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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 1 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, organo interministeriale di vertice per la politica antidroga.
  • Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio (con possibile delega al Ministro per gli affari sociali) ed è composto da un ampio collegio di Ministri con competenze trasversali (interno, giustizia, finanze, difesa, sanità, istruzione, lavoro).
  • La funzione principale è l'indirizzo e promozione della politica generale di prevenzione e contrasto all'illecita produzione e diffusione di sostanze stupefacenti, sia sul piano interno sia su quello internazionale.
  • Il Comitato si avvale di un Osservatorio permanente che raccoglie sistematicamente dati epidemiologici, statistici e di spesa sul fenomeno delle tossicodipendenze e sull'attività delle forze di polizia.
  • L'articolo prevede la convocazione periodica (ogni tre anni) di una Conferenza nazionale sui problemi connessi alla diffusione degli stupefacenti, con comunicazione delle conclusioni al Parlamento.
  • Sul piano internazionale, l'Italia concorre, tramite gli organismi internazionali, all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo produttori di materie prime per stupefacenti, favorendo fonti alternative di reddito.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1 T.U. Stupefacenti — Comitato nazionale di coordinamento per l’azione antidroga. Assistenza ai paesi in via di sviluppo produttori di

D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 — Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

sostanze stupefacenti. (Legge 26 giugno 1960 artt. 1, commi 1 e 2, 2).

1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga.

2. Il Comitato e' composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che lo presiede, dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della pubblica istruzione, della sanita', del lavoro e della previdenza sociale, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e dai Ministri per gli affari sociali, per gli affari regionali ed i problemi istituzionali e per i problemi delle aree urbane, nonche' dal Sottosegretario di Stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Le funzioni di presidente del Comitato possono essere delegate al Ministro per gli affari sociali.

4. Alle riunioni del Comitato possono essere chiamati a partecipare altri Ministri in relazione agli argomenti da trattare.

5. Il Comitato ha responsabilita' di indirizzo e di promozione della politica generale di prevenzione e di intervento contro la illecita produzione e diffusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, a livello interno ed internazionale.

6. Il Comitato formula proposte al Governo per l'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento delle attivita' amministrative di competenza delle regioni nel settore.

7. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze e' istituito un Osservatorio permanente che verifica l'andamento del fenomeno della tossicodipendenza, secondo le previsioni del comma 8, e delle altre dipendenze patologiche . Il Ministro per la solidarieta' sociale disciplina, con proprio decreto, l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio, in modo da assicurare lo svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 127, comma

2. Il Comitato si avvale dell'Osservatorio permanente.

8. L'Osservatorio, sulla base delle direttive e dei criteri diramati dal Comitato, acquisisce periodicamente e sistematicamente dati: a) sulla entita' della popolazione tossicodipendente anche con riferimento alla tipologia delle sostanze assunte e sul rapporto tra le caratteristiche del mercato del lavoro e delle attivita' lavorative e l'assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope; b) sulla dislocazione e sul funzionamento dei servizi pubblici e privati operanti nel settore della prevenzione, cura e riabilitazione, nonche' sulle iniziative tendenti al recupero sociale ivi compresi i servizi attivati negli istituti di prevenzione e pena e nelle caserme; sul numero di soggetti riabilitati reinseriti in attivita' lavorative e sul tipo di attivita' lavorative eventualmente intraprese, distinguendo se presso strutture pubbliche o private; c) sui tipi di trattamento praticati e sui risultati conseguiti, in particolare per quanto riguarda la somministrazione di metadone, nei servizi di cui alla lettera b), sulla epidemiologia delle patologie correlate, nonche' sulla produzione e sul consumo delle sostanze stupefacenti o psicotrope; d) sulle iniziative promosse ai diversi livelli istituzionali in materia di informazione e prevenzione; e) sulle fonti e sulle correnti del traffico illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope; f) sull'attivita' sovlta dalle forze di polizia nel settore della prevenzione e repressione del traffico illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope; g) sul numero e sugli esiti dei processi penali per reati previsti dal presente testo unico; h) sui flussi di spesa per la lotta alle tossicodipendenze e sulla destinazione di tali flussi per funzioni e per territorio.

