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Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Gli esercenti una professione sanitaria (medici, psicologi, infermieri, ecc.) sono obbligati a denunziare all'autorità locale di pubblica sicurezza le persone assistite o esaminate affette da malattia di mente o grave infermità psichica che dimostrino o facciano sospettare pericolo per sé o per altri.
  • Il termine per la denuncia è di due giorni dalla visita o dall'accertamento.
  • L'obbligo si estende alle persone affette da cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti, a prescindere dalla diagnosi psichiatrica formale.
  • La finalità è consentire all'autorità di pubblica sicurezza di adottare le misure di vigilanza preventiva previste dal TULPS a protezione della collettività.
  • La norma presenta tensioni con la L. 833/1978 (riforma sanitaria) e con i principi di tutela della privacy, ed è applicata in modo residuale rispetto agli istituti del trattamento sanitario obbligatorio (TSO).

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 153 TULPS

R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

Agli effetti della vigilanza dell'autorità di pubblica sicurezza, gli esercenti una professione sanitaria sono obbligati a denunziare all'autorità locale di pubblica sicurezza, entro due giorni, le persone da loro assistite o esaminate che siano affette da malattia di mente o da grave infermità psichica, le quali dimostrino o diano sospetto di essere pericolose a sé o agli altri.

L'obbligo si estende anche per le persone che risultano affette da cronica intossicazione prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti.

Commento

Ratio e collocazione sistematica

L'articolo 153 TULPS si inserisce nel Titolo III del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza dedicato alla vigilanza su determinate categorie di persone. Il legislatore del 1931, in un'ottica di prevenzione dell'ordine pubblico, ha attribuito ai professionisti sanitari un ruolo di segnalatori obbligatori nei confronti dell'autorità di pubblica sicurezza, quando le condizioni del paziente lasciassero presagire un pericolo per la collettività o per il soggetto stesso. La norma si inscrive in una concezione del controllo sociale che oggi è profondamente cambiata, ma che mantiene una certa rilevanza pratica residua.

Soggetti obbligati: gli esercenti una professione sanitaria

La norma si rivolge a tutti coloro che esercitano una professione sanitaria: medici di base, psichiatri, neurologi, psicologi clinici (nella misura in cui assistono o esaminano pazienti), medici di pronto soccorso, medici competenti aziendali. L'ampiezza della formula è volutamente onnicomprensiva. L'obbligo sorge non solo in presenza di un rapporto terapeutico continuativo, ma anche in esito a una singola visita o esame («assistite o esaminate»): è sufficiente un contatto professionale che abbia consentito di rilevare la condizione di pericolo.

Presupposto soggettivo: pericolo per sé o per altri

Non basta la diagnosi di malattia mentale o di grave infermità psichica: occorre che il soggetto dimostri o faccia sospettare di essere pericoloso. Il legislatore ha usato una formula elastica che richiede una valutazione clinico-prognostica del sanitario. Il parametro del «sospetto» abbassa la soglia rispetto alla certezza diagnostica, affidando al professionista un margine di discrezionalità tecnica nella valutazione del rischio. La pericolosità può manifestarsi verso terzi (aggressività, minacce, comportamenti violenti) o verso sé stesso (rischio suicidario, condotte autolesive gravi). Per i tossicodipendenti cronici e i soggetti con dipendenza alcolica, l'art. 153 comma 2 estende l'obbligo senza richiedere una specifica prognosi di pericolosità clinica, il che rende quella previsione ancora più controversa sul piano applicativo.

Termine e modalità della denuncia

Il termine è di due giorni dalla visita o dall'accertamento. Si tratta di un termine relativamente breve, coerente con la finalità preventiva della norma. La denuncia va effettuata all'autorità locale di pubblica sicurezza, ossia al questore o al commissariato di zona. Non è prevista una forma specifica, ma nella prassi si utilizza comunicazione scritta. Il sanitario che omette la denuncia obbligatoria si espone alle sanzioni previste dall'art. 17 TULPS per le omesse comunicazioni dovute all'autorità di pubblica sicurezza.

Tensioni con la L. 833/1978 e con il GDPR

L'art. 153 TULPS è norma del 1931, rimasta formalmente in vigore nonostante la profonda trasformazione del sistema sanitario operata dalla legge Basaglia (L. 180/1978, poi confluita nella L. 833/1978). La riforma del 1978 ha abbandonato il modello manicomiale e introdotto il trattamento sanitario volontario (TSV) come regola e il trattamento sanitario obbligatorio (TSO) come eccezione, fondata su presupposti medici e garantita da un procedimento con intervento del giudice tutelare. In questo quadro, l'obbligo di denuncia all'autorità di pubblica sicurezza ex art. 153 TULPS si pone in tensione con il segreto professionale e con il diritto del paziente alla riservatezza. Sul piano del diritto europeo, il trattamento dei dati sanitari è soggetto alle rigide condizioni dell'art. 9 GDPR (Reg. UE 2016/679): la base giuridica dell'obbligo di legge (art. 6, lett. c, e art. 9, par. 2, lett. g, GDPR) consente tuttavia il trattamento quando necessario per motivi di interesse pubblico rilevante, e la L. 833/1978 stessa, all'art. 34, prevede deroghe al segreto professionale per i casi di grave pericolo. Il punto di equilibrio tra tutela della riservatezza del paziente e obbligo di denuncia per ragioni di pubblica sicurezza rimane un tema delicato nella prassi psichiatrica forense.

