← Torna a TULPS — Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931)
Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il termine assegnato al denunciato per comparire davanti alla Commissione non può essere inferiore a tre giorni né superiore a dieci giorni dalla notifica dell'invito.
  • L'invito deve essere redatto in due copie: una è notificata al denunciato, l'altra — con la relazione di avvenuta notificazione — è allegata agli atti del procedimento.
  • Se il denunciato non si presenta e non giustifica la mancata comparizione, la Commissione, verificata la regolarità della notifica, ordina il suo accompagnamento coattivo tramite la forza pubblica.
  • Se l'accompagnamento non è possibile per irreperibilità del denunciato, la Commissione può pronunciarsi nel merito anche in sua assenza, purché ritenga di avere elementi sufficienti.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 168 TULPS

R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

Il termine a comparire non è minore di giorni tre né maggiore di dieci da quello della notificazione dell'invito. Questo deve essere redatto in due copie, una delle quali con la relazione dell'eseguita notificazione da parte dell'agente incaricato è allegata agli atti del procedimento.

Qualora il denunziato non si presenti nel giorno e nell'ora indicati nell'invito e non giustifichi la non comparizione, la Commissione, accertata la regolarità; della notificazione, ne ordina l'accompagnamento davanti ad essa per mezzo della forza pubblica.

Se l'ordine di accompagnamento non può avere esecuzione per l'irreperibilità del denunziato, la Commissione, quando ritenga di avere elementi sufficienti, può pronunciare in merito.

19

Commento

Il termine a comparire: funzione e limiti

L'articolo 168 TULPS fissa i limiti temporali entro cui la Commissione provinciale può assegnare al denunciato il termine per presentarsi. Il legislatore del 1931 ha scelto un sistema a doppia soglia: il termine non può essere inferiore a tre giorni (limite minimo a tutela del diritto di difesa del denunciato) né superiore a dieci giorni dalla notificazione (limite massimo nell'interesse della celerità del procedimento di prevenzione). La Commissione dispone quindi di una discrezionalità vincolata nella fissazione del termine, che deve muoversi all'interno di questa forbice.

Il termine decorre dalla notificazione dell'invito, non dalla data di emissione dell'atto di comparizione. Ciò significa che eventuali ritardi nella notificazione non comprimono il termine a disposizione del denunciato: i tre giorni minimi decorrono sempre dal momento in cui il denunciato ha effettiva notizia dell'invito.

La forma dell'invito e il requisito della duplice copia

Il primo comma introduce un requisito di forma: l'invito deve essere redatto in due copie. Una copia è destinata alla notificazione al denunciato; l'altra, completata con la relazione dell'agente notificatore attestante l'avvenuta notificazione, è allegata agli atti del procedimento. Questo doppio originale assolve a una funzione probatoria: la copia custodita nel fascicolo del procedimento consente alla Commissione di verificare la regolarità della notificazione, che è il presupposto per poter procedere in caso di mancata comparizione del denunciato.

La mancata comparizione: conseguenze procedimentali

Il secondo comma disciplina l'ipotesi — non infrequente — in cui il denunciato non si presenti nel giorno e nell'ora indicati. La norma distingue tra mancata comparizione giustificata e mancata comparizione ingiustificata:

Nella mancata comparizione ingiustificata, la Commissione deve innanzitutto accertare la regolarità della notificazione. Se la notificazione è risultata regolare e il denunciato non ha fornito giustificazioni, la Commissione ordina il suo accompagnamento coattivo davanti ad essa per mezzo della forza pubblica. Si tratta di una misura di coercizione processuale-amministrativa che impone al soggetto di presentarsi fisicamente davanti al collegio.

La mancata comparizione giustificata invece comporta il rinvio dell'udienza a una data successiva, in cui il denunciato potrà presentarsi o inviare il proprio difensore.

Il procedimento in absentia per irreperibilità

Il terzo comma introduce una deroga importante: se l'accompagnamento coattivo non può essere eseguito perché il denunciato è irreperibile, la Commissione può pronunciarsi nel merito anche in sua assenza, purché ritenga di avere elementi sufficienti per deliberare. Il procedimento in absentia è dunque ammesso dal TULPS come extrema ratio, quando la reperibilità del soggetto non è garantita nonostante i tentativi della forza pubblica.

Il presupposto della deliberazione in absentia è duplice: (1) accertata irreperibilità del denunciato (non semplice mancata comparizione); (2) disponibilità di elementi sufficienti a pronunciarsi nel merito. La clausola «quando ritenga di avere elementi sufficienti» attribuisce alla Commissione un potere valutativo discrezionale: se gli elementi istruttori sono esigui, la Commissione può scegliere di archiviare la denuncia piuttosto che pronunciare l'ammonizione su basi fragili.

