20 anni e la multa da 26.000 a 260.000 euro; per le sostanze di tabella II (benzodiazepine pesanti, taluni oppioidi sintetici minori) la pena è la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 5.200 a 77.000 euro. La fattispecie attenuata di lieve entità (art. 73 co. 5 T.U.) è astrattamente applicabile anche alla coltivazione, con pena da 6 mesi a 4 anni: la sua applicabilità in concreto dipende dal numero di piante, dal principio attivo ottenibile e dall'assenza di strutture organizzative.
La sanzione amministrativa per violazione delle prescrizioni
Il comma 2 si rivolge al coltivatore autorizzato che non osserva le prescrizioni e le garanzie cui l'autorizzazione è subordinata (es. mancata comunicazione delle giacenze alla G.d.F., coltivazione di aree non indicate nelle particelle catastali autorizzate, uso di varietà non consentite). La sanzione è amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro, irrogata dalla Prefettura, con la clausola di riserva penale «salvo che il fatto costituisca reato». La riserva opera quando la condotta, pur formalmente qualificata come violazione di prescrizione, integra una condotta di produzione illecita parziale (es. coltivazione di aree non autorizzate che di fatto produce sostanza stupefacente non coperta dall'autorizzazione).
Il sequestro e la confisca obbligatori
Il comma 3 introduce un istituto di estremo rilievo pratico: il sequestro e la confisca sono obbligatori per le piante illegalmente coltivate, «in ogni caso», anche quando la condotta sia riqualificata o il procedimento penale si concluda con proscioglimento per ragioni diverse dall'insussistenza del fatto. Il rinvio all'art. 86 T.U. richiama la disciplina della confisca allargata degli strumenti e dei proventi del traffico, applicabile anche agli strumenti di coltivazione (macchinari, sistemi di irrigazione, strutture di coltivazione in idroponica). La confisca ex art. 86 è misura di sicurezza patrimoniale obbligatoria, non condizionata dalla capacità a delinquere dell'autore.
Profili processuali
La notizia di reato per coltivazione illecita comporta immediatamente il sequestro preventivo delle piante ex art. 321 c.p.p., misura urgente disposta dalla Polizia giudiziaria di propria iniziativa o su convalida del GIP. Il sequestro preventivo ha finalità impeditiva (evitare la prosecuzione dell'attività illecita) e cautelare reale (garantire la successiva confisca). La G.d.F., nell'eseguire il sequestro, repertua campioni delle piante per la perizia tossicologica volta a determinare il principio attivo e la sua concentrazione: l'esito della perizia è determinante per la qualificazione della fattispecie (tabella I o II) e per l'applicazione della lieve entità.
Rapporto con l'illecito amministrativo ex art. 75
Il confine tra la coltivazione illecita ex artt. 26-28 (reato) e la detenzione per uso personale ex art. 75 (illecito amministrativo) è tracciato con chiarezza dalla struttura delle norme: l'art. 75 si riferisce esclusivamente alla detenzione di sostanza già estratta, non alla coltivazione. Non esiste quindi una soglia quantitativa al di sotto della quale la coltivazione sia degradata ad illecito amministrativo.
Casi pratici
Caso 1: Coltivazione illecita con richiesta di attenuante della lieve entità
Tizio viene trovato in possesso di cinque piante di cannabis in un ripostiglio di casa con impianto di illuminazione artificiale. Le piante sono sequestrate e la perizia tossicologica quantifica il THC potenziale in circa 10 grammi di principio attivo (ricavabile se le piante fossero giunte a maturazione). Tizio è imputato per il reato di cui all'art. 73 co. 1 T.U. (produzione/coltivazione illecita, tabella I). La difesa chiede la riqualificazione nella fattispecie di lieve entità (art. 73 co. 5) evidenziando: cinque piante soltanto, assenza di confezionamento in dosi, nessun contatto con terzi acquirenti, consumo personale documentato da certificazione medica di tossicodipendenza. Il PM contesta che l'impianto di illuminazione professionale esclude la lieve entità. Il Tribunale riconosce la lieve entità e applica la pena di due anni di reclusione, sospesa con affidamento in prova ai servizi sociali ex art. 94 T.U.
