- Definisce i criteri scientifici in base ai quali le sostanze vengono incluse nelle tabelle I, II, III e IV e nella tabella dei medicinali.
- La tabella I raggruppa le sostanze più pericolose (oppiacei, cocaina, amfetamine, allucinogeni); la tabella II la cannabis e i suoi derivati.
- La tabella dei medicinali è suddivisa in cinque sezioni (A-E) secondo il pericolo di abuso e farmacodipendenza dei preparati.
- La disciplina si estende a isomeri, esteri, eteri e sali delle sostanze tabellate e a ogni forma di prodotto, miscuglio o miscela.
- I criteri si fondano sulla capacità di indurre dipendenza fisica o psichica e sugli effetti sul sistema nervoso centrale.
Testo dell'articoloVigente
Art. 14 T.U. Stupefacenti — Criteri per la formazione delle tabelle
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 — Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope
1. La inclusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope nelle tabelle di cui all'articolo 13 e' effettuata in base ai seguenti criteri: a) nella tabella I devono essere indicati: 1) l'oppio e i materiali da cui possono essere ottenute le sostanze oppiacee naturali, estraibili dal papavero sonnifero; gli alcaloidi ad azione narcotico-analgesica da esso estraibili; le sostanze ottenute per trasformazione chimica di quelle prima indicate; le sostanze ottenibili per sintesi che siano riconducibili, per struttura chimica o per effetti, a quelle oppiacee precedentemente indicate; eventuali intermedi per la loro sintesi; 2) le foglie di coca e gli alcaloidi ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale da queste estraibili; le sostanze ad azione analoga ottenute per trasformazione chimica degli alcaloidi sopra indicati oppure per sintesi; 3) le sostanze di tipo amfetaminico ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale; 4) ogni altra sostanza che produca effetti sul sistema nervoso centrale ed abbia capacita' di determinare dipendenza fisica o psichica dello stesso ordine o di ordine superiore a quelle precedentemente indicate; 5) gli indolici, siano essi derivati triptaminici che lisergici, e i derivati feniletilamminici, che abbiano effetti allucinogeni o che possano provocare distorsioni sensoriali; 6) le sostanze ottenute per sintesi o semisintesi che siano riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico al tetraidrocannabinolo; 7) ogni altra pianta o sostanza naturale o sintetica che possa provocare allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali e tutte le sostanze ottenute per estrazione o per sintesi chimica che provocano la stessa tipologia di effetti a carico del sistema nervoso centrale; 8) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente lettera, in conformita' alle modalita' indicate nella tabella dei medicinali di cui alla lettera e); b) nella tabella II devono essere indicati: 1) la cannabis e i prodotti da essa ottenuti; 2) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente lettera, in conformita' alle modalita' indicate nella tabella dei medicinali di cui alla lettera e); c) nella tabella III devono essere indicati: 1) i barbiturici che hanno notevole capacita' di indurre dipendenza fisica o psichica o entrambe, nonche' altre sostanze ad effetto ipnotico-sedativo ad essi assimilabili. Sono pertanto esclusi i barbiturici a lunga durata e di accertato effetto antiepilettico e i barbiturici a breve durata di impiego quali anestetici generali, sempre che tutte le dette sostanze non comportino i pericoli di dipendenza innanzi indicati; 2) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente lettera, in conformita' alle modalita' indicate nella tabella dei medicinali di cui alla lettera e); d) nella tabella IV devono essere indicate: 1) le sostanze per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica di intensita' e gravita' minori di quelli prodotti dalle sostanze elencate nelle tabelle I e III; 2) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente lettera, in conformita' alle modalita' indicate nella tabella dei medicinali di cui alla lettera e); e) nella tabella denominata "tabella dei medicinali" e suddivisa in cinque sezioni, sono indicati i medicinali a base di sostanze attive stupefacenti o psicotrope, ivi incluse le sostanze attive ad uso farmaceutico, di corrente impiego terapeutico ad uso umano o