← Torna a TULPS — Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931)
Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Obbligo di prestare opera: gli uffici di vigilanza e investigazione privata sono tenuti a prestare la propria opera a richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza.
  • Obbligo degli agenti: i singoli agenti degli istituti devono aderire a tutte le richieste loro rivolte dagli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria.
  • Natura dell'obbligo: si tratta di un obbligo di fare di natura pubblica, che non può essere paralizzato da esigenze organizzative o contrattuali dell'istituto privato.
  • Doppia destinatarietà: la norma si rivolge sia all'istituto come soggetto collettivo, sia alle guardie e agli agenti come soggetti individuali.
  • Integrazione nel sistema di ordine pubblico: la disposizione traduce in obbligo giuridico la natura ausiliaria della vigilanza privata rispetto al sistema statale di pubblica sicurezza.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 139 TULPS

R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

Gli uffici di vigilanza e di investigazione privata sono tenuti a prestare la loro opera a richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza e i loro agenti sono obbligati ad aderire a tutte le richieste ad essi rivolte dagli ufficiali o dagli agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria.

Commento

Ratio e inquadramento sistematico

L'articolo 139 TULPS rappresenta la disposizione che più nettamente evidenzia la collocazione della vigilanza privata all'interno del sistema pubblico di sicurezza. Mentre gli articoli precedenti del Titolo IV disciplinano le condizioni di accesso all'attività e gli obblighi di gestione degli istituti, l'art. 139 definisce il rapporto funzionale tra operatori privati e autorità statale: gli uffici di vigilanza e investigazione non sono mere imprese commerciali che operano in un mercato libero, ma soggetti che esercitano funzioni ausiliarie rispetto a quelle istituzionali delle forze dell'ordine, e come tali sono tenuti a collaborare con esse su semplice richiesta.

Il fondamento teorico della norma sta nella concezione del TULPS come legge di ordine pubblico: il legislatore del 1931 ha ritenuto che qualunque soggetto autorizzato dallo Stato a svolgere compiti parapoliziali debba, in cambio di tale autorizzazione, rendersi disponibile a supportare le forze dell'ordine quando necessario. L'autorizzazione non è un semplice titolo commerciale, ma comporta l'assunzione di un ruolo nel sistema integrato di sicurezza pubblica.

Destinatari dell'obbligo e sua struttura bifasica

La norma si articola su due livelli distinti. Al primo livello, l'obbligo grava sull'ufficio come soggetto giuridico: l'istituto di vigilanza o l'agenzia investigativa è tenuto a «prestare la propria opera» a richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza. Ciò significa che il titolare della licenza deve mettere a disposizione le proprie risorse — personale, attrezzature, informazioni — quando l'autorità ne faccia richiesta.

Al secondo livello, l'obbligo grava sui singoli agenti dell'istituto: le guardie giurate e gli investigatori privati devono personalmente aderire a tutte le richieste degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria. L'obbligo individuale è distinto da quello dell'istituto: anche se il direttore dell'agenzia non avesse ricevuto un ordine esplicito, la guardia è tenuta a collaborare direttamente con gli agenti di polizia che le rivolgano una richiesta operativa.

Contenuto dell'obbligo di collaborazione

La norma non specifica il contenuto delle richieste cui l'istituto e le guardie devono aderire, usando la formula ampia «prestare la propria opera» e «aderire a tutte le richieste». In via interpretativa, l'obbligo di collaborazione può concretizzarsi in: sorveglianza di aree specifiche su indicazione della forza pubblica; trasmissione di informazioni raccolte durante l'attività di vigilanza (es. movimenti sospetti in un'area industriale); ausilio nelle operazioni di controllo del territorio (es. presidio di un accesso durante un intervento di polizia); messa a disposizione dei registri degli affari e della documentazione pertinente alle indagini in corso.

L'obbligo ha però dei limiti impliciti: non può tradursi in ordini che violino disposizioni di legge (es. non si può imporre a una guardia di fare intercettazioni non autorizzate), né può essere utilizzato per impiegare le guardie in compiti strutturalmente incompatibili con le loro funzioni (es. supporto in operazioni militari). La collaborazione deve mantenersi nell'ambito delle funzioni proprie di ciascun operatore.

Il riferimento agli agenti di polizia giudiziaria

La norma estende l'obbligo di collaborazione anche alle richieste degli agenti di polizia giudiziaria, non solo di quelli di pubblica sicurezza. Questa estensione è significativa: la polizia giudiziaria comprende tutti i soggetti che svolgono funzioni investigative su delega dell'autorità giudiziaria (Procura della Repubblica), tra cui ufficiali e agenti di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e, per competenze specifiche, altri corpi. Il dovere di collaborazione si estende pertanto anche alle richieste funzionali alle indagini penali.

La guardia che riceva una richiesta da un agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle sue funzioni investigative non può rifiutarsi invocando la riservatezza dei propri mandati o la necessità di autorizzazione del proprio datore di lavoro: l'obbligo è diretto e immediato.

Profili sanzionatori e disciplinari

Il mancato rispetto dell'obbligo di collaborazione espone l'istituto e le guardie alle sanzioni previste dall'art. 140 TULPS (arresto fino a due anni e ammenda). Sul piano amministrativo, il rifiuto reiterato di collaborare può costituire presupposto per il diniego del rinnovo o la revoca della licenza prefettizia, ai sensi dell'art. 136 TULPS, per ragioni di ordine pubblico.

