In sintesi
- Quando il minore di diciotto anni è privo di genitori, ascendenti o tutori, oppure quando questi non sono in grado di provvedere alla sua educazione e sorveglianza, il presidente del Tribunale può ordinare misure di collocamento.
- Il giudice può disporre che il minore sia affidato a una famiglia onesta che acconsenta ad accoglierlo, con effetto non oltre il raggiungimento della maggiore età.
- In alternativa, il minore può essere ricoverato in un istituto di correzione, soluzione prevista per i casi di maggiore difficoltà comportamentale o di impossibilità di trovare una famiglia disponibile.
- I genitori o gli ascendenti sono tenuti al pagamento della retta di ricovero, o della quota determinata caso per caso dall'autorità competente, a carico del nucleo familiare di origine.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 178 TULPS
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
Se il minore degli anni diciotto è privo di genitori, ascendenti o tutori o se costoro non possono provvedere alla sua educazione e sorveglianza, il presidente del Tribunale ordina che sia ricoverato, non oltre il termine della minore età, presso qualche famiglia onesta che consenta di accettarlo, ovvero in un istituto di correzione.
I genitori o gli ascendenti sono tenuti al pagamento della retta o di quella parte di essa che sarà di volta in volta determinata.
Stesso numero, altri codici
- Art. 178 D.Lgs. 209/2005 — Inversione dell'onere della prova nei giudizi risarcitori
- Art. 178 D.Lgs. 42/2004 — Articolo abrogato
- Art. 178 Codice Civile: Beni destinati all'esercizio di impresa
- Articolo 178 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 178 C.d.S.: Documenti di viaggio per trasporti professional
- Art. 178 c.p.c.: Controllo del collegio sulle ordinanze
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Ratio e collocazione sistematica
L'articolo 178 del TULPS si pone in continuità con l'art. 177 e rappresenta la misura residuale applicabile quando non vi siano familiari in grado di farsi carico del minore, oppure quando i familiari — pur esistendo — non siano in condizione di svolgere il ruolo educativo e di sorveglianza richiesto dall'intimazione del presidente del Tribunale. In questo caso il sistema del TULPS prevede un intervento diretto dello Stato attraverso il collocamento coattivo del minore.
I presupposti applicativi
La norma identifica due distinti presupposti alternativi. Il primo è la mancanza assoluta di figure familiari: il minore è privo di genitori, ascendenti o tutori. Il secondo è l'incapacità di provvedere da parte delle figure familiari esistenti: queste ci sono, ma non riescono o non vogliono assicurare al minore l'educazione e la sorveglianza necessarie. Questo secondo presupposto si ricollega direttamente al caso di «persistente trascuranza» evocato dall'art. 177: quando la famiglia fallisce nel compito educativo affidatole dall'intimazione, il passaggio all'art. 178 diventa inevitabile.
Le misure di collocamento: affidamento familiare e istituto di correzione
Il presidente del Tribunale dispone di due strumenti alternativi. Il primo, preferito per la sua connotazione più mite, è l'affidamento a una famiglia onesta che consenta volontariamente di accogliere il minore. Il richiamo all'«onestà» della famiglia affidataria riflette il criterio valoriale del tempo, oggi tradotto nei requisiti di idoneità previsti dalla legge 184/1983 e successive modifiche in materia di affidamento familiare. L'affidamento è temporaneo per definizione, non potendo durare oltre il raggiungimento della maggiore età.
Il secondo strumento è il ricovero in un istituto di correzione, espressione di un approccio carcerario-rieducativo tipico della cultura penitenziaria del primo Novecento, successivamente abbandonato nei suoi aspetti più afflittivi e trasformato nelle strutture di accoglienza e comunità per minori previste dal vigente sistema del welfare minorile.
Il limite temporale: la maggiore età
Entrambe le misure — affidamento e ricovero — cessano automaticamente con il raggiungimento della maggiore età del minore. Il compimento dei diciotto anni costituisce un termine finale inderogabile che non può essere prorogato nemmeno in presenza di persistente pericolosità o difficoltà comportamentale, in quanto la misura si fonda sulla condizione di minore età come presupposto ineliminabile.
L'obbligo di contribuzione economica della famiglia
La norma dispone che i genitori o gli ascendenti siano tenuti al pagamento della retta di ricovero o di affidamento, ovvero di quella parte di essa determinata caso per caso dall'autorità competente. Questa previsione perseguiva una duplice finalità: da un lato, responsabilizzare economicamente la famiglia d'origine, evitando che il trasferimento del minore si traducesse in un totale esonero da ogni obbligo; dall'altro, contenere la spesa pubblica connessa al mantenimento del minore. La quota a carico della famiglia veniva determinata tenendo conto delle sue condizioni economiche.
