In sintesi
- L'art. 92 TULPS introduce cause ostative aggiuntive al rilascio della licenza di esercizio pubblico e dell'autorizzazione ex art. 89, integrative rispetto all'art. 11 TULPS.
- Non possono ottenere la licenza coloro che abbiano riportato condanne per reati contro la moralità pubblica e il buon costume o contro la sanità pubblica.
- L'impedimento si estende alle condanne per giochi d'azzardo, delitti commessi in stato di ubriachezza, contravvenzioni sulla prevenzione dell'alcolismo e infrazioni alla legge sul lotto.
- Il divieto copre altresì chi abbia riportato condanne per abuso di sostanze stupefacenti, in ragione della particolare delicatezza degli esercizi aperti al pubblico.
- La norma tutela l'ordine pubblico impedendo che la gestione di esercizi frequentati dalla collettività sia affidata a soggetti con precedenti in materie strettamente connesse all'attività.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 92 TULPS
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.
Stesso numero, altri codici
- Art. 92 Cod. Amb. — zone vulnerabili da nitrati di origine agricola
- Art. 92 D.Lgs. 159/2011 — Procedimento di rilascio delle informazioni antimafia
- Art. 92 D.Lgs. 209/2005 — Esercizio sociale e termine per l'approvazione
- Art. 92 D.Lgs. 42/2004 — Premio per i ritrovamenti
- Art. 92 CAD — Articolo abrogato
- Art. 92 Codice Civile: Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Ratio e funzione della norma
L'art. 92 TULPS si inserisce nel sistema di controllo preventivo della pubblica sicurezza sull'accesso alle attività di esercizio pubblico. Il legislatore del 1931 ha inteso rafforzare la verifica dei requisiti soggettivi già prevista dall'art. 11 TULPS — che opera come clausola generale per tutte le licenze di polizia — introducendo, per le specifiche categorie di esercizi destinati al pubblico (somministrazione di alimenti e bevande, alberghi, locande, affittacamere e simili ex art. 89), un catalogo di precedenti penali ulteriori e pertinenti alla natura dell'attività.
La scelta legislativa risponde a una logica di prevenzione speciale: chi ha già manifestato comportamenti devianti in settori adiacenti a quello per cui chiede la licenza — moralità pubblica, consumo di alcolici, sostanze stupefacenti, giochi illeciti — presenta un profilo di rischio elevato rispetto alla gestione di luoghi frequentati dalla collettività, dove tali condotte potrebbero ripetersi o favorirne la diffusione tra i clienti.
Analisi del contenuto normativo
La norma richiama espressamente l'art. 11 TULPS («oltre a quanto è preveduto dall'art. 11»), chiarendo che le cause ostative dell'art. 92 si sommano a quelle generali e non le sostituiscono. L'autorità di pubblica sicurezza deve pertanto effettuare una duplice verifica: prima accertare l'assenza delle cause ex art. 11, poi riscontrare l'assenza delle cause ex art. 92.
Le tipologie di condanna ostativa previste dall'art. 92 sono le seguenti:
Reati contro la moralità pubblica e il buon costume: la categoria rimanda agli artt. 527 ss. del codice penale (atti osceni, pubblicazioni oscene, ecc.) e a specifiche normative di settore. La ratio è evitare che esercizi pubblici diventino luoghi di tolleranza o favoreggiamento di condotte immorali.
Reati contro la sanità pubblica: includono le fattispecie degli artt. 438 ss. c.p. (epidemia, avvelenamento di acque, adulterazione di alimenti), pertinenti agli esercizi in cui si somministrano cibi e bevande.
Giochi d'azzardo: si riferisce alle contravvenzioni e ai delitti in materia di gioco d'azzardo (artt. 718 ss. c.p. e normativa di settore). Negli esercizi pubblici il rischio di favorire il gioco illecito è storicamente elevato.
Delitti commessi in stato di ubriachezza: il riferimento è alla condotta descritta dall'art. 92 c.p. (ubriachezza volontaria o colposa aggravante). Il legame con la somministrazione di bevande alcoliche rende evidente la pertinenza del requisito.
Contravvenzioni per prevenzione dell'alcolismo: rinviano alle norme speciali sull'abuso di bevande alcoliche, oggi in parte ricondotte al d.lgs. 159/2011 e alla normativa sanitaria regionale. L'esercente non deve essere stato, a sua volta, soggetto attivo di condotte alcolistiche sanzionate.
Infrazioni alla legge sul lotto: riguardano la gestione abusiva di giochi o raccolta di scommesse non autorizzate, attività che storicamente si svolgono all'ombra degli esercizi pubblici.
