Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 141 TULPS

R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

I provvedimenti del prefetto nelle materie prevedute in questo titolo sono definitivi.

In sintesi

  • I provvedimenti adottati dal prefetto nelle materie disciplinate dal Titolo III del TULPS (vigilanza su persone pericolose, mendici, affittacamere, ecc.) sono definitivi per espressa previsione di legge.
  • La definitività esclude la possibilità di ricorso gerarchico ordinario in sede amministrativa: l'interessato può impugnare direttamente davanti al giudice amministrativo (TAR e Consiglio di Stato).
  • La norma attribuisce al prefetto una posizione di autorità di chiusura per l'intera gamma di provvedimenti contenuti nel Titolo III, rafforzandone il carattere di autorità di pubblica sicurezza.
  • Il ricorso giurisdizionale amministrativo resta pienamente esperibile: il carattere definitivo del provvedimento fa decorrere direttamente i termini per il ricorso al TAR (60 giorni dalla notifica o piena conoscenza).
Indice dei contenuti

Ratio e funzione nell'economia del TULPS

L'articolo 141 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931) svolge una funzione di chiusura del sistema per quanto riguarda i provvedimenti adottati dal prefetto nelle materie contemplate dal Titolo III, che comprende la vigilanza su determinati soggetti e categorie - dalle persone pericolose o sospette ai mendicanti, dagli albergatori agli esercenti attività soggette a controllo di polizia. Stabilendo la definitività di tali provvedimenti, il legislatore del 1931 ha inteso conferire all'autorità prefettizia la massima autonomia decisionale in settori ritenuti contigui all'ordine pubblico, evitando che il ricorso gerarchico interno all'amministrazione potesse ritardare l'efficacia di misure urgenti.

Significato tecnico di «provvedimento definitivo»

Nel diritto amministrativo italiano, un provvedimento è definitivo quando non è più soggetto a ricorso gerarchico ordinario, ossia quando non esiste un organo superiore a quello emanante che possa riesaminarlo in sede di gerarchia. La definitività non implica l'irrevocabilità del provvedimento da parte dello stesso prefetto (che può, nei limiti della legge, procedere a revoca, annullamento d'ufficio o modifica in autotutela), né preclude il sindacato giurisdizionale. L'interessato che ritenga il provvedimento illegittimo o lesivo può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, nel termine di 60 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ovvero al Consiglio di Stato in appello avverso la pronuncia di primo grado. Prima della riforma del processo amministrativo (D.Lgs. 104/2010 - Codice del processo amministrativo), era altresì esperibile il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Ambito applicativo: il Titolo III del TULPS

La definitività si riferisce esclusivamente ai provvedimenti «nelle materie prevedute in questo titolo», vale a dire il Titolo III del TULPS (artt. 136 ss.), che disciplina, tra l'altro: la vigilanza sulle persone pericolose o sospette e il foglio di via obbligatorio (art. 157); la denuncia all'autorità di pubblica sicurezza delle persone affette da malattie mentali (art. 153); le misure relative ai mendicanti (artt. 154-155); le disposizioni sugli alberghi e gli esercizi di affittacamere. Il prefetto, nell'esercizio delle attribuzioni di questo Titolo, agisce come autorità di pubblica sicurezza in senso proprio, non come organo di mera amministrazione generale, il che giustifica la definitività immediata.

Profili pratici: impugnazione e cautela

Il privato destinatario di un provvedimento prefettizio definitivo dispone di un percorso processuale ben definito: la proposizione del ricorso al TAR è lo strumento ordinario. Contestualmente al ricorso principale, è possibile richiedere la sospensione cautelare dell'atto impugnato ai sensi dell'art. 55 c.p.a., qualora vi sia il pericolo di un pregiudizio grave e irreparabile. In passato, per i provvedimenti prefettizi di questo tipo, si discuteva se il carattere di definitività escludesse anche il ricorso straordinario al Capo dello Stato; oggi, con la vigenza del c.p.a., il percorso si è semplificato e razionalizzato. Il termine perentorio di 60 giorni impone all'interessato di attivarsi tempestivamente non appena acquisita piena conoscenza del contenuto del provvedimento.

Rapporti con altre norme e aggiornamenti del sistema

L'art. 141 deve essere letto in coordinamento con le norme del Codice del processo amministrativo (D.Lgs. 104/2010) e con le disposizioni del D.P.R. 1199/1971 sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. La disciplina generale dell'autotutela amministrativa, oggi in parte codificata nella L. 241/1990 (artt. 21-quinquies e 21-nonies), si applica anche ai provvedimenti prefettizi, consentendo al prefetto di riesaminare i propri atti ove sussistano i presupposti per l'annullamento d'ufficio o la revoca. La norma, rimasta immutata nella formulazione dal 1931, ha un valore sistematico che trascende la sua apparente semplicità: essa costituisce la cerniera istituzionale che assicura la piena funzionalità del sistema di tutela dell'ordine pubblico nel Titolo III del TULPS, garantendo al contempo l'efficacia immediata dell'azione prefettizia e la tutela giurisdizionale del cittadino.