veterinario. Nella sezione A della tabella dei medicinali sono indicati: 1) i medicinali contenenti le sostanze analgesiche oppiacee naturali, di semisintesi e di sintesi; 2) i medicinali di cui all'allegato III -bis al presente testo unico; 3) i medicinali contenenti sostanze di corrente impiego terapeutico per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di grave dipendenza fisica o psichica; 4) i medicinali contenenti barbiturici che hanno notevole capacita' di indurre dipendenza fisica o psichica o entrambe, nonche' altre sostanze ad effetto ipnotico-sedativo ad essi assimilabili; f) nella sezione B della tabella dei medicinali sono indicati: 1) i medicinali che contengono sostanze di corrente impiego terapeutico per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica di intensita' e gravita' minori di quelli prodotti dai medicinali elencati nella sezione A; 2) i medicinali contenenti barbiturici ad azione antiepilettica e quelli contenenti barbiturici con breve durata d'azione; 3) i medicinali contenenti le benzodiazepine, i derivati pirazolopirimidinici ed i loro analoghi ad azione ansiolitica o psicostimolante che possono dar luogo al pericolo di abuso e generare farmacodipendenza; g) nella sezione C della tabella dei medicinali sono indicati: 1) i medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella dei medicinali, sezione B, da sole o in associazione con altre sostanze attive ad uso farmaceutico, per i quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica; h) nella sezione D della tabella dei medicinali sono indicati: 1) i medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella dei medicinali, sezioni A o B, da sole o in associazione con altre sostanze attive ad uso farmaceutico quando per la loro composizione qualitativa e quantitativa e per le modalita' del loro uso, presentano rischi di abuso o farmacodipendenza di grado inferiore a quello dei medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezioni A e C, e pertanto non sono assoggettate alla disciplina delle sostanze che entrano a far parte della loro composizione; 2) i medicinali ad uso parenterale a base di benzodiazepine; 3) i medicinali per uso diverso da quello iniettabile, i quali, in associazione con altre sostanze attive ad uso farmaceutico non stupefacenti contengono alcaloidi totali dell'oppio con equivalente ponderale in morfina non superiore allo 0,05 per cento in peso espresso come base anidra; i suddetti medicinali devono essere tali da impedire praticamente il recupero dello stupefacente con facili ed estemporanei procedimenti estrattivi; 3-bis) in considerazione delle prioritarie esigenze terapeutiche nei confronti del dolore severo, composti medicinali utilizzati in terapia del dolore elencati nell'allegato III-bis, limitatamente alle forme farmaceutiche diverse da quella parenterale; i) nella sezione E della tabella dei medicinali sono indicati: 1) i medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella dei medicinali, sezioni A o B, da sole o in associazione con altre sostanze attive ad uso farmaceutico, quando per la loro composizione qualitativa e quantitativa o per le modalita' del loro uso, possono dar luogo a pericolo di abuso o generare farmacodipendenza di grado inferiore a quello dei medicinali elencati nella tabella dei medicinali, sezioni A, B, C o D.
2. Nelle tabelle di cui al comma 1 sono compresi, ai fini della applicazione del presente testo unico, tutti gli isomeri, gli esteri, gli eteri, ed i sali anche relativi agli isomeri, esteri ed eteri, nonche' gli stereoisomeri nei casi in cui possono essere prodotti, relativi alle sostanze incluse nelle tabelle I, II, III e IV, e ai medicinali inclusi nella tabella dei medicinali, salvo sia fatta espressa eccezione.
3. Le sostanze incluse nelle tabelle sono indicate con la denominazione comune internazionale, il nome chimico, la denominazione comune italiana o l'acronimo, se esiste. E', tuttavia, ritenuto sufficiente, ai fini della applicazione del presente testo unico, che nelle tabelle la sostanza sia indicata con almeno una delle denominazioni sopra indicate, purche' idonea ad identificarla.
4. Le sostanze e le piante di cui al comma 1, lettere a) e b), sono soggette alla disciplina del presente testo unico anche ove si presentino sotto ogni forma di prodotto, miscuglio o miscela.
