- L'art. 186 elenca in modo esemplificativo le prescrizioni specifiche che l'autorità di sorveglianza può imporre al confinato, in aggiunta all'obbligo di lavoro stabilito dall'art. 185.
- Le prescrizioni riguardano la libertà di circolazione (divieto di allontanarsi dall'abitazione, orari di rientro e uscita), la detenzione di armi e la frequentazione di luoghi pubblici.
- Sono previsti obblighi di presentazione all'autorità nei giorni stabiliti e a ogni chiamata, nonché l'obbligo di tenere la carta di permanenza e di esibirla agli agenti.
- Il catalogo normativo è espressamente aperto («fra l'altro»): l'autorità di sorveglianza può imporre prescrizioni ulteriori rispetto a quelle elencate.
Testo dell'articoloVigente
Art. 186 TULPS
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
All'assegnato al confino può essere, fra l'altro, prescritto:
1° di non allontanarsi dall'abitazione scelta, senza preventivo avviso all'autorità preposta alla sorveglianza;
2° di non rincasare la sera più tardi e di non uscire il mattino più presto di una determinata ora;
3° di non detenere o portare armi proprie od altri strumenti atti ad offendere;
4° di non frequentare postriboli, osterie od altri esercizi pubblici;
5° di non frequentare pubbliche riunioni, spettacoli o trattenimenti pubblici;
6° di tenere buona condotta e di non dar luogo a sospetti ;
7° di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza, preposta alla sorveglianza, nei giorni che gli sono indicati, e ad ogni chiamata di essa;
8° di portare sempre con sé la carta di permanenza e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali o degli agenti di pubblica sicurezza.
Stesso numero, altri codici
- Art. 186 Cod. Amb. — Terre e rocce da scavo
- Art. 186 D.Lgs. 209/2005 — (Interpello sul documento informativo precontrattuale aggiuntivo)
- Art. 186 Codice Civile: Obblighi gravanti sui beni della comunione
- Articolo 186 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 186 Codice della Strada: Guida sotto l’influenza dell’alcool
- Articolo 186 Codice di Procedura Civile: Pronuncia dei provvedimenti
Commento
Ratio e struttura della disposizione
L'art. 186 TULPS elenca il catalogo tipico delle prescrizioni che possono essere imposte al confinato dall'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sua sorveglianza. La disposizione si raccorda con l'art. 185, che prevede l'obbligo generale di darsi a stabile lavoro e di osservare tutte le prescrizioni dell'autorità: l'art. 186 specifica il contenuto concreto di tali prescrizioni, articolandole in otto categorie distinte. Il catalogo è esemplificativo e non tassativo, come risulta dall'espressione «fra l'altro» che introduce la norma: l'autorità di sorveglianza conserva un potere discrezionale ampio nel determinare ulteriori obblighi e divieti, purché funzionali alla sorveglianza del confinato.
Le prescrizioni relative alla libertà di movimento
Il primo gruppo di prescrizioni (nn. 1 e 2) riguarda la libertà di circolazione del confinato all'interno del comune di assegnazione. Il divieto di allontanarsi dall'abitazione scelta senza preventivo avviso (n. 1) impedisce che il confinato possa spostarsi liberamente nel comune senza che l'autorità ne sia informata: la prescrizione non vieta lo spostamento in assoluto, ma lo subordina a una comunicazione preventiva, che consente all'autorità di monitorarne gli spostamenti. Il vincolo sugli orari di rientro serale e di uscita mattutina (n. 2) introduce una forma di coprifuoco individuale, delimitando l'arco temporale di libertà di movimento durante le ore diurne.
Il divieto di armi e strumenti offensivi
La prescrizione del n. 3 vieta al confinato di detenere o portare armi proprie od altri strumenti atti ad offendere. La formulazione è ampia: non si limita alle armi proprie in senso stretto (armi da fuoco, armi bianche), ma si estende a qualsiasi strumento che possa essere utilizzato per offendere. Il divieto si applica sia alla detenzione (possesso nell'abitazione) sia al porto (trasporto fuori dal domicilio). La previsione risponde alla logica preventiva del confino: il soggetto pericoloso per l'ordine pubblico deve essere privato non solo della libertà di movimento, ma anche di ogni mezzo potenzialmente offensivo.
I divieti di frequentazione di luoghi pubblici
Le prescrizioni dei nn. 4 e 5 vietano al confinato di frequentare postriboli, osterie o altri esercizi pubblici (n. 4) e di partecipare a pubbliche riunioni, spettacoli o trattenimenti pubblici (n. 5). Il n. 4 riflette la preoccupazione per gli ambienti che, nell'ottica del legislatore del 1931, favorivano la criminalità e la devianza sociale; il n. 5 ha un evidente valenza politica, impedendo al confinato — spesso militante politico dell'opposizione — di partecipare ad assemblee o eventi di pubblica aggregazione. L'abbinamento dei due divieti rivela la funzione mista della misura: prevenzione criminale e, implicitamente, neutralizzazione dell'attivismo politico.
L'obbligo di buona condotta
La prescrizione del n. 6 impone al confinato di tenere buona condotta e di non dar luogo a sospetti. Si tratta di una clausola generale e indeterminata, il cui contenuto è rimesso alla valutazione discrezionale dell'autorità di sorveglianza. L'obbligo di non «dar luogo a sospetti» è particolarmente elastico: qualsiasi comportamento ritenuto anomalo o insolito dall'autorità preposta potrebbe integrare una violazione, senza che il confinato possa prevedere ex ante i confini del lecito.
