← Torna a TULPS — Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931)
Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Obbliga gestori di strutture ricettive (alberghi, B&B, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, campeggi e strutture non convenzionali) a dare alloggio solo a persone munite di documento di identità.
  • Per gli stranieri extracomunitari è sufficiente l'esibizione del passaporto o di documento equivalente, purché munito di fotografia.
  • Impone la comunicazione alle questure delle generalità di tutti gli alloggiati entro 24 ore dall'arrivo, tramite mezzi informatici o telematici (il cosiddetto portale Alloggiati Web).
  • Riguarda anche le locazioni brevi turistiche e ogni forma di ospitalità a fini ricettivi, indipendentemente dal canale di prenotazione utilizzato.
  • L'omessa o tardiva comunicazione è sanzionata penalmente; sono esclusi solo i rifugi alpini inseriti in appositi elenchi.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 109 TULPS

R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

1. I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d'identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti.

2. Per gli stranieri extracomunitari è sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purché munito della fotografia del titolare.

3. Entro le ventiquattro ore successive all'arrivo, i soggetti di cui al comma 1 comunicano alle questure territorialmente competenti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici o mediante fax, le generalità delle persone alloggiate, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. 132

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Commento

La ratio: tracciabilità degli ospiti e sicurezza pubblica

L'articolo 109 del TULPS è oggi una delle disposizioni più frequentemente applicate del testo unico, perché disciplina l'obbligo di comunicazione delle generalità delle persone alloggiate nelle strutture ricettive. La sua ratio è chiaramente di pubblica sicurezza: consentire all'autorità di conoscere in tempo reale chi soggiorna sul territorio, agevolando le attività di prevenzione, di ricerca delle persone e di contrasto alla criminalità e al terrorismo. La norma realizza un equilibrio tra l'esigenza di tracciabilità e la libertà di circolazione e soggiorno: non impedisce l'ospitalità, ma impone che essa sia preceduta dall'identificazione dell'ospite e seguita dalla comunicazione dei suoi dati alla questura.

L'ampia platea dei soggetti obbligati

Il primo comma definisce in modo volutamente ampio i soggetti tenuti all'obbligo: i gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende e roulotte, i proprietari o gestori di case e appartamenti per vacanze, gli affittacamere e i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali. L'elencazione è stata costruita per ricomprendere tutte le forme di ospitalità a fini ricettivi, comprese quelle emergenti. Ciò ha portato a includere nella sfera applicativa della norma le locazioni brevi turistiche gestite tramite portali online: chi affitta per brevi periodi un alloggio a turisti è tenuto, al pari dell'albergatore, a identificare gli ospiti e a comunicarne i dati. Restano esclusi soltanto i rifugi alpini inseriti in appositi elenchi istituiti dalle regioni o dalle province autonome.

L'identificazione dell'ospite

La norma impone che si possa dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d'identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti. Per gli stranieri extracomunitari è sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento considerato equivalente in forza di accordi internazionali, purché munito della fotografia del titolare. L'obbligo di identificazione è il presupposto logico della successiva comunicazione: senza un documento valido il gestore non è in grado di trasmettere generalità affidabili. Il gestore deve quindi verificare il documento all'arrivo e registrarne gli estremi, conservando la diligenza necessaria a non ospitare persone non identificabili.

La comunicazione entro 24 ore e il portale Alloggiati Web

Il cuore operativo della disposizione è il terzo comma: entro le ventiquattro ore successive all'arrivo, i soggetti obbligati devono comunicare alle questure territorialmente competenti le generalità delle persone alloggiate, avvalendosi di mezzi informatici o telematici, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Nella prassi attuale l'adempimento avviene attraverso il portale Alloggiati Web della Polizia di Stato, al quale il gestore accede con apposite credenziali rilasciate dalla questura. Per i soggiorni di durata non superiore a una notte (o comunque brevissimi) la normativa di settore prevede modalità specifiche di trasmissione, da effettuare contestualmente all'arrivo. Il termine delle 24 ore è perentorio ai fini della regolarità dell'adempimento: la comunicazione deve riguardare tutti gli ospiti, indipendentemente dal canale di prenotazione e dalla forma contrattuale dell'ospitalità.

