← Torna a TULPS — Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931)
Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Vieta a enti o privati di svolgere vigilanza o custodia di beni e di eseguire investigazioni, ricerche o raccolta di informazioni per conto di privati senza la licenza del prefetto.
  • La licenza non può essere concessa a chi non ha la cittadinanza italiana o di uno Stato UE, sia incapace di obbligarsi o abbia riportato condanna per delitto non colposo.
  • I cittadini UE possono ottenere la licenza per la vigilanza alle stesse condizioni dei cittadini italiani.
  • Il regolamento di esecuzione individua gli altri soggetti (institore, amministratori, gestori) tenuti al possesso dei requisiti di onorabilità.
  • La licenza non può autorizzare operazioni che comportino l'esercizio di pubbliche funzioni o la menomazione della libertà individuale.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 134 TULPS

R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

Senza licenza del prefetto è vietato ad enti o privati di prestare opera di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati.

Salvo il disposto dell'art. 11, la licenza non può essere conceduta alle persone che non abbiano la cittadinanza italiana ovvero di uno Stato membro dell'Unione europea o siano incapaci di obbligarsi o abbiano riportato condanna per delitto non colposo.

I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono conseguire la licenza per prestare opera di vigilanza o custodia di beni mobiliari o immobiliari alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani.

Il regolamento di esecuzione individua gli altri soggetti, ivi compreso l'institore, o chiunque eserciti poteri di direzione, amministrazione o gestione anche parziale dell'istituto o delle sue articolazioni, nei confronti dei quali sono accertati l'assenza di condanne per delitto non colposo e gli altri requisiti previsti dall'articolo 11 del presente testo unico, nonché dall' articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 .

La licenza non può essere conceduta per operazioni che importano un esercizio di pubbliche funzioni o una menomazione della libertà individuale.

Commento

La norma fondante della vigilanza privata e delle investigazioni

L'articolo 134 è la disposizione cardine dell'intero settore della sicurezza privata in Italia. Da esso discendono due distinti ambiti di attività: da un lato la vigilanza e custodia di proprietà mobiliari e immobiliari (gli istituti di vigilanza privata che impiegano guardie particolari giurate), dall'altro le investigazioni private e la raccolta di informazioni per conto di privati (le agenzie investigative). Per entrambe la legge richiede una licenza del prefetto: il controllo è collocato a livello prefettizio, e non questorile, proprio per la delicatezza di attività che incidono sulla sicurezza collettiva e che, in difetto di limiti, potrebbero confondersi con funzioni proprie delle forze dell'ordine.

La ratio: il monopolio pubblico della forza

La ragione profonda della norma è la tutela del monopolio statale dell'uso della forza e delle funzioni di polizia. La vigilanza privata è ammessa come attività ausiliaria e complementare, mai sostitutiva di quella pubblica. Per questo l'ultimo comma pone un limite invalicabile: la licenza non può essere concessa per operazioni che importino un esercizio di pubbliche funzioni o una menomazione della libertà individuale. La guardia giurata può proteggere beni e presidiare luoghi, ma non può arrestare, perquisire, fermare o interrogare le persone esercitando poteri coercitivi che restano riservati all'autorità di pubblica sicurezza.

I requisiti per il rilascio della licenza

Il secondo comma, salvo quanto previsto dall'articolo 11, esclude dal rilascio della licenza chi non possieda la cittadinanza italiana ovvero quella di uno Stato membro dell'Unione europea, chi sia incapace di obbligarsi o chi abbia riportato condanna per delitto non colposo. La previsione dell'onorabilità è particolarmente rigorosa rispetto ad altre autorizzazioni di polizia: qualsiasi condanna per delitto non colposo, a prescindere dall'entità della pena, è ostativa, a conferma del livello di affidabilità preteso da chi gestisce strutture di sicurezza privata.

Il terzo comma estende espressamente ai cittadini dell'Unione europea la possibilità di conseguire la licenza per la vigilanza o custodia alle stesse condizioni dei cittadini italiani, in attuazione della libertà di stabilimento. Il quarto comma demanda poi al regolamento di esecuzione il compito di individuare gli ulteriori soggetti tenuti al possesso dei requisiti: non solo il titolare, ma anche l'institore e chiunque eserciti poteri di direzione, amministrazione o gestione, anche parziale, dell'istituto o delle sue articolazioni. In tal modo il controllo di onorabilità copre tutta la catena di comando dell'impresa, impedendo che soggetti privi dei requisiti dirigano di fatto l'attività attraverso prestanome. Il richiamo all'articolo 10 della legge sulle misure antimafia (storicamente la legge n. 575 del 1965) integra inoltre la verifica con i presidi di prevenzione antimafia.

Il sistema regolamentare e organizzativo

L'articolo 134 è una norma di principio che vive attraverso il dettagliato regolamento di esecuzione del TULPS, profondamente riformato negli ultimi decenni in chiave europea. Il regolamento disciplina la capacità tecnica e organizzativa dell'istituto, gli ambiti territoriali di operatività, i requisiti delle centrali operative, gli standard di servizio e la separazione tra vigilanza armata e servizi fiduciari. La licenza non è quindi un mero atto di abilitazione personale, ma presuppone una struttura imprenditoriale idonea, sottoposta a verifica e controllo permanente della prefettura.

