Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1227 c.c. – Concorso del fatto colposo del creditore

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate.

Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza.

In sintesi

  • L'art. 1227 c.c. disciplina il concorso del fatto colposo del creditore nella produzione del danno.
  • Il primo comma impone una riduzione del risarcimento proporzionata alla gravità della colpa e alle conseguenze causalmente riconducibili al creditore.
  • Il secondo comma esclude il risarcimento dei danni evitabili con l'ordinaria diligenza del creditore.
  • La norma esprime il principio di autoresponsabilità e si applica anche alla responsabilità extracontrattuale ex art. 2056 c.c.
  • Distinzione fondamentale: il primo comma opera sul nesso causale, il secondo sul quantum risarcibile.
Indice dei contenuti

L'art. 1227 c.c. introduce un correttivo equitativo al principio della integrale riparazione del danno, valorizzando il contegno del creditore nella produzione e nel contenimento del pregiudizio.

Ratio

La disposizione recepisce il principio di autoresponsabilità: nessun soggetto può ottenere il ristoro di un pregiudizio che ha contribuito a determinare con la propria condotta colposa, né di quello che avrebbe potuto evitare adottando una diligenza ordinaria. Il legislatore bilancia così l'esigenza di tutela del creditore con il principio causale e con la regola di buona fede, evitando che il risarcimento si trasformi in fonte di indebito arricchimento.

Analisi

La norma si articola in due commi che operano su piani concettualmente distinti. Il primo comma incide sul nesso di causalità: quando il fatto colposo del creditore concorre alla produzione del danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze. Si tratta di una valutazione bifasica che impone al giudice di accertare prima l'efficienza causale del comportamento del creditore, poi di graduare la riduzione. Il secondo comma opera invece sul piano del quantum: esclude radicalmente il risarcimento per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, codificando il cosiddetto onere di mitigation of damages. La Cassazione ha precisato che il dovere di attivarsi non si traduce nell'obbligo di compiere atti eccezionali, ma si esaurisce in condotte ragionevoli e proporzionate.

Quando si applica

L'art. 1227 c.c., per espresso rinvio dell'art. 2056 c.c., opera tanto in materia contrattuale quanto extracontrattuale. Trova applicazione in fattispecie variegate: dalla circolazione stradale, ove rileva l'omesso uso delle cinture, al risarcimento del danno da prodotto difettoso, fino al lavoro subordinato e alle controversie bancarie. Particolare rilievo assume nelle ipotesi di danno lungolatente, ove il ritardo nell'agire del creditore può aggravare il pregiudizio.

Confronto sistemico

La disposizione va letta in correlazione con gli artt. 1175, 1218, 2043 e 2056 c.c., nonché con la regola generale del nesso causale ex artt. 40 e 41 c.p. Sul piano comparato, riflette il principio della contributory negligence dei sistemi di common law e della Mitverschulden tedesca (§ 254 BGB). La giurisprudenza di legittimità ne ha esteso l'operatività anche ai rapporti di previdenza sociale e ai danni da inadempimento di obblighi pubblicistici.

Profili problematici

Il principale dibattito riguarda la natura del secondo comma: parte della dottrina lo riconduce a un onere in senso tecnico, altra parte a un autonomo dovere di solidarietà. Si discute, inoltre, sulla rilevabilità d'ufficio del primo comma, oggi pacificamente ammessa dalla Cassazione, e sulla configurabilità del concorso del creditore incapace. Un ulteriore nodo concerne il rapporto con l'art. 1175 c.c., con cui il secondo comma condivide la matrice solidaristica.

Casi pratici

Caso 1: Sinistro stradale con concorso di colpa

Tizio viene tamponato da Caia, ma viaggiava senza cintura di sicurezza. Il giudice riduce il risarcimento del danno biologico, ritenendo che la mancata adozione della cintura abbia aggravato le lesioni ai sensi del primo comma dell'art. 1227 c.c.

Caso 2: Mancata mitigazione del danno commerciale

Mevio, fornitore inadempiente, contesta la pretesa risarcitoria di Sempronio sostenendo che questi avrebbe potuto reperire altrove la merce a condizioni equivalenti. Il giudice accoglie l'eccezione ex art. 1227, comma 2, c.c. ed esclude la voce di danno evitabile.

Caso 3: Ritardo nelle cure mediche

Caia, vittima di una caduta su suolo pubblico per cui agisce verso il Comune, ritarda colpevolmente l'inizio della riabilitazione. Il consulente tecnico attribuisce il peggioramento al suo comportamento e il risarcimento è ridotto in proporzione.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra il primo e il secondo comma dell'art. 1227 c.c.?

Il primo comma riguarda il concorso causale del creditore nella produzione del danno e impone una riduzione proporzionale del risarcimento. Il secondo esclude invece il ristoro dei danni evitabili con l'ordinaria diligenza, operando sul quantum e non sul nesso causale.

L'art. 1227 c.c. si applica anche alla responsabilità extracontrattuale?

Sì, in virtù del rinvio operato dall'art. 2056 c.c. La disciplina opera quindi tanto nei rapporti contrattuali quanto nei casi di illecito aquiliano.

Il primo comma è rilevabile d'ufficio dal giudice?

Sì. La Cassazione, anche a Sezioni Unite, ha riconosciuto la rilevabilità officiosa del concorso causale del creditore, trattandosi di accertamento attinente al nesso eziologico, non a una vera e propria eccezione in senso stretto.

Cosa significa ordinaria diligenza ai fini del secondo comma?

Si intende un'attività ragionevole e proporzionata, valutata secondo il parametro del bonus pater familias. Non comporta l'obbligo di sopportare sacrifici sproporzionati o di intraprendere iniziative complesse o aleatorie.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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