Tutela dei dati personali e profili sanzionatori

Il riferimento al Garante per la protezione dei dati personali sottolinea la delicatezza del trattamento: i dati degli ospiti sono comunicati per finalità di pubblica sicurezza e devono essere gestiti nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati. Sul piano sanzionatorio, l'omessa o ritardata comunicazione delle generalità è punita penalmente, con conseguenze che ricadono sul gestore della struttura o sul responsabile della locazione. Si tratta di un profilo spesso sottovalutato da chi opera nel settore delle locazioni brevi, che talvolta ritiene erroneamente che l'obbligo riguardi solo gli alberghi. L'articolo 109 si coordina con l'articolo 86 (licenza per gli esercizi ricettivi) e con la disciplina di settore sul turismo e sulle locazioni brevi, oltre che con gli obblighi fiscali e con l'eventuale obbligo di comunicazione ai fini del codice identificativo nazionale delle strutture ricettive. Chi avvia un'attività di ospitalità deve quindi, sin dal primo soggiorno, attivare le credenziali per la comunicazione, identificare ogni ospite e trasmettere i dati nei termini, per evitare le conseguenze sanzionatorie e collaborare con l'autorità di pubblica sicurezza.

Casi pratici

Caso 1: Affitto breve gestito tramite portale online

Tizio affitta per pochi giorni il proprio appartamento a turisti, gestendo le prenotazioni tramite un portale online. Ritiene che l'obbligo di comunicazione riguardi solo gli alberghi e non trasmette i dati degli ospiti. In realtà l'articolo 109 include espressamente le case e gli appartamenti per vacanze e le strutture non convenzionali: Tizio è tenuto, entro 24 ore dall'arrivo, a identificare gli ospiti e a comunicarne le generalità alla questura tramite il portale Alloggiati Web. L'omissione lo espone a conseguenze penali.

Caso 2: Ospite extracomunitario munito di passaporto

Presso la struttura ricettiva di Caia giunge un cittadino extracomunitario che esibisce il passaporto. In base al secondo comma dell'articolo 109, per gli stranieri extracomunitari è sufficiente il passaporto o un documento equivalente in forza di accordi internazionali, purché munito di fotografia. Caia verifica il documento, registra le generalità e provvede alla comunicazione alla questura nei termini, adempiendo correttamente all'obbligo di identificazione e tracciabilità dell'ospite.

Caso 3: Comunicazione tardiva oltre le 24 ore

Sempronio gestisce un affittacamere e, per disorganizzazione, trasmette le generalità degli ospiti alla questura solo diversi giorni dopo l'arrivo, ben oltre il termine delle ventiquattro ore. L'articolo 109 impone la comunicazione entro 24 ore dall'arrivo: la trasmissione tardiva integra una violazione dell'obbligo, penalmente rilevante, indipendentemente dal fatto che i dati siano poi stati comunicati. Sempronio deve dotarsi di una procedura che garantisca la tempestività dell'adempimento per ogni soggiorno.

Domande frequenti

Chi è obbligato a comunicare le generalità degli alloggiati?

Sono obbligati i gestori di alberghi e altre strutture ricettive, compresi campeggi, proprietari e gestori di case e appartamenti per vacanze, affittacamere e gestori di strutture di accoglienza non convenzionali. L'obbligo riguarda anche le locazioni brevi turistiche. Sono esclusi solo i rifugi alpini inseriti in appositi elenchi regionali.

Entro quanto tempo vanno comunicati i dati degli ospiti?

La comunicazione alla questura territorialmente competente deve avvenire entro le ventiquattro ore successive all'arrivo, con mezzi informatici o telematici. Nella prassi l'adempimento si effettua tramite il portale Alloggiati Web della Polizia di Stato, con apposite credenziali rilasciate dalla questura.

Gli affitti brevi sono soggetti all'obbligo dell'articolo 109?

Sì. La norma include espressamente le case e gli appartamenti per vacanze e le strutture non convenzionali. Chi affitta per brevi periodi a turisti, anche tramite portali online, deve identificare gli ospiti e comunicarne le generalità alla questura, al pari di un albergatore.

Quale documento serve per identificare un ospite straniero?

Per gli stranieri extracomunitari è sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento considerato equivalente in forza di accordi internazionali, purché munito della fotografia del titolare. Per gli altri ospiti occorre la carta d'identità o altro documento idoneo ad attestarne l'identità.

Cosa rischia chi non comunica o comunica in ritardo le generalità?

L'omessa o ritardata comunicazione delle generalità è punita penalmente e ricade sul gestore della struttura o sul responsabile della locazione. È un profilo spesso sottovalutato da chi opera nelle locazioni brevi, che erroneamente ritiene l'obbligo limitato agli alberghi.

Come avviene oggi la comunicazione alla questura?

La comunicazione avviene tramite il portale telematico Alloggiati Web della Polizia di Stato, al quale il gestore accede con credenziali rilasciate dalla questura competente. I dati sono trasmessi per finalità di pubblica sicurezza nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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