← Torna a TULPS — Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931)
Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il confinato ha l'obbligo assoluto di non allontanarsi dalla colonia o dal comune assegnatogli dall'autorità.
  • La violazione di tale obbligo è punita con l'arresto da tre mesi a un anno.
  • Il tempo trascorso in carcerazione preventiva o in espiazione di pena non è computato nella durata del confino, neppure se derivante da conversione di pena pecuniaria.
  • Il confino cessa di diritto se il confinato viene sottoposto a misura di sicurezza detentiva.
  • Qualora al confinato venga ordinata la libertà vigilata, questa si applica solo dopo la cessazione del confino.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 189 TULPS

R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

Il confinato non può allontanarsi dalla colonia o dal comune assegnatogli.

Il confinato che contravviene alle disposizioni di questo capo è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno.

Il tempo trascorso in carcerazione preventiva seguita da condanna o in espiazione di pena detentiva, anche se per effetto di conversione di pena pecuniaria, non è computato nella durata del confino

Il confino cessa di diritto se il confinato è sottoposto a misura di sicurezza detentiva. Se al confinato è ordinata la libertà vigilata, il confinato vi è sottoposto dopo la cessazione del confino.

Commento

Ratio e funzione dell'articolo nel sistema del confino

L'articolo 189 del TULPS costituisce il nucleo sanzionatorio del capo dedicato al confino di polizia, disciplinando l'obbligo fondamentale che il confinato era tenuto ad osservare — quello di non allontanarsi dal luogo assegnato — e le conseguenze penali della sua violazione. La norma integrava il sistema di controllo preventivo tipico dell'ordinamento di pubblica sicurezza pre-costituzionale, nel quale la libertà di circolazione era subordinata alle valutazioni discrezionali dell'autorità amministrativa.

L'obbligo di permanenza nel luogo di confino

Il primo comma stabilisce con nettezza l'obbligo cardine: il confinato non può allontanarsi dalla colonia o dal comune assegnato. La colonia di confino era generalmente un'isola o un centro isolato (le isole Lipari, Ventotene, Ponza e Ustica furono tra le più utilizzate durante il regime fascista), mentre in alternativa il confino poteva essere scontato in un comune della terraferma designato dall'autorità. L'obbligo di permanenza era totale e non ammetteva deroghe se non espressamente autorizzate dall'autorità competente.

La sanzione penale per l'allontanamento

La violazione dell'obbligo di permanenza era qualificata come contravvenzione punita con l'arresto da tre mesi a un anno. Si trattava di una fattispecie a condotta istantanea (l'allontanamento), con una pena relativamente elevata per uno strumento che, nella logica del sistema, doveva scoraggiare i tentativi di fuga o di sottrazione alla misura. La sanzione si aggiungeva al prolungamento di fatto del confino derivante dal mancato computo del periodo in detenzione.

Il mancato computo della carcerazione e della pena nel termine di confino

Il terzo comma contiene una regola di particolare rigore: il periodo trascorso in carcerazione preventiva seguita da condanna o in espiazione di pena detentiva — inclusa quella derivante dalla conversione di una pena pecuniaria — non viene conteggiato nella durata del confino. Ciò significa che il confinato che nel frattempo subiva un arresto o scontava una pena detentiva non vedeva ridursi il suo confino: i due periodi si sommavano, rendendo l'effettiva privazione della libertà più lunga di quanto il titolo formale lasciasse intendere.

Cessazione del confino e rapporti con le misure di sicurezza

Il quarto comma introduce un meccanismo di incompatibilità e successione tra misure: il confino cessa di diritto se il confinato viene sottoposto a una misura di sicurezza detentiva (come il ricovero in un manicomio giudiziario o in una casa di lavoro). La ratio è che non è possibile eseguire contemporaneamente una misura di polizia che richiede la presenza in un luogo determinato e una misura di sicurezza che comporta la detenzione in un istituto diverso.