Rapporti con il TSO e con le misure di sicurezza

Il raccordo tra la denuncia ex art. 153 TULPS e il procedimento di TSO (L. 833/1978, artt. 33-35) è cruciale: il TSO richiede la proposta di un medico, la convalida di un secondo medico della struttura pubblica e il provvedimento del sindaco con successivo controllo del giudice tutelare. La denuncia all'autorità di pubblica sicurezza ex art. 153 TULPS apre invece un procedimento di carattere amministrativo-preventivo distinto, che può sfociare nelle misure di vigilanza previste dal TULPS stesso (sorveglianza speciale, ricovero coattivo nell'ambito delle competenze residue del prefetto). Nella pratica, i due percorsi tendono a sovrapporsi o a integrarsi: il pronto soccorso psichiatrico spesso attiva entrambi i canali in situazioni di acuta pericolosità.

Casi pratici

Caso 1: Medico di pronto soccorso e paziente aggressivo con disturbo psicotico acuto

Tizio, 38 anni, viene condotto al pronto soccorso di un ospedale dopo aver minacciato i vicini con un oggetto contundente. Il medico di turno riscontra un quadro compatibile con un episodio psicotico acuto e valuta che Tizio rappresenti un concreto pericolo per l'incolumità altrui. Il sanitario, oltre ad attivare la procedura per il TSO, redige entro due giorni la denuncia all'autorità locale di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 153 TULPS, segnalando la condizione di pericolosità. La questura, acquisita la segnalazione, dispone misure di vigilanza preventiva in raccordo con il Dipartimento di Salute Mentale che ha preso in carico Tizio.

Caso 2: Psichiatra ambulatoriale e paziente con dipendenza alcolica cronica

Caia, psichiatra presso un centro di salute mentale, ha in cura Sempronio, affetto da dipendenza alcolica cronica da anni. Nel corso di una visita, Sempronio manifesta un'ideazione aggressiva verso la moglie, descrivendola in modo dettagliato. Caia valuta la situazione come a rischio concreto. In forza dell'art. 153 comma 2 TULPS — che estende l'obbligo anche ai soggetti con cronica intossicazione alcolica — Caia redige la denuncia all'autorità di pubblica sicurezza entro due giorni, documentando nella propria cartella clinica le ragioni della segnalazione e le valutazioni prognostiche a tutela del segreto professionale nei limiti consentiti dalla legge.

Caso 3: Medico competente aziendale e lavoratore con grave infermità psichica

Tizio, medico competente di un'azienda manifatturiera, effettua la sorveglianza sanitaria periodica su Sempronio, operaio addetto a macchinari pericolosi. Nel corso della visita emergono elementi di una grave infermità psichica con episodi dissociativi e rischio di condotte impulsive. Tizio si interroga sull'obbligo di denuncia ex art. 153 TULPS, tenuto conto del segreto professionale e del D.Lgs. 81/2008 sulla sorveglianza sanitaria. Ritenendo sussistere il presupposto della pericolosità per sé e per i colleghi, Tizio procede alla denuncia all'autorità locale di pubblica sicurezza, contestualmente segnalando al datore di lavoro — nei limiti del D.Lgs. 81/2008 — la non idoneità temporanea di Sempronio alla mansione.

Domande frequenti

Chi è obbligato alla denuncia ex art. 153 TULPS?

Tutti gli esercenti una professione sanitaria: medici di base, psichiatri, psicologi clinici, medici di pronto soccorso, medici competenti aziendali. L'obbligo sorge anche da una singola visita o esame, non solo da un rapporto terapeutico continuativo.

Entro quanto tempo deve essere effettuata la denuncia?

Entro due giorni dalla visita o dall'accertamento che ha rivelato la condizione di malattia mentale o infermità psichica con pericolo per sé o per altri.

L'obbligo vale anche per i tossicodipendenti o gli alcolisti?

Sì. L'art. 153 comma 2 estende esplicitamente l'obbligo alle persone affette da cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti, senza richiedere una specifica prognosi di pericolosità aggiuntiva.

Come si concilia l'obbligo di denuncia con il segreto professionale?

Il segreto professionale del sanitario cede di fronte agli obblighi di legge. La L. 833/1978 (art. 34) e le norme sul GDPR prevedono eccezioni al segreto per motivi di interesse pubblico rilevante, tra cui la protezione della sicurezza pubblica. La base giuridica della denuncia è l'adempimento di un obbligo legale.

Cosa rischia il sanitario che omette la denuncia?

Il sanitario che omette la denuncia obbligatoria all'autorità di pubblica sicurezza si espone alle sanzioni penali o amministrative previste dal TULPS per le omesse comunicazioni dovute all'autorità, oltre a potenziali profili di responsabilità civile qualora l'omissione abbia contribuito a un danno verificatosi.

La denuncia ex art. 153 TULPS e il TSO sono procedure alternative o cumulabili?

Sono procedure distinte e cumulabili. Il TSO (L. 833/1978) è un procedimento sanitario con garanzie giurisdizionali. La denuncia ex art. 153 TULPS apre un procedimento amministrativo-preventivo di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza. Nelle situazioni acute, nella prassi si attivano entrambi i canali.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.