5. La tabella I contiene, nella sezione B, le sostanze gia' tabellarmente classificate a decorrere dal 27 febbraio
2006. 6. La tabella dei medicinali indica la classificazione ai fini della fornitura. Sono comunque fatte salve le condizioni stabilite dall'Agenzia italiana del farmaco all'atto del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, nonche' le limitazioni e i divieti stabiliti dal Ministero della salute per esigenze di salute pubblica. Torna al sommario
Commento
La ratio dei criteri di classificazione
L'art. 14 completa il meccanismo avviato dall'art. 13, fissando i criteri sostanziali in base ai quali le sostanze stupefacenti o psicotrope sono incluse nelle diverse tabelle. Mentre l'art. 13 individua lo strumento (le cinque tabelle) e l'organo competente all'aggiornamento (il Ministero della salute), l'art. 14 detta i parametri scientifici e farmacologici che guidano la classificazione. Il criterio ispiratore è la pericolosità della sostanza, misurata in termini di capacità di indurre dipendenza fisica o psichica e di effetti sul sistema nervoso centrale.
La tabella I: le sostanze a massima pericolosità
Nella tabella I sono indicate le sostanze ritenute più pericolose. Il comma 1, lettera a), vi colloca l'oppio e i materiali da cui si ottengono le sostanze oppiacee naturali, gli alcaloidi ad azione narcotico-analgesica, le sostanze ottenute per trasformazione chimica o per sintesi a queste riconducibili; le foglie di coca e gli alcaloidi ad azione eccitante estraibili; le sostanze di tipo amfetaminico; gli allucinogeni di tipo indolico e feniletilamminico; le sostanze riconducibili per struttura o per effetto al tetraidrocannabinolo; nonché, con una clausola di chiusura, ogni altra sostanza con effetti analoghi o di ordine superiore. La presenza di clausole aperte risponde all'esigenza di intercettare le nuove sostanze psicoattive di sintesi, costantemente immesse sul mercato.
La tabella II: cannabis e derivati
La lettera b) dedica la tabella II alla cannabis e ai prodotti da essa ottenuti, oltre alle relative preparazioni. La collocazione della cannabis in una tabella distinta da quella delle sostanze a massima pericolosità riflette la scelta legislativa di differenziare il trattamento sanzionatorio: l'art. 73 prevede infatti, per le condotte relative alle sostanze delle tabelle II e IV, una cornice edittale più contenuta rispetto a quella delle tabelle I e III. Si tratta di una distinzione di grande rilievo pratico, perché incide direttamente sulla pena applicabile.
Le tabelle III e IV e la gradazione del rischio
La tabella III, secondo la lettera c), comprende i barbiturici con notevole capacità di indurre dipendenza e le sostanze a effetto ipnotico-sedativo assimilabili, con esclusione dei barbiturici a lunga durata e accertato effetto antiepilettico e di quelli a breve durata impiegati come anestetici, sempre che non comportino i pericoli di dipendenza indicati. La tabella IV, alla lettera d), raccoglie le sostanze per le quali sono accertati pericoli di dipendenza di intensità e gravità minori rispetto a quelle delle tabelle I e III. Emerge così una gradazione del rischio che si riflette nella diversa risposta sanzionatoria.
La tabella dei medicinali e le sue cinque sezioni
La lettera e) introduce la "tabella dei medicinali", suddivisa in cinque sezioni (A, B, C, D, E), nelle quali sono ordinati i preparati a base di sostanze attive stupefacenti o psicotrope di corrente impiego terapeutico, umano o veterinario. La sezione A comprende i medicinali a base di analgesici oppiacei e quelli con sostanze a grave rischio di dipendenza; la sezione B i medicinali a rischio minore, i barbiturici antiepilettici e le benzodiazepine; le sezioni C, D ed E graduano ulteriormente i preparati in funzione del rischio di abuso o farmacodipendenza, fino a comprendere quelli con rischio inferiore. Questa articolazione consente di calibrare gli obblighi di prescrizione, fornitura e conservazione in funzione della effettiva pericolosità del medicinale.
L'estensione a isomeri, sali e derivati
Il comma 2 stabilisce un principio di grande importanza applicativa: nelle tabelle sono compresi tutti gli isomeri, gli esteri, gli eteri e i sali, anche relativi agli isomeri, esteri ed eteri, nonché gli stereoisomeri, salvo espressa eccezione. Il comma 4 aggiunge che le sostanze e le piante delle lettere a) e b) sono soggette alla disciplina anche quando si presentino sotto ogni forma di prodotto, miscuglio o miscela. Queste previsioni impediscono di eludere la classificazione attraverso modificazioni chimiche marginali o tramite la presentazione della sostanza in forme diverse.