9. I Ministeri degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della sanita', della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti a trasmettere all'osservatorio i dati di cui al comma 8, relativi al primo e al secondo semestre di ogni anno, entro i mesi di giugno e dicembre.

10. L'Osservatorio, avvalendosi anche delle prefetture e delle amministrazioni locali, puo' richiedere ulteriori dati a qualunque amministrazione statale e regionale, che e' tenuta a fornirli, con l'eccezione di quelli che possano violare il diritto all'anomimato.

11. Ciascun Ministro e ciascuna regione possono ottenere informazioni dall'Osservatorio.

12. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con i Ministri della sanita', della pubblica istruzione, della difesa e per gli affari sociali, promuove campagne informative sugli effetti negativi sulla salute derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonche' sull'ampiezza e sulla gravita' del fenomeno criminale del traffico di tali sostanze.

13. Le campagne informative nazionali sono realizzate attraverso i mezzi di comunicazione radiotelevisivi pubblici e privati, attraverso la stampa quotidiana e periodica nonche' attraverso pubbliche affissioni e servizi telefonici e telematici di informazione e di consulenza e sono finanziate nella misura massima di lire 10 miliardi annue a valere sulla quota del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga destinata agli interventi previsti dall'articolo

127. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la solidarieta' sociale da lui delegato determina, con proprio decreto, in deroga alle norme sulla pubblicita' delle amministrazioni pubbliche, la distribuzione delle risorse finanziarie tra stampa quotidiana e periodica, emittenti radiofoniche e televisive nazionali e locali nonche' a favore di iniziative mirate di comunicazione da sviluppare sul territorio nazionale.

14. (Comma abrogato)

15. Ogni tre anni, il Presidente del Consiglio dei Ministri, nella sua qualita' di Presidente del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, convoca una conferenza nazionale sui problemi connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope alla quale invita soggetti pubblici e privati che esplicano la loro attivita' nel campo della prevenzione e della cura della tossicodipendenza. Le conclusioni di tali conferenze sono comunicate al Parlamento anche al fine di individuare eventuali correzioni alla legislazione antidroga dettate dall'esperienza applicativa.

16. L'Italia concorre, attraverso gli organismi internazionali, all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo produttori delle materie di base dalle quali si estraggono le sostanze stupefacenti o psicotrope.

17. L'assistenza prevede anche la creazione di fonti alternative di reddito per liberare le popolazioni locali dall'asservimento alle coltivazioni illecite da cui attualmente traggono il loro sostentamento.

18. A tal fine sono attivati anche gli strumenti previsti dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo. Torna al sommario

Commento

Ratio e funzione della norma

L'art. 1 del D.P.R. 309/1990 (Testo Unico sugli stupefacenti) apre il testo unico delineando l'architettura istituzionale di vertice della politica antidroga italiana. La scelta di collocare il Comitato nazionale di coordinamento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri non è casuale: essa esprime la volontà del legislatore del 1990 di attribuire alla lotta alle dipendenze un rango interministeriale elevato, sottraendola alla competenza esclusiva del solo Ministero della Sanità e conferendole una dimensione di politica di governo trasversale.

Il modello organizzativo riflette la natura polidimensionale del fenomeno delle dipendenze, che interseca la salute pubblica, l'ordine pubblico, la cooperazione internazionale, la politica fiscale e doganale, la difesa, l'istruzione e le politiche sociali. La composizione ampia del Comitato — con la presenza di quasi tutti i Ministeri chiave — è funzionale proprio a garantire il raccordo tra le diverse amministrazioni coinvolte.

Struttura e composizione del Comitato

Il Comitato è composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che lo presiede, e da un insieme di Ministri con portafoglio specifico: affari esteri, interno, grazia e giustizia, finanze, difesa, pubblica istruzione, sanità, lavoro e previdenza sociale, università e ricerca scientifica e tecnologica, affari sociali, affari regionali e problemi istituzionali, aree urbane; partecipa altresì il Sottosegretario di Stato della Presidenza del Consiglio. La presidenza può essere delegata al Ministro per gli affari sociali (comma 3). La disposizione del comma 4 consente la partecipazione aggiuntiva di altri Ministri in relazione agli argomenti trattati, conferendo al Comitato una certa flessibilità operativa.