I limiti operativi e i profili pratici

Sul piano operativo, la distinzione tra attività privata e funzione pubblica è cruciale. Le guardie giurate possono effettuare un primo intervento a difesa dei beni protetti, identificare chi sorprendono in flagranza nei limiti dell'arresto consentito a ogni privato e segnalare alle forze dell'ordine, ma non possono sostituirsi a esse. L'agenzia investigativa può raccogliere informazioni e svolgere ricerche per conto di un cliente legittimato (ad esempio per la tutela di un diritto in sede giudiziaria), ma sempre nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e senza ricorrere a mezzi che violino la libertà e la riservatezza altrui.

Profili sanzionatori

L'esercizio della vigilanza privata o dell'attività investigativa senza la licenza del prefetto integra l'esercizio di un'attività in difetto del titolo prescritto, con sanzioni penali e amministrative e con l'ordine di cessazione. La perdita sopravvenuta dei requisiti, in capo al titolare o ai soggetti di direzione individuati dal regolamento, può determinare la revoca della licenza ai sensi dei principi generali dell'articolo 11.

Casi pratici

Caso 1: Avvio di un istituto di vigilanza privata

Tizio intende costituire un istituto di vigilanza con guardie giurate armate. Deve chiedere la licenza del prefetto ai sensi dell'articolo 134, dimostrando non solo i requisiti soggettivi di onorabilità (assenza di condanne per delitto non colposo, cittadinanza italiana o UE), ma anche un'adeguata capacità tecnica e organizzativa secondo il regolamento di esecuzione. La verifica di onorabilità si estende, oltre che a lui, all'institore e a chiunque eserciti poteri di direzione o gestione dell'istituto.

Caso 2: Agenzia investigativa e limiti dei poteri

Caia apre un'agenzia di investigazioni private munita di regolare licenza. Un cliente le chiede di pedinare un soggetto e di trattenerlo per interrogarlo. Caia può raccogliere informazioni e svolgere ricerche per finalità lecite, ma non può in alcun modo trattenere o interrogare le persone: la licenza non autorizza operazioni che importino l'esercizio di pubbliche funzioni o la menomazione della libertà individuale. Un comportamento del genere esporrebbe Caia a responsabilità penali per sequestro di persona o violenza privata.

Caso 3: Vigilanza svolta senza licenza

Sempronio organizza un servizio di guardiania notturna per alcuni capannoni industriali, impiegando personale che pattuglia le aree, senza dotarsi di alcuna licenza. Anche se non utilizza armi, sta svolgendo opera di vigilanza e custodia di proprietà per conto di terzi: l'articolo 134 richiede comunque la licenza del prefetto. Operando senza titolo, Sempronio esercita un'attività vietata e si espone alle sanzioni del TULPS e alla cessazione del servizio.

Domande frequenti

Chi vuole aprire un istituto di vigilanza o un'agenzia investigativa cosa deve ottenere?

Deve ottenere la licenza del prefetto prevista dall'articolo 134 TULPS. Senza tale licenza è vietato a enti o privati svolgere vigilanza o custodia di beni ed eseguire investigazioni, ricerche o raccolta di informazioni per conto di privati. Il controllo è prefettizio data la delicatezza di queste attività.

Quali requisiti servono per ottenere la licenza di vigilanza privata?

Occorre la cittadinanza italiana o di uno Stato membro UE, la capacità di obbligarsi e l'assenza di condanne per delitto non colposo. I requisiti devono essere posseduti non solo dal titolare, ma anche dall'institore e da chiunque eserciti poteri di direzione, amministrazione o gestione dell'istituto, con verifica anche antimafia.

Le guardie giurate possono arrestare o fermare le persone?

No. La licenza non può essere concessa per operazioni che importino l'esercizio di pubbliche funzioni o la menomazione della libertà individuale. Le guardie giurate proteggono beni e luoghi e possono intervenire nei limiti consentiti a ogni privato, ma non possono sostituirsi alle forze dell'ordine con poteri coercitivi.

Un investigatore privato può raccogliere qualsiasi informazione?

No. L'agenzia investigativa può raccogliere informazioni e svolgere ricerche per finalità lecite di un cliente legittimato, ma sempre nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e senza ricorrere a mezzi che violino la libertà e la riservatezza altrui.

Un cittadino di un altro Stato UE può ottenere la licenza?

Sì. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono conseguire la licenza per prestare opera di vigilanza o custodia alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani, in attuazione della libertà di stabilimento sancita dal diritto dell'Unione.

Cosa rischia chi svolge vigilanza o investigazioni senza licenza?

Chi svolge vigilanza, custodia o investigazioni senza la licenza del prefetto esercita un'attività vietata in difetto del titolo prescritto, con conseguenti sanzioni penali e amministrative e ordine di cessazione dell'attività. L'attività è vietata anche se non vengono utilizzate armi.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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