Le tecniche di denominazione e i profili processuali
Il comma 3 prevede che le sostanze siano indicate con la denominazione comune internazionale, il nome chimico, la denominazione comune italiana o l'acronimo, ritenendo sufficiente, ai fini applicativi, anche una sola denominazione purché idonea a identificare la sostanza. Sul piano processuale, l'individuazione della sostanza e della sua corretta collocazione tabellare avviene attraverso accertamenti tecnici di laboratorio, il cui esito è determinante per la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73 e per la conseguente cornice di pena. La materia è stata interessata da significativi interventi normativi e da pronunce della Corte costituzionale che hanno inciso sull'assetto delle tabelle e sul trattamento differenziato delle sostanze.
Casi pratici
Caso 1: Cannabis in tabella II e trattamento sanzionatorio
Tizio è imputato per detenzione a fini di cessione di una sostanza che gli accertamenti tecnici riconducono ai derivati della cannabis, classificati nella tabella II ai sensi dell'art. 14, lettera b). La difesa valorizza la collocazione tabellare perché, per le sostanze delle tabelle II e IV, l'art. 73 prevede una cornice edittale più contenuta rispetto a quella delle tabelle I e III. La corretta classificazione della sostanza diventa quindi un punto centrale del giudizio.
Caso 2: Modificazione chimica per eludere la tabella
Caia è indagata in relazione a una sostanza che, in ipotesi difensiva, non sarebbe espressamente nominata in tabella. L'accertamento tecnico evidenzia però che si tratta di un sale o di un derivato di una sostanza tabellata. Trova allora applicazione il comma 2 dell'art. 14, che estende la disciplina a isomeri, esteri, eteri e sali, impedendo che modificazioni chimiche marginali sottraggano la sostanza al controllo.
Caso 3: Medicinale di sezione e obblighi di prescrizione
Sempronio, medico, prescrive un preparato a base di sostanza psicotropa. La verifica riguarda la sezione della tabella dei medicinali in cui il preparato è collocato ai sensi dell'art. 14, lettera e), poiché da tale collocazione dipendono gli obblighi in materia di ricetta, fornitura e conservazione. L'accertamento è volto a stabilire la conformità della prescrizione alla disciplina della sezione di riferimento.
Domande frequenti
In base a quali criteri una sostanza viene inserita in una tabella?
L'art. 14 fonda la classificazione sulla pericolosità della sostanza, valutata in termini di capacità di indurre dipendenza fisica o psichica e di effetti sul sistema nervoso centrale, distribuendo le sostanze tra le tabelle I, II, III e IV.
In quale tabella si trova la cannabis?
La cannabis e i prodotti da essa ottenuti sono indicati nella tabella II ai sensi dell'art. 14, lettera b). Per le sostanze delle tabelle II e IV l'art. 73 prevede una cornice di pena più contenuta rispetto alle tabelle I e III.
Quante sezioni ha la tabella dei medicinali?
La tabella dei medicinali è suddivisa in cinque sezioni (A, B, C, D ed E), che ordinano i preparati a base di sostanze stupefacenti o psicotrope in funzione del rischio di abuso e di farmacodipendenza.
La disciplina si applica anche ai sali e ai derivati delle sostanze?
Sì. Il comma 2 estende la disciplina a isomeri, esteri, eteri e sali, nonché agli stereoisomeri, salvo espressa eccezione, così da impedire l'elusione tramite modificazioni chimiche marginali.
Una sostanza è coperta anche se mescolata ad altre?
Sì. Il comma 4 stabilisce che le sostanze e le piante delle lettere a) e b) sono soggette alla disciplina anche quando si presentino sotto ogni forma di prodotto, miscuglio o miscela.
Come incide la tabella sulla pena prevista dall'art. 73?
La collocazione tabellare determina la cornice edittale: le condotte relative alle sostanze delle tabelle I e III sono punite più severamente rispetto a quelle delle tabelle II e IV, secondo la gradazione di pericolosità fissata dall'art. 14.
Vedi anche