- Subordina alla licenza del questore l'esercizio di alberghi, locande, pensioni, trattorie, osterie e altri esercizi in cui si vendono o consumano bevande, comprese le sale per biliardo e giochi leciti, gli stabilimenti di bagni e i locali di stallaggio.
- Per la somministrazione di alcolici presso circoli privati ed enti collettivi, anche ai soli soci, è richiesta la comunicazione al questore, con applicazione dei poteri di controllo della pubblica sicurezza.
- La licenza è necessaria anche per la produzione, importazione, distribuzione, gestione e installazione degli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7.
- La norma persegue una finalità di controllo di pubblica sicurezza, distinta dai titoli commerciali e sanitari richiesti dalla disciplina del commercio.
- Costituisce uno dei titoli cardine per l'attività di pubblico esercizio insieme alle autorizzazioni comunali e ai requisiti igienico-sanitari.
Testo dell'articoloVigente
Art. 86 TULPS
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
Non possono esercitarsi, senza licenza del questore, alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcooliche, né sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni, ovvero locali di stallaggio e simili.
Per la somministrazione di bevande alcooliche presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci, è necessaria la comunicazione al questore e si applicano i medesimi poteri di controllo degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza previsti per le attività di cui al primo comma .
COMMA ABROGATO DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35 .
Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, la licenza è altresì necessaria:
a) per l'attività di produzione o di importazione;
b) per l'attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta;
c) per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all'articolo 88 ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati.
(44a)
Commento
La ratio: il controllo di pubblica sicurezza sugli esercizi aperti al pubblico
L'articolo 86 del TULPS è una delle disposizioni più note e applicate del testo unico, perché disciplina il regime autorizzatorio degli esercizi pubblici: alberghi (anche diurni), locande, pensioni, trattorie, osterie e in genere tutti gli esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori o altre bevande, anche analcoliche, nonché le sale pubbliche per biliardo o per altri giochi leciti, gli stabilimenti di bagni e i locali di stallaggio. La ragione di questo controllo non è di natura commerciale né sanitaria, profili affidati ad altre normative, ma attiene alla pubblica sicurezza: gli esercizi aperti al pubblico sono luoghi di aggregazione che, per la frequentazione e per la somministrazione di bevande, possono divenire occasione di disordini, ritrovo di persone pericolose o teatro di attività illecite. La licenza del questore serve a presidiare l'affidabilità di chi gestisce tali luoghi e a consentire un monitoraggio costante.
L'oggetto della licenza e il riparto con i titoli commerciali
Il primo comma elenca le attività soggette alla licenza del questore. Va sottolineato che, a seguito delle riforme del commercio e della liberalizzazione delle attività economiche, la disciplina si è profondamente articolata: per l'apertura di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande sono oggi normalmente richiesti titoli comunali (SCIA o autorizzazione del Comune) e il possesso di requisiti professionali e igienico-sanitari, mentre il controllo di pubblica sicurezza si concentra sui requisiti soggettivi e sull'ordine pubblico. La licenza dell'articolo 86 conserva piena rilevanza in particolare per gli alberghi e per le strutture ricettive e mantiene la sua funzione di verifica dei requisiti morali e di affidabilità previsti dagli articoli 11 e 92 del TULPS. È quindi essenziale distinguere il piano del controllo di pubblica sicurezza da quello amministrativo-commerciale, che restano coordinati ma autonomi.
I circoli privati e gli enti collettivi
Il secondo comma disciplina un'ipotesi a lungo discussa: la somministrazione di bevande alcoliche presso enti collettivi o circoli privati, anche quando la vendita o il consumo siano riservati ai soli soci. In questi casi non è richiesta una vera e propria licenza, ma una comunicazione al questore; tuttavia, si applicano i medesimi poteri di controllo degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza previsti per gli esercizi del primo comma. La previsione mira a evitare che la veste formale del circolo privato sia utilizzata per sottrarsi ai controlli: anche la mescita riservata ai soci resta soggetta alla vigilanza dell'autorità, che può accedere ai locali e verificare la regolarità dell'attività. Il legislatore ha così chiuso una possibile zona franca, ricordando che la formula associativa non esonera dai controlli di sicurezza.
Gli apparecchi da gioco dell'articolo 110
L'ultima parte dell'articolo collega la licenza dell'articolo 86 al settore del gioco lecito con apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, commi 6 e 7. La licenza è richiesta non solo per l'esercizio in cui gli apparecchi sono installati, ma anche, in via autonoma, per le attività di produzione o importazione, di distribuzione e gestione anche indiretta, e per l'installazione degli apparecchi in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già titolari di altra licenza, ovvero in aree aperte al pubblico e in circoli privati. La norma costruisce così una filiera di controllo che segue l'apparecchio dal produttore o importatore fino al luogo di installazione, in coerenza con la rilevanza dell'ordine pubblico e con le esigenze di contrasto del gioco illegale e della tutela dei soggetti vulnerabili.
