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Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 223 è una norma di diritto intertemporale che disciplina la sorte delle assegnazioni al domicilio coatto già pronunciate sotto la previgente legge di pubblica sicurezza del 1889 (T.U. n. 6144).
  • Le misure di domicilio coatto già irrogate vengono automaticamente convertite in assegnazioni al confino di polizia, l'istituto corrispondente introdotto dal TULPS del 1931.
  • La conversione opera di diritto, senza necessità di un nuovo procedimento, garantendo la continuità delle misure di prevenzione già applicate nel passaggio da un regime normativo all'altro.
  • La disposizione riflette il contesto storico del consolidamento autoritario del regime fascista, che riformulò in termini più incisivi le misure di polizia preventiva già esistenti nell'Italia liberale.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 223 TULPS

R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

Le assegnazioni al domicilio coatto, pronunciate ai termini del capo V titolo III del testo unico della legge di pubblica sicurezza 30 giugno 1889, n. 6144, s'intendono commutate in assegnazioni al confine di polizia, ai termini di questo testo unico.

Commento

Contesto storico e funzione della norma

L'art. 223 è una classica clausola di diritto intertemporale inserita nelle disposizioni finali e transitorie del TULPS del 1931. Il suo scopo è risolvere il problema del trattamento delle misure di prevenzione già irrogate sotto il regime normativo precedente — il Testo Unico della legge di pubblica sicurezza del 30 giugno 1889, n. 6144 — nel momento in cui entra in vigore il nuovo testo unico. La norma è oggi priva di efficacia pratica, esauritasi nella fase immediatamente successiva al 1931, ma conserva valore per la ricostruzione storica del sistema delle misure di prevenzione personale in Italia.

Il domicilio coatto nell'ordinamento liberale

Il domicilio coatto era una misura di polizia preventiva introdotta nell'Italia post-unitaria per fronteggiare il fenomeno della criminalità organizzata, del brigantaggio e della pericolosità sociale diffusa. Disciplinato dal Capo V, Titolo III del T.U. del 1889, consisteva nell'obbligo di risiedere in un determinato comune, scelto dall'autorità di pubblica sicurezza, sotto sorveglianza. Era una forma di coercizione della libertà di circolazione che non comportava la privazione della libertà personale in senso stretto, ma una forte limitazione della vita quotidiana del soggetto colpito. I destinatari erano tipicamente persone ritenute socialmente pericolose: pregiudicati abituali, vagabondi, sospettati di appartenere ad associazioni criminali.

Il confino di polizia nel TULPS del 1931

Il TULPS del 1931 sostituisce il domicilio coatto con l'assegnazione al confino di polizia, disciplinata dagli artt. 180 e ss. del testo unico stesso. Pur conservando la natura di misura preventiva personale non detentiva, il confino di polizia era strutturalmente diverso e, nelle applicazioni concrete del regime fascista, assai più gravoso: il confinato veniva assegnato a un'isola o a un comune remoto del meridione, lontano dalla residenza abituale, con forti limitazioni alle comunicazioni e alla libertà di movimento. L'art. 223 opera la conversione automatica delle misure già in corso: le assegnazioni al domicilio coatto già pronunciate si intendono, da quel momento, come assegnazioni al confino di polizia ai sensi del TULPS del 1931.

Meccanismo della conversione automatica

La conversione operata dall'art. 223 è automatica e di diritto: non richiede un provvedimento amministrativo apposito, né un nuovo procedimento davanti alla competente commissione provinciale. Il soggetto già assegnato al domicilio coatto si trova automaticamente in regime di confino di polizia, con tutte le conseguenze che ne derivano in termini di disciplina applicabile, obblighi e diritti. Questa soluzione garantisce la continuità del controllo di polizia evitando vuoti normativi nella fase di transizione.

Rilievo costituzionale e abrogazione implicita

Le misure di prevenzione personale di stampo fascista — e in particolare il confino di polizia — sono state radicalmente riformate dopo l'entrata in vigore della Costituzione del 1948. Il confino di polizia, nella sua forma originaria, era incompatibile con gli artt. 13 e 16 Cost., che tutelano rispettivamente la libertà personale e la libertà di circolazione. La legislazione repubblicana (in particolare la legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successivamente il D.Lgs. 159/2011, c.d. Codice antimafia) ha ridisegnato l'intero sistema delle misure di prevenzione. L'art. 223 TULPS è dunque norma storicamente esaurita e costituzionalmente superata.

Casi pratici

Caso 1: Sorvegliato speciale in regime di transizione normativa

Tizio è stato assegnato al domicilio coatto nel 1930, ai sensi del T.U. del 1889, su disposizione del prefetto che lo ritiene socialmente pericoloso. Con l'entrata in vigore del TULPS nel 1931, l'assegnazione di Tizio si converte automaticamente in confino di polizia ai sensi dell'art. 223. Tizio non deve affrontare un nuovo procedimento: la sua condizione giuridica muta di diritto, con applicazione delle norme del TULPS per il residuo periodo della misura.

Caso 2: Impugnazione della misura dopo la conversione

Caia, moglie di Tizio, intende contestare la misura di polizia che grava sul marito. Dopo la conversione operata dall'art. 223, il rimedio impugnatorio da esperire non è più quello previsto dalla legge del 1889, ma quello stabilito dal TULPS del 1931 per il confino di polizia. Caia deve quindi rivolgersi agli organi competenti ai sensi del nuovo testo unico, e non più alla Giunta provinciale amministrativa come previsto dalla disciplina previgente.

Caso 3: Applicazione della disciplina del confino al confinato convertito

Sempronio era assegnato al domicilio coatto in un comune della Sicilia. Con la conversione ex art. 223, il comune di residenza forzata può essere modificato dall'autorità di polizia secondo le regole del confino, che prevedono la possibilità di assegnazione in luoghi diversi e più remoti rispetto al domicilio coatto. Sempronio si trova così soggetto a un regime potenzialmente più gravoso, legittimato proprio dall'automatismo della conversione operata dall'art. 223.

Domande frequenti

Cosa era il domicilio coatto?

Era una misura di polizia preventiva dell'Italia liberale: obbligava il soggetto ritenuto pericoloso a risiedere in un comune stabilito dall'autorità, sotto sorveglianza, senza privarlo formalmente della libertà personale.

Cosa ha fatto l'art. 223 TULPS?

Ha convertito automaticamente le assegnazioni al domicilio coatto già pronunciate sotto il T.U. del 1889 in assegnazioni al confino di polizia, l'istituto corrispondente introdotto dal TULPS del 1931, senza necessità di nuovi provvedimenti.

Qual era la differenza tra domicilio coatto e confino di polizia?

Il confino fascista era spesso più gravoso: il confinato veniva assegnato a isole o comuni remoti del meridione, lontani dalla propria residenza. Il domicilio coatto liberale era ugualmente restrittivo, ma operava in un quadro istituzionale diverso e con minori poteri discrezionali dell'autorità.

L'art. 223 TULPS è ancora in vigore?

Formalmente non è stato abrogato espressamente, ma è norma storicamente esaurita: i suoi effetti si sono esauriti nella fase transitoria del 1931. L'istituto del confino è stato abolito nell'ordinamento repubblicano come incompatibile con la Costituzione.

Cosa è successo al confino di polizia dopo la Costituzione del 1948?

È stato dichiarato incompatibile con gli artt. 13 e 16 della Costituzione. La legislazione repubblicana sulle misure di prevenzione (L. 1423/1956, poi D.Lgs. 159/2011) ha radicalmente riformato il sistema, eliminando il confino come lo concepiva il TULPS.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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