Riflessioni sul diritto al contraddittorio in caso di irreperibilità

Il procedimento in absentia per irreperibilità pone problemi di compatibilità con il diritto di difesa. Nel sistema TULPS, il diritto al contraddittorio è assicurato attraverso la notificazione dell'invito e la possibilità di nominare un difensore (art. 169); tuttavia, quando il denunciato è irreperibile, questi meccanismi si rivelano inattuabili. La norma riconosce implicitamente che la necessità di prevenzione sociale può giustificare in casi estremi la pronuncia in assenza del diretto interessato, scelta che la moderna sensibilità garantistica richiederebbe di mantenere circoscritta a ipotesi del tutto residuali.

Casi pratici

Caso 1: Mancata comparizione e ordine di accompagnamento coattivo

Tizio riceve regolare notifica dell'invito a comparire davanti alla Commissione provinciale per il 15 marzo, con termine di sette giorni dalla notifica. Il giorno fissato Tizio non si presenta e non invia alcuna comunicazione giustificativa. La Commissione, verificata la regolarità della notificazione attraverso la copia allegata agli atti con la relazione dell'agente notificatore, delibera di ordinarne l'accompagnamento coattivo tramite la polizia di Stato. Tizio viene rintracciato e accompagnato davanti alla Commissione nella data successivamente fissata, dove può esercitare il proprio diritto di difesa.

Caso 2: Deliberazione in absentia per irreperibilità

La Commissione emette l'atto di comparizione nei confronti di Caia, denunciata dal questore come persona designata dalla pubblica voce come pericolosa. L'invito viene notificato all'ultimo domicilio conosciuto, ma Caia non si presenta alla data fissata e non fornisce giustificazioni. La forza pubblica incaricata dell'accompagnamento coattivo non riesce a rintracciare Caia, che risulta irreperibile. La Commissione, ritenendo di disporre di elementi sufficienti (rapporto del questore, segnalazioni documentate, precedenti penali), decide di pronunciarsi in absentia e delibera l'ammonizione biennale di Caia, che sarà comunicata all'interessata non appena rintracciata.

Caso 3: Termine minimo di tre giorni e eccepita violazione dei termini

La Commissione provinciale notifica a Sempronio l'invito a comparire fissando l'udienza al giorno successivo alla notifica, quindi con un termine di un solo giorno. Il difensore di Sempronio, nominato il giorno stesso della notifica, eccepisce immediatamente la violazione del termine minimo di tre giorni stabilito dall'art. 168 TULPS e chiede il rinvio dell'udienza. La Commissione accoglie l'eccezione, riconosce il vizio procedurale e fissa una nuova data con termine regolare. L'episodio evidenzia come il rispetto del termine minimo sia essenziale per la validità del procedimento di ammonizione.

Domande frequenti

Qual è il termine minimo e massimo per comparire davanti alla Commissione dopo la notifica?

Il termine non può essere inferiore a tre giorni né superiore a dieci giorni dalla notificazione dell'invito. La Commissione può fissare qualsiasi termine all'interno di questa forbice in base alle esigenze del procedimento.

Cosa succede se la notifica dell'invito viene eseguita irregolarmente?

Se la notifica è irregolare, la Commissione non può ordinare l'accompagnamento coattivo né procedere in absentia. Deve prima sanare il vizio procedurale ripetendo la notifica in modo corretto, altrimenti l'eventuale provvedimento di ammonizione sarebbe viziato da nullità procedurale.

Il denunciato può farsi rappresentare da un difensore senza comparire personalmente?

Il TULPS non prevede espressamente la rappresentanza esclusiva tramite difensore in luogo della comparizione personale. L'art. 169 consente di farsi 'assistere' da un difensore, il che presuppone la presenza del denunciato. Tuttavia, una giustificata mancata comparizione con il solo difensore potrebbe essere accettata dalla Commissione in via discrezionale.

Entro quanto tempo dal mancato accompagnamento coattivo la Commissione può deliberare in absentia?

L'art. 168 non fissa un termine specifico. La Commissione può deliberare in absentia non appena accerti l'irreperibilità del denunciato e ritenga di avere elementi sufficienti per pronunciarsi nel merito.

Il provvedimento di ammonizione emesso in absentia è comunicato al denunciato?

Sì. Il provvedimento di ammonizione deve essere comunicato al soggetto, anche se adottato in sua assenza, al fine di consentirgli di prenderne conoscenza e di proporre eventuale ricorso alla Commissione di appello ai sensi dell'art. 169 TULPS.

Cosa si intende per 'irreperibilità' ai fini dell'art. 168?

L'irreperibilità è accertata quando la forza pubblica non riesce a rintracciare fisicamente il denunciato per eseguire l'accompagnamento coattivo, nonostante i tentativi compiuti. Non si tratta della semplice mancata presenza al domicilio il giorno dell'accompagnamento, ma di una impossibilità materiale accertata.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.