Gli obblighi di presentazione e di esibizione della carta di permanenza
I nn. 7 e 8 disciplinano gli obblighi strumentali al controllo del confinato. Il presentarsi all'autorità nei giorni indicati e ad ogni chiamata (n. 7) consente all'autorità di verificare periodicamente che il confinato si trovi nel luogo assegnato e rispetti le prescrizioni imposte. L'obbligo di portare sempre con sé la carta di permanenza e di esibirla agli agenti (n. 8) facilita l'identificazione del confinato nel territorio del comune e consente alle forze dell'ordine di verificare immediatamente la posizione giuridica del soggetto fermato.
Continuità con le misure di prevenzione attuali
Il sistema di prescrizioni dell'art. 186 trova un riscontro parziale nelle prescrizioni che il Tribunale può imporre ai soggetti sottoposti a sorveglianza speciale di pubblica sicurezza ai sensi del D.Lgs. 159/2011. Anche nel sistema attuale è previsto l'obbligo di non allontanarsi dalla residenza, di presentarsi all'autorità di polizia, di esibire documenti di identificazione e di tenere una condotta conforme alla legge. La differenza fondamentale è che le prescrizioni del D.Lgs. 159/2011 sono determinate dal Tribunale — non dall'autorità amministrativa — e sono soggette a controllo giurisdizionale pieno.
Casi pratici
Caso 1: Violazione dell'orario di rientro e contestazione della prescrizione
Tizio, confinato in un piccolo comune con prescrizione di rientrare nell'abitazione entro le ore 22:00, viene sorpreso da una pattuglia alle 23:30 in una piazza del paese. Gli agenti verificano la carta di permanenza che Tizio porta con sé e constatano la violazione della prescrizione sugli orari di rientro (n. 2). Viene redatto verbale e trasmessa segnalazione all'autorità di sorveglianza, che valuterà se la violazione integri un inadempimento rilevante ai fini della revoca della misura o di ulteriori sanzioni.
Caso 2: Richiesta di deroga all'obbligo di avviso preventivo
Caia, confinata in un comune di montagna, riceve la prescrizione di non allontanarsi dall'abitazione senza preventivo avviso all'autorità di sorveglianza (n. 1). Per ragioni di salute, deve recarsi urgentemente dal medico condotto. Non avendo potuto dare avviso preventivo per la repentinità della necessità, contatta l'autorità di sorveglianza appena possibile per comunicare l'allontanamento. L'autorità annota l'episodio e, verificata la legittimità della causa, non procede ad alcuna contestazione, ma ricorda a Caia che in futuro anche le uscite urgenti devono essere comunicate nel più breve tempo possibile.
Caso 3: Sequestro di uno strumento atto ad offendere
Durante un controllo nell'abitazione assegnata a Sempronio, gli agenti di pubblica sicurezza rinvengono un coltello a serramanico tra gli effetti personali del confinato. Ai sensi della prescrizione di cui al n. 3 dell'art. 186, il porto e la detenzione di strumenti atti ad offendere sono vietati al confinato. Il coltello viene sequestrato e viene redatto verbale dell'infrazione. L'autorità di sorveglianza trasmette rapporto all'autorità superiore per le determinazioni conseguenti in merito al comportamento di Sempronio e all'eventuale incidenza sulla possibilità di liberazione condizionale anticipata.
Domande frequenti
Le prescrizioni dell'art. 186 TULPS sono un elenco tassativo?
No. L'art. 186 elenca le prescrizioni che possono essere imposte 'fra l'altro': il catalogo è esemplificativo, e l'autorità di sorveglianza può imporre prescrizioni ulteriori rispetto alle otto elencate, purché funzionali al controllo del confinato.
Il confinato può allontanarsi dall'abitazione?
Sì, ma solo dopo aver dato preventivo avviso all'autorità preposta alla sorveglianza (n. 1). L'allontanamento senza avviso preventivo costituisce violazione della prescrizione imposta.
Il confinato può partecipare a una riunione pubblica?
No, se gli è stata imposta la prescrizione del n. 5, che vieta di frequentare pubbliche riunioni, spettacoli o trattenimenti pubblici. Questo divieto aveva anche una chiara valenza politica, impedendo al confinato — spesso oppositore del regime — di partecipare ad eventi di aggregazione.
Cosa deve fare il confinato quando viene fermato dalle forze dell'ordine?
Deve esibire la carta di permanenza che è tenuto a portare sempre con sé (n. 8). La carta consente agli agenti di verificare immediatamente la posizione giuridica del confinato e le prescrizioni a lui imposte.
Cosa significa la prescrizione di 'tenere buona condotta e non dar luogo a sospetti'?
È una clausola generale (n. 6) dal contenuto indeterminato, rimessa alla valutazione discrezionale dell'autorità di sorveglianza. Qualsiasi comportamento ritenuto anomalo può integrarne la violazione, il che rendeva la prescrizione uno strumento di controllo molto ampio.
Il sistema di prescrizioni del TULPS ha influenzato le misure di prevenzione attuali?
Parzialmente. Il D.Lgs. 159/2011 prevede anch'esso prescrizioni simili (obbligo di non allontanarsi, presentazione all'autorità, divieto di frequentare determinati luoghi), ma sono decise dal Tribunale — non dall'autorità amministrativa — con pieno controllo giurisdizionale.
Vedi anche