La guardia che rifiuti personalmente di aderire a una richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza incorre non solo nella sanzione del TULPS ma anche in potenziali responsabilità disciplinari nei confronti del proprio datore di lavoro, il quale ha a sua volta l'obbligo di formare e istruire il personale sul rispetto degli obblighi di collaborazione.

Rapporti con il segreto professionale e la riservatezza dei mandati

Un profilo delicato riguarda il coordinamento tra l'obbligo di collaborazione e la riservatezza che l'investigatore privato deve al proprio cliente. La prassi prevalente ritiene che l'obbligo di collaborazione ex art. 139 prevalga sulla riservatezza verso il cliente quando la richiesta provenga dall'autorità di pubblica sicurezza nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali. L'investigatore non può quindi opporre il segreto professionale per rifiutarsi di comunicare informazioni richieste dalla polizia, sebbene possa farlo nell'ambito di un procedimento giudiziario in cui sia parte la difesa (regime delle indagini difensive ex art. 391-bis c.p.p.).

Casi pratici

Caso 1: Guardia giurata chiamata a presidiare un accesso durante un'operazione di polizia

Durante un'operazione antidroga in un'area portuale, la Polizia di Stato richiede all'istituto di vigilanza presente nella zona di mettere a disposizione due guardie giurate per presidiare gli accessi secondari del molo e impedire fughe mentre le forze dell'ordine effettuano i controlli principali. Tizio, responsabile dell'istituto, riceve la richiesta e non può rifiutarla: l'art. 139 TULPS impone all'ufficio di prestare la propria opera a richiesta dell'autorità. Tizio distacca immediatamente due guardie, che collaborano con la Polizia per tutta la durata dell'operazione restando nei limiti delle proprie competenze — controllo degli accessi e segnalazione di movimenti sospetti, senza partecipare direttamente alle operazioni coercitive.

Caso 2: Investigatore privato e richiesta di informazioni dalla polizia giudiziaria

Caia gestisce un'agenzia investigativa. Un cliente le ha commissionato indagini su un concorrente commerciale. Nel corso delle sue ricerche, Caia ha raccolto informazioni che potrebbero essere rilevanti per un'indagine penale in corso. Un agente di polizia giudiziaria le chiede di riferire quanto è a sua conoscenza in relazione a certi movimenti di persone che ha monitorato. Caia tenta di opporre la riservatezza verso il proprio cliente, ma l'agente le ricorda che l'art. 139 TULPS la obbliga ad aderire alla richiesta. Caia collabora, consegnando copia delle annotazioni nel registro degli affari relative al periodo di interesse.

Caso 3: Rifiuto di collaborazione e avvio del procedimento di revoca

Il direttore Sempronio di un istituto di vigilanza privata rifiuta sistematicamente di mettere a disposizione delle forze dell'ordine locali le guardie disponibili per operazioni di supporto al controllo del territorio, sostenendo che tale attività non rientri negli obblighi contrattuali dell'istituto verso i propri clienti. Il questore segnala il comportamento al prefetto. Il prefetto avvia un procedimento di revoca della licenza per ragioni di ordine pubblico, contestando a Sempronio la violazione dell'art. 139 TULPS. Sempronio, avvisato delle conseguenze, revoca la propria posizione e formalizza un protocollo di collaborazione con la prefettura. Il procedimento di revoca è archiviato, ma viene registrata la violazione ai fini del futuro rinnovo della licenza.

Domande frequenti

L'obbligo di collaborazione dell'art. 139 TULPS si applica sia all'istituto sia alle singole guardie?

Sì. La norma prevede due livelli distinti: l'obbligo dell'ufficio come soggetto giuridico di prestare la propria opera, e l'obbligo individuale di ciascun agente di aderire alle richieste degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria.

La guardia giurata può rifiutarsi di collaborare adducendo ordini contrari del proprio datore di lavoro?

No. L'obbligo di collaborazione è diretto e immediato nei confronti dell'autorità pubblica che ne faccia richiesta. La guardia non può opporre disposizioni del datore di lavoro che contrastino con tale obbligo, pena le sanzioni dell'art. 140 TULPS.

L'investigatore privato può opporre il segreto professionale verso il cliente per rifiutarsi di collaborare con la polizia?

No. L'obbligo di collaborazione dell'art. 139 TULPS prevale sulla riservatezza verso il cliente quando la richiesta proviene dall'autorità di pubblica sicurezza nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali. Il segreto professionale non è opponibile in tale contesto.

L'obbligo di collaborazione si estende anche alle richieste della polizia giudiziaria nell'ambito di indagini penali?

Sì. La norma menziona espressamente gli agenti di polizia giudiziaria, il che include carabinieri, guardia di finanza e tutti i soggetti che svolgono funzioni investigative su delega dell'autorità giudiziaria. L'obbligo copre anche le richieste funzionali alle indagini penali.

Quali conseguenze derivano dal rifiuto reiterato di collaborare?

Oltre alle sanzioni penali dell'art. 140 TULPS (arresto fino a due anni e ammenda), il rifiuto sistematico può essere considerato dal prefetto motivo di revoca della licenza per ragioni di ordine pubblico ai sensi dell'art. 136 TULPS.

Esistono limiti all'obbligo di collaborazione?

Sì. L'obbligo non può tradursi in ordini contrari alla legge, né impiegare le guardie in attività strutturalmente incompatibili con le loro funzioni. La collaborazione deve mantenersi nell'ambito delle funzioni proprie di ciascun operatore e non può imporre attività riservate alle forze dell'ordine.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.