Abuso di sostanze stupefacenti: la condanna per fatti relativi agli stupefacenti (d.P.R. 309/1990) costituisce impedimento in considerazione del rischio che l'esercizio diventi luogo di spaccio o consumo.
Quando si applica
La norma rileva in tutte le fasi del rapporto concessorio: al momento del rilascio iniziale della licenza, in sede di rinnovo e in caso di subentro di un nuovo titolare. L'autorità di pubblica sicurezza verifica d'ufficio il casellario giudiziale del richiedente e, se sussistono le condanne indicate, il diniego è atto vincolato, non discrezionale.
Occorre tuttavia tenere presente che la rilevanza delle condanne va valutata alla luce dell'art. 11 TULPS e della giurisprudenza amministrativa consolidata: la condanna deve essere definitiva (o comunque rilevante ai sensi della normativa sul casellario, d.P.R. 313/2002), e il beneficio della riabilitazione, ove intervenuto, può neutralizzare l'effetto ostativo a seconda delle circostanze concrete.
Profili pratici e sanzionatori
Il richiedente è tenuto a dichiarare nella domanda l'assenza delle condanne ostative. La dichiarazione mendace integra il reato di false dichiarazioni a pubblico ufficiale (art. 76 d.P.R. 445/2000) e comporta la decadenza automatica dalla licenza eventualmente rilasciata. Se la condanna sopravviene durante il periodo di validità della licenza, l'autorità può procedere alla revoca ai sensi degli artt. 9 e 10 TULPS.
Per gli esercizi gestiti in forma societaria, il requisito soggettivo deve essere soddisfatto dal legale rappresentante e, secondo l'orientamento prevalente, dai soci che esercitano il controllo effettivo sull'attività, non essendo sufficiente la sola posizione formale.
Rapporti con altre norme
L'art. 92 TULPS si coordina con il d.lgs. 159/2011 (Codice Antimafia), che introduce cause ostative autonome e più incisive per i soggetti colpiti da misure di prevenzione. Nei procedimenti di rilascio di licenze di esercizio pubblico, l'autorità verifica sia le cause ex TULPS sia quelle antimafia, quest'ultime prevalenti per espressa disposizione del Codice. La disciplina settoriale (es. legge 287/1991 sugli esercizi di somministrazione) rinvia spesso ai requisiti TULPS, mantenendo il sistema integrato.
Domande frequenti
La condanna per reati contro la moralità pubblica preclude sempre il rilascio della licenza di esercizio pubblico?
Sì, l'art. 92 TULPS configura un impedimento vincolante: la presenza della condanna definitiva impone il diniego, senza margini di discrezionalità per l'autorità. Tuttavia, se è intervenuta la riabilitazione ai sensi degli artt. 178 ss. c.p., l'effetto ostativo può venire meno a seconda delle circostanze e dell'orientamento dell'autorità procedente.
Anche le condanne per contravvenzioni — non solo per delitti — sono ostative?
Sì. L'art. 92 ricomprende espressamente sia delitti (es. commessi in stato di ubriachezza) sia contravvenzioni (es. per prevenzione dell'alcolismo o infrazioni alla legge sul lotto). La distinzione tra delitti e contravvenzioni non incide sulla rilevanza ai fini del diniego della licenza.
Se la condanna è stata patteggiata, vale comunque come causa ostativa?
In linea generale sì: la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 c.p.p.) equivale a condanna ai fini dell'art. 11 TULPS e, per estensione, dell'art. 92. Occorre tuttavia verificare la norma specifica applicabile e l'eventuale dichiarazione di estinzione del reato a seguito di buona condotta.
Il requisito va verificato solo al momento della domanda o anche in corso di validità della licenza?
La verifica è continuativa. Se la condanna sopravviene dopo il rilascio della licenza, l'autorità di pubblica sicurezza può avviare il procedimento di revoca ai sensi degli artt. 9 e 10 TULPS. Il titolare ha l'obbligo di comunicare eventuali sopravvenienze rilevanti.
Per le società, il requisito deve essere soddisfatto solo dall'amministratore o anche dai soci?
La verifica si estende ai soggetti che esercitano il controllo effettivo sull'attività, non al solo legale rappresentante formale. Soci di maggioranza o soggetti che di fatto dirigono l'impresa devono anch'essi essere in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dall'art. 92 TULPS.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione mendace sui precedenti penali nella domanda di licenza?
La falsa dichiarazione integra il reato ex art. 76 d.P.R. 445/2000 e comporta la decadenza automatica dalla licenza eventualmente rilasciata, oltre alla revoca in autotutela del provvedimento. L'autorità di pubblica sicurezza trasmette gli atti alla procura competente.
Vedi anche