Profili sanzionatori e rapporti con gli articoli 11, 92 e 100
L'esercizio delle attività indicate senza la licenza, o l'installazione abusiva degli apparecchi da gioco, espone a conseguenze sanzionatorie e alla chiusura dell'attività. La licenza dell'articolo 86 si lega strettamente all'articolo 11 (requisiti soggettivi di onorabilità e buona condotta) e all'articolo 92 (cause ostative specifiche per i pubblici esercizi), che ne condizionano il rilascio; si coordina inoltre con l'articolo 100, che attribuisce al questore il potere di sospendere o revocare la licenza in caso di tumulti, disordini o quando l'esercizio diventi ritrovo di persone pericolose. Sul piano pratico, chi avvia un pubblico esercizio deve quindi verificare quali titoli siano richiesti dalla normativa di settore e dal Comune, accertare il possesso dei requisiti soggettivi e, ove pertinente, ottenere la licenza del questore o effettuare la comunicazione prescritta, mantenendo i locali sempre accessibili ai controlli di pubblica sicurezza.
Casi pratici
Caso 1: Apertura di un albergo e controllo di pubblica sicurezza
Tizio intende avviare un albergo con annessa attività di somministrazione di bevande agli ospiti. Oltre ai titoli comunali e ai requisiti igienico-sanitari, deve fare i conti con il regime di pubblica sicurezza dell'articolo 86: l'autorità verifica i requisiti soggettivi di onorabilità e affidabilità richiesti dagli articoli 11 e 92. Solo in presenza di tali requisiti l'attività può essere regolarmente esercitata; l'eventuale apertura in difetto del controllo di pubblica sicurezza espone Tizio alle conseguenze sanzionatorie previste.
Caso 2: Circolo privato che somministra alcolici ai soci
Caia gestisce un circolo ricreativo che serve vino e birra ai soli soci durante le serate. Pur non trattandosi di un esercizio aperto indiscriminatamente al pubblico, l'articolo 86 impone la comunicazione al questore e assoggetta l'attività ai poteri di controllo della pubblica sicurezza. Gli ufficiali e gli agenti possono quindi accedere ai locali e verificare la regolarità della somministrazione: la veste del circolo privato non sottrae Caia alla vigilanza dell'autorità.
Caso 3: Installazione di apparecchi da gioco senza licenza
Sempronio, titolare di un bar, installa alcuni apparecchi da intrattenimento dell'articolo 110, commi 6 e 7, senza acquisire la licenza richiesta per la loro installazione e gestione. La condotta viola l'articolo 86, che impone una licenza autonoma per la distribuzione, la gestione anche indiretta e l'installazione di tali apparecchi. Sempronio è esposto alle sanzioni e alla rimozione degli apparecchi, nell'ambito del sistema di controllo dell'intera filiera del gioco lecito.
Domande frequenti
Quali attività richiedono la licenza del questore prevista dall'articolo 86?
La licenza del questore è richiesta per alberghi (anche diurni), locande, pensioni, trattorie, osterie e in genere per gli esercizi in cui si vendono o consumano bevande, comprese le sale per biliardo e giochi leciti, gli stabilimenti di bagni e i locali di stallaggio. Il controllo è di pubblica sicurezza, distinto dai titoli commerciali e sanitari.
Un circolo privato che serve alcolici ai soli soci deve fare qualcosa?
Sì. Per la somministrazione di bevande alcoliche presso circoli privati o enti collettivi, anche ai soli soci, è necessaria la comunicazione al questore. Si applicano inoltre i medesimi poteri di controllo degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza previsti per gli esercizi aperti al pubblico.
La licenza dell'articolo 86 sostituisce le autorizzazioni comunali?
No. Il controllo di pubblica sicurezza dell'articolo 86 è autonomo rispetto ai titoli commerciali (SCIA o autorizzazione del Comune) e ai requisiti igienico-sanitari e professionali richiesti dalla disciplina del commercio. I due piani restano coordinati ma distinti.
Serve una licenza per installare apparecchi da gioco in un bar?
Sì. L'articolo 86 richiede la licenza per la produzione, l'importazione, la distribuzione, la gestione anche indiretta e l'installazione degli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, anche in esercizi pubblici e in aree aperte al pubblico o in circoli privati.
Quali requisiti soggettivi servono per ottenere la licenza?
Il rilascio della licenza è condizionato ai requisiti di onorabilità e buona condotta dell'articolo 11 e alle cause ostative specifiche per i pubblici esercizi dell'articolo 92. L'assenza di tali requisiti preclude o fa venir meno il titolo.
Il questore può sospendere la licenza di un pubblico esercizio?
Sì. In base all'articolo 100 del TULPS il questore può sospendere e, in caso di reiterazione, revocare la licenza dell'esercizio in cui siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pericolose o costituisca un pericolo per l'ordine pubblico.
Vedi anche