Evoluzione normativa e diritto vigente
Il sistema delineato dagli artt. 177 e 178 TULPS è stato profondamente trasformato dalla normativa successiva. Il r.d. 1404/1934 ha istituito il Tribunale per i minorenni, che ha progressivamente assorbito le competenze del presidente del Tribunale ordinario in materia minorile. La legge 184/1983 ha disciplinato organicamente l'affidamento familiare e l'adozione, ridisegnando i criteri di idoneità delle famiglie affidatarie. Il d.lgs. 272/1989 e le riforme successive hanno riformato il processo penale minorile, separando nettamente la tutela civile del minore in difficoltà dalla risposta al minore autore di reato. Il ricovero coattivo in istituto di correzione è stato definitivamente soppiantato dal sistema delle comunità di accoglienza e dai servizi sociali territoriali. L'art. 178 TULPS sopravvive formalmente nel testo del regio decreto ma non trova più applicazione diretta nell'ordinamento contemporaneo.
Casi pratici
Caso 1: Minore orfano affidato a una famiglia
Tizio, sedicenne, è rimasto privo di entrambi i genitori e non ha ascendenti in vita. Non è stato nominato alcun tutore. Il questore segnala la situazione al presidente del Tribunale, che dispone gli opportuni accertamenti. Non trovando una soluzione nell'ambito familiare, il giudice individua una famiglia disponibile e idonea ad accogliere il minore e ne ordina il collocamento fino al compimento dei diciotto anni di Tizio. Poiché non vi sono genitori o ascendenti, nessuna retta è addebitata alla famiglia d'origine.
Caso 2: Genitori incapaci: ricovero in istituto
Caia, quattordicenne, ha i genitori che versano in gravi difficoltà e non riescono in alcun modo a garantirle educazione e sorveglianza, come già accertato nell'ambito del procedimento ex art. 177. Il presidente del Tribunale non riesce a individuare una famiglia idonea all'affidamento, e dispone quindi il ricovero di Caia presso un istituto di correzione. I genitori, pur in difficoltà, sono tenuti al pagamento di una quota ridotta della retta, determinata in considerazione del loro reddito.
Caso 3: Misura che cessa al compimento della maggiore età
Sempronio è stato affidato a una famiglia onesta a quindici anni su provvedimento del presidente del Tribunale. Al compimento del diciottesimo anno di età, la misura dell'affidamento cessa automaticamente di diritto. La famiglia affidataria non ha alcun obbligo di continuare l'ospitalità, né il giudice può prorogare il collocamento. Sempronio, divenuto maggiorenne, è libero di scegliere dove vivere e subentra la disciplina generale dei servizi sociali per adulti qualora permangano condizioni di disagio.
Domande frequenti
In quali casi si applica l'art. 178 TULPS?
Si applica quando il minore di diciotto anni è privo di genitori, ascendenti o tutori, oppure quando tali figure esistono ma non sono in grado di provvedere alla sua educazione e sorveglianza.
Chi decide il collocamento del minore?
Il presidente del Tribunale (oggi il Tribunale per i minorenni), dopo aver svolto gli opportuni accertamenti, emette il provvedimento di affidamento a una famiglia o di ricovero in istituto.
Fino a quando dura il provvedimento?
La misura non può estendersi oltre il raggiungimento della maggiore età del minore: il compimento dei diciotto anni costituisce un termine finale automatico e inderogabile.
I genitori devono pagare qualcosa?
Sì. I genitori o gli ascendenti sono tenuti al pagamento della retta di ricovero o affidamento, ovvero della quota determinata caso per caso in base alle loro condizioni economiche.
L'art. 178 TULPS è ancora in vigore?
Formalmente sì, ma è stato nella sostanza superato dalla legge 184/1983 sull'affidamento, dall'istituzione del Tribunale per i minorenni e dal moderno sistema dei servizi sociali minorili, che hanno ridisegnato integralmente la tutela del minore in difficoltà.
Qual è la differenza tra affidamento familiare e ricovero in istituto previsti dall'art. 178?
L'affidamento a una famiglia onesta è la misura preferenziale, più rispettosa del contesto affettivo del minore; il ricovero in istituto di correzione era la soluzione residuale per i casi di maggiore difficoltà o quando non si trovavano famiglie disponibili.
Vedi anche