Va segnalato che l'originaria denominazione ministeriale riflette l'assetto istituzionale del 1990: i successivi riordini dei Ministeri (dal D.Lgs. 300/1999 in avanti) hanno profondamente modificato la nomenclatura e la distribuzione delle competenze, con conseguente necessità di aggiornamento dell'elenco in via interpretativa e amministrativa.

Funzioni di indirizzo e coordinamento

Il comma 5 attribuisce al Comitato la responsabilità di indirizzo e promozione della politica generale di prevenzione e di intervento contro l'illecita produzione e diffusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, a livello interno e internazionale. Si tratta di una competenza di tipo strategico-politico, distinta dalla gestione operativa che spetta alle singole amministrazioni di settore.

Il comma 6 aggiunge la funzione di formulazione di proposte al Governo per l'esercizio del coordinamento delle attività amministrative regionali nel settore: profilo che assume rilevanza nel quadro del riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di tutela della salute e di politiche sociali, ambito in cui le Regioni dispongono di competenza concorrente ai sensi dell'art. 117 Cost.

L'Osservatorio permanente: funzione conoscitiva e di monitoraggio

Il comma 7 istituisce, nell'ambito del Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze della Presidenza del Consiglio, un Osservatorio permanente con funzioni di monitoraggio sistematico del fenomeno delle tossicodipendenze. L'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio sono disciplinati con decreto ministeriale.

Il comma 8 elenca analiticamente le categorie di dati che l'Osservatorio è tenuto ad acquisire periodicamente: entità della popolazione tossicodipendente e tipologia delle sostanze; dislocazione e funzionamento dei servizi pubblici e privati di prevenzione, cura e riabilitazione (inclusi quelli negli istituti penitenziari); tipi di trattamento praticati e risultati conseguiti (con specifica menzione della somministrazione di metadone); epidemiologia delle patologie correlate; iniziative di informazione e prevenzione; fonti e correnti del traffico illecito; attività delle forze di polizia nel settore; esito dei processi penali per reati previsti dal T.U.; flussi di spesa.

Questa funzione conoscitiva è strumentale sia all'attività di indirizzo del Comitato sia alla verifica periodica dell'efficacia delle politiche adottate. I Ministeri competenti sono tenuti a trasmettere i dati di propria competenza semestralmente (comma 9). L'Osservatorio può richiedere ulteriori dati a qualunque amministrazione statale e regionale, che è tenuta a fornirli, nel rispetto del diritto all'anonimato (comma 10).

La Conferenza nazionale e le campagne informative

Il comma 15 prevede la convocazione triennale di una Conferenza nazionale sui problemi connessi alla diffusione delle sostanze stupefacenti, cui partecipano soggetti pubblici e privati operanti nel settore. Le conclusioni vengono comunicate al Parlamento, anche ai fini di eventuali revisioni legislative: meccanismo che introduce un circuito virtuoso tra pratica applicativa ed evoluzione normativa.

I commi 12 e 13 disciplinano le campagne informative nazionali sugli effetti negativi dell'uso di stupefacenti, finanziate a valere sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga (art. 127), da realizzarsi attraverso mezzi radiotelevisivi, stampa, affissioni e servizi telematici di informazione e consulenza.

La dimensione internazionale: assistenza ai Paesi produttori

I commi 16, 17 e 18 affrontano il profilo della cooperazione internazionale nella lotta al narcotraffico. L'Italia si impegna, tramite gli organismi internazionali, ad assistere i Paesi in via di sviluppo che producono le materie di base dalle quali si estraggono le sostanze stupefacenti. L'assistenza è orientata alla creazione di fonti alternative di reddito per le popolazioni locali dipendenti dalle coltivazioni illecite, in un'ottica di sviluppo sostenibile e riduzione dell'offerta alla radice. A tal fine vengono attivati anche gli strumenti della legge 49/1987 sulla cooperazione internazionale allo sviluppo. Questa dimensione “preventiva” a monte della catena del narcotraffico è coerente con gli impegni assunti dall'Italia in sede di Convenzioni ONU sugli stupefacenti (New York 1961, Vienna 1971 e 1988).