Casi pratici

Caso 1: Impugnazione del foglio di via obbligatorio

Tizio, residente a Milano, viene allontanato con foglio di via obbligatorio dal prefetto di Roma a seguito di controlli che lo hanno segnalato come soggetto pericoloso per l'ordine pubblico. Il provvedimento gli viene notificato in data 5 maggio. Tizio contesta la legittimità del provvedimento, ritenendo di non avere mai tenuto condotte pericolose. Poiché il provvedimento del prefetto è definitivo ai sensi dell'art. 141 TULPS, Tizio non può presentare ricorso gerarchico al Ministero dell'Interno, ma deve ricorrere direttamente al TAR del Lazio entro 60 giorni dalla notifica, ossia entro il 4 luglio. Il legale di Tizio deposita contestualmente istanza di sospensiva cautelare per evitare l'immediata efficacia del divieto di ritorno a Roma.

Caso 2: Richiesta di autotutela dopo provvedimento prefettizio

Caia, titolare di un esercizio ricettivo, riceve dal prefetto un provvedimento interdittivo fondato su una segnalazione poi rivelatasi inesatta. Avendo perso i termini per il ricorso al TAR, Caia - tramite il proprio avvocato - presenta un'istanza di annullamento in autotutela al prefetto, documentando l'errore istruttorio. Il prefetto, ricorrendo i presupposti dell'art. 21-nonies L. 241/1990 (illegittimità originaria e interesse pubblico all'eliminazione dell'atto), annulla d'ufficio il provvedimento. La vicenda dimostra che la definitività del provvedimento non esclude l'autotutela amministrativa.

Caso 3: Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Sempronio, colpito da un provvedimento di sorveglianza speciale emesso dal prefetto in forza del Titolo III TULPS, preferisce non adire il TAR per ragioni di costo. Il suo avvocato gli illustra che, in alternativa al ricorso giurisdizionale, esiste il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. 1199/1971), esperibile entro 120 giorni, con effetto devolutivo e previo parere obbligatorio del Consiglio di Stato. Sempronio opta per questa via, consapevole che si tratta di un rimedio amministrativo straordinario, non giurisdizionale, e che la definitività del provvedimento prefettizio fa decorrere direttamente il termine di 120 giorni.

Domande frequenti

Cosa significa che il provvedimento del prefetto è definitivo?

Significa che non è soggetto a ricorso gerarchico ordinario in sede amministrativa: non vi è un organo superiore che possa riesaminarlo per via gerarchica. L'interessato può impugnarlo direttamente davanti al TAR competente entro 60 giorni.

Il prefetto può comunque riesaminare il proprio provvedimento?

Sì. La definitività non esclude l'autotutela: il prefetto può procedere ad annullamento d'ufficio (art. 21-nonies L. 241/1990) o a revoca (art. 21-quinquies) qualora ricorrano i relativi presupposti di legge.

Quali sono i termini per il ricorso al TAR avverso un provvedimento definitivo del prefetto?

Il termine perentorio è di 60 giorni dalla notifica del provvedimento o dalla piena conoscenza del suo contenuto, ai sensi degli artt. 29 e 41 del Codice del processo amministrativo (D.Lgs. 104/2010).

A quali provvedimenti si applica l'art. 141 TULPS?

Si applica ai soli provvedimenti adottati dal prefetto nelle materie del Titolo III del TULPS, che include la vigilanza su persone pericolose, i mendicanti, le denunce sanitarie, il foglio di via obbligatorio e le misure sugli esercizi ricettivi soggetti a tale titolo.

È possibile chiedere la sospensione cautelare del provvedimento prefettizio?

Sì. Contestualmente al ricorso al TAR, l'interessato può chiedere la sospensione cautelare dell'atto ai sensi dell'art. 55 c.p.a., dimostrando il fumus boni iuris e il periculum in mora (pericolo di pregiudizio grave e irreparabile).

Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è ancora esperibile?

Sì, in alternativa al ricorso al TAR e non cumulativamente. Il termine è di 120 giorni dalla conoscenza del provvedimento. È un rimedio amministrativo, non giurisdizionale, e richiede il parere obbligatorio del Consiglio di Stato (D.P.R. 1199/1971).

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.