Qualora invece al confinato venga ordinata la libertà vigilata — misura di sicurezza non detentiva — essa non si applica durante il confino ma solo dopo la sua cessazione. I due strumenti si succedono temporalmente, con la libertà vigilata che opera come misura residuale di controllo alla scadenza del confino.

Attuale vigore e profili costituzionali

Come per le altre disposizioni del capo sul confino, l'articolo 189 ha perso ogni applicazione pratica con l'abolizione del confino di polizia avvenuta con la Legge n. 1423/1956. L'istituto era già sotto esame critico della dottrina costituzionalistica per la sua incompatibilità con gli articoli 13 e 16 della Costituzione repubblicana del 1948. Il moderno sistema delle misure di prevenzione, disciplinato dal D.Lgs. 159/2011, prevede strumenti equivalenti — come l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza — ma con garanzie procedurali di natura giurisdizionale, con ricorso al tribunale e possibilità di impugnazione.

Casi pratici

Caso 1: Allontanamento non autorizzato dal comune di confino

Tizio, confinato nel comune di X per motivi di pubblica sicurezza, abbandona il territorio comunale senza autorizzazione per raggiungere la famiglia in un'altra città. Viene fermato dalla polizia ferroviaria in un comune diverso da quello assegnato. In applicazione dell'art. 189 TULPS viene tratto in arresto e processato per la contravvenzione di allontanamento dal confino, con pena dell'arresto fino a un anno. Il periodo trascorso in carcerazione preventiva non viene computato nella durata residua del confino.

Caso 2: Cumulo confino e pena detentiva: il mancato computo

Caia, confinata in un'isola per la durata di tre anni, commette durante il confino un reato comune per il quale viene condannata a otto mesi di reclusione. Scontata la pena nel carcere ordinario, torna al confino senza che gli otto mesi di detenzione vengano sottratti al termine residuo di confino. Il sistema del mancato computo fa sì che la durata effettiva della privazione di libertà di Caia risulti superiore al termine originario di confino.

Caso 3: Successione tra confino e misura di sicurezza non detentiva

Sempronio, confinato con un anno residuo da scontare, viene sottoposto dal giudice penale alla misura di sicurezza della libertà vigilata a seguito di una condanna per reato. Le due misure non si sovrappongono: il confino prosegue fino alla sua scadenza naturale, dopodiché la libertà vigilata inizia ad operare con le prescrizioni imposte dal magistrato di sorveglianza. Se invece fosse stato disposto il ricovero in una struttura di sicurezza detentiva, il confino sarebbe cessato automaticamente di diritto.

Domande frequenti

Qual era l'obbligo principale del confinato secondo l'art. 189 TULPS?

Il confinato era obbligato a non allontanarsi dalla colonia o dal comune assegnatogli dall'autorità di pubblica sicurezza. L'obbligo era assoluto e la sua violazione costituiva reato punito con l'arresto da tre mesi a un anno.

Cosa succedeva al termine di confino se il confinato veniva arrestato o detenuto per altro reato?

Il periodo trascorso in carcerazione preventiva seguita da condanna o in espiazione di pena detentiva non veniva computato nella durata del confino. Il termine continuava a decorrere solo dal momento in cui il confinato tornava nel luogo di confino.

Il confino cessava automaticamente in qualche circostanza?

Sì: il confino cessava di diritto se il confinato veniva sottoposto a una misura di sicurezza detentiva. In quel caso le due misure erano incompatibili e il confino si estingueva automaticamente.

Che rapporto aveva il confino con la libertà vigilata?

Le due misure erano successive e non contemporanee. Se al confinato veniva ordinata la libertà vigilata, questa si applicava solo dopo la cessazione del confino, operando come misura residuale di controllo al termine della misura principale.

Il confino di polizia disciplinato dall'art. 189 TULPS è ancora vigente?

No. Il confino di polizia è stato abolito con la Legge n. 1423/1956, incompatibile con i principi costituzionali del 1948 in materia di libertà personale e di circolazione. Il moderno sistema delle misure di prevenzione è disciplinato dal D.Lgs. 159/2011.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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