Caso 2: Violazione di prescrizione autorizzativa e applicazione della sanzione amministrativa
Caia, direttore tecnico di un'impresa farmaceutica autorizzata alla coltivazione di papavero da oppio ex art. 27, omette per due stagioni consecutive di comunicare le giacenze di prodotto grezzo alla Guardia di finanza secondo le modalità prescritte nel decreto autorizzativo. La G.d.F., nel corso di un controllo periodico ex art. 29 T.U., rileva le omissioni nei registri di carico e scarico e redige verbale. Non risultano quantitativi mancanti rispetto alla produzione attesa: nessuna ipotesi di reato è configurabile. La Prefettura irroga a Caia la sanzione amministrativa pecuniaria di 12.000 euro ex art. 28 co. 2. Caia propone opposizione al Tribunale civile contestando la proporzionalità della sanzione, ma il Tribunale conferma la determinazione prefettizia.
Caso 3: Confisca obbligatoria delle piante e degli strumenti di coltivazione
Sempronio è trovato a coltivare ventidue piante di cannabis in una struttura idroponica allestita in un immobile industriale. La G.d.F. sequestra le piante e l'intera attrezzatura idroponica (lampade, pompe, substrato, nutrienti). Sempronio viene prosciolto nel merito per insufficienza di prove quanto all'elemento soggettivo (dolo specifico di produzione con destinazione a terzi), ma il GUP dispone comunque la confisca delle piante e della strumentazione ai sensi dell'art. 28 co. 3 in relazione all'art. 86 T.U. La difesa impugna la confisca eccependo che la struttura era di proprietà di un terzo estraneo al reato: il Tribunale del riesame riduce la confisca alle sole piante e ai beni di Sempronio, escludendo i beni del terzo in buona fede.
Domande frequenti
Quali pene si applicano a chi coltiva senza autorizzazione?
Il rinvio dell'art. 28 co. 1 all'art. 73 T.U. comporta le stesse pene previste per la fabbricazione illecita: per le sostanze di tabella I (cannabis, oppiacei, cocaina) reclusione da 6 a 20 anni e multa da 26.000 a 260.000 euro. Può applicarsi la fattispecie attenuata di lieve entità (art. 73 co. 5) con pena da 6 mesi a 4 anni se la condotta è di modesta portata.
Un coltivatore autorizzato che viola le prescrizioni rischia il carcere?
Di regola no: l'art. 28 co. 2 prevede solo una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro per le violazioni delle prescrizioni che non costituiscano reato. Se però la violazione integra una condotta di produzione o commercio illecito (es. coltivazione di aree non autorizzate che produce sostanza senza copertura autorizzativa), si applicano le sanzioni penali dell'art. 73.
Le piante vengono sempre confiscate anche in caso di proscioglimento?
Sì. L'art. 28 co. 3 T.U. prevede che le piante illegalmente coltivate siano 'in ogni caso' sequestrate e confiscate, con rinvio all'art. 86 T.U. La confisca è obbligatoria come misura di sicurezza patrimoniale indipendentemente dall'esito del giudizio penale, salvo l'ipotesi di proscioglimento per assoluta insussistenza del fatto (es. piante totalmente inidonee).
Anche i macchinari usati per la coltivazione vengono confiscati?
L'art. 86 T.U., richiamato dall'art. 28 co. 3, prevede la confisca degli strumenti del traffico illecito, inclusi i mezzi di coltivazione (impianti idroponici, sistemi di illuminazione, ecc.). La confisca non si estende ai beni di terzi estranei al reato che si trovino in buona fede.
C'è una soglia quantitativa di piante sotto cui il fatto non è punibile?
No. Non esiste nel T.U. 309/1990 una soglia numerica di piante al di sotto della quale la coltivazione non sia reato. Ciò che rileva è la concreta attitudine delle piante alla produzione di principio attivo con effetto stupefacente rilevante: questo è accertato caso per caso mediante perizia tossicologica.
Qual è la differenza tra la confisca ex art. 28 e quella ordinaria del codice penale?
La confisca ex art. 28 in relazione all'art. 86 T.U. è una misura di sicurezza obbligatoria, non facoltativa come la confisca ordinaria dell'art. 240 c.p. Non è subordinata alla pericolosità sociale dell'autore e si applica anche al proscioglimento per cause diverse dall'insussistenza del fatto.