Casi pratici

Caso 1: Indagine sul narcotraffico: coordinamento interforze

Tizio, funzionario del Ministero dell'Interno, partecipa a una riunione tecnica convocata nell'ambito delle attività di raccordo tra le forze di polizia coordinate dal Comitato nazionale. Nel corso della riunione emergono dati dell'Osservatorio permanente che segnalano un incremento significativo del traffico di una nuova sostanza psicoattiva. Il coordinamento interministeriale consente di attivare tempestivamente le competenze della Guardia di Finanza per i profili doganali e quelle del Ministero degli Esteri per i contatti con i Paesi di provenienza della sostanza, illustrando in concreto la funzione di raccordo che l'art. 1 attribuisce all'organo di vertice.

Caso 2: Campagna informativa nelle scuole: profili istituzionali

Il Ministero dell'Istruzione, nell'ambito delle funzioni di indirizzo del Comitato nazionale, promuove — in accordo con il Ministero della Salute e quello per le Politiche Sociali — una campagna informativa rivolta agli studenti degli istituti secondari sugli effetti delle sostanze stupefacenti. Caia, dirigente scolastica, riceve le linee guida ministeriali predisposte ai sensi dell'art. 1, commi 12 e 13, e organizza specifici moduli formativi. La campagna è finanziata a valere sul Fondo nazionale di cui all'art. 127 T.U., a dimostrazione del raccordo tra le disposizioni istituzionali del Titolo I e quelle finanziarie del testo unico.

Caso 3: Cooperazione internazionale e fondi alternativi di sviluppo

Sempronio, funzionario della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri, è incaricato di gestire un progetto di assistenza tecnica a un Paese andino produttore di coca. Ai sensi dei commi 16-18 dell'art. 1 T.U., l'Italia contribuisce — tramite gli strumenti della legge 49/1987 e il canale degli organismi internazionali — a finanziare la conversione agricola di alcune comunità locali verso colture alternative. Il progetto si inserisce nella strategia di riduzione dell'offerta alla fonte, complementare alle politiche interne di contrasto al traffico e all'uso.

Domande frequenti

Qual è la funzione del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga?

Il Comitato, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha la responsabilità di indirizzo e promozione della politica generale di prevenzione e contrasto all'illecita produzione e diffusione di stupefacenti, a livello interno e internazionale. Non gestisce direttamente le operazioni di polizia, ma coordina gli indirizzi strategici delle varie amministrazioni.

Chi presiede il Comitato e chi ne fa parte?

Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con possibilità di delega al Ministro per gli affari sociali. Ne fanno parte i Ministri degli affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro, dell'università e diversi Ministri senza portafoglio competenti per temi sociali e istituzionali.

Cos'è l'Osservatorio permanente e a cosa serve?

È un organismo istituito presso il Dipartimento delle politiche contro la droga della Presidenza del Consiglio. Raccoglie sistematicamente dati epidemiologici, statistici e di spesa sul fenomeno delle tossicodipendenze, sull'attività dei servizi di cura e riabilitazione e sull'azione delle forze di polizia. I dati raccolti supportano l'attività di indirizzo del Comitato.

Con quale frequenza viene convocata la Conferenza nazionale sugli stupefacenti?

La Conferenza nazionale è convocata ogni tre anni dal Presidente del Consiglio, nella sua qualità di Presidente del Comitato. Vi partecipano soggetti pubblici e privati operanti nel campo della prevenzione e cura della tossicodipendenza. Le conclusioni sono comunicate al Parlamento per eventuali interventi correttivi sulla legislazione antidroga.

In che modo l'art. 1 T.U. si collega alla cooperazione internazionale?

I commi 16-18 prevedono il contributo dell'Italia, attraverso gli organismi internazionali, all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo produttori di materie prime per stupefacenti. L'obiettivo è favorire la creazione di fonti alternative di reddito per le popolazioni locali, riducendo così l'offerta alla radice. Gli strumenti operativi sono quelli della legge 49/1987 sulla cooperazione internazionale.

L'art. 1 T.U. ha ancora piena efficacia oggi?

La struttura di base è vigente, ma va letta alla luce dei successivi riordini ministeriali (in particolare D.Lgs. 300/1999 e successive riforme) che hanno modificato denominazione e competenze dei Ministeri elencati. Il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio ha assunto nel tempo la funzione operativa di raccordo che l'articolo delineava in capo al Comitato.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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