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Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • È vietato introdurre, installare o utilizzare abusivamente nei luoghi di pubblico spettacolo qualsiasi dispositivo per la registrazione, riproduzione o trasmissione di opere dell'ingegno ivi eseguite o diffuse.
  • Il concessionario o direttore del locale è obbligato ad affiggere cartelli ben visibili che avvertano il pubblico del divieto.
  • L'installazione di sistemi di videosorveglianza all'interno della sala è soggetta ad autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali, con vincoli stringenti di criptazione e conservazione dei dati.
  • I dati di videosorveglianza sono conservati per un massimo di 30 giorni con modalità sicure; decorso tale termine devono essere distrutti.
  • L'accesso alle registrazioni è riservato alla polizia giudiziaria e al pubblico ministero, escludendo qualsiasi uso da parte del gestore.
  • Restano ferme le norme speciali in materia di diritto d'autore (L. 633/1941 e D.Lgs. 68/2003 attuativo della direttiva Infosoc).

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 85-bis TULPS

R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

1. È vietato introdurre, installare o comunque utilizzare abusivamente nei luoghi di pubblico spettacolo, dispositivi od apparati che consentono la registrazione, la riproduzione, la trasmissione o comunque la fissazione su supporto audio, video od audiovideo, in tutto od in parte, delle opere dell'ingegno che vengono ivi realizzate o diffuse.

2. Il concessionario od il direttore del luogo di pubblico spettacolo deve dare avviso del divieto di cui al primo comma mediante affissione, all'interno del luogo ove avviene la rappresentazione, di un numero idoneo di cartelli che risultino ben visibili a tutto il pubblico. L'installazione di sistemi di videosorveglianza all'interno della sala destinata al pubblico spettacolo da parte dei soggetti di cui al periodo precedente deve essere autorizzata dal Garante per la protezione dei dati personali, nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 , anche con provvedimento di carattere generale ai sensi dell'articolo 2-quinquiesdecies del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 . In ogni caso, tale autorizzazione può essere concessa esclusivamente al fine di individuare chi abusivamente registra in locali di pubblico spettacolo, in tutto o in parte, un'opera cinematografica o audiovisiva, con le modalità di cui al comma 1, dandone avviso e comunicazione adeguata agli utenti. I dati acquisiti per effetto della citata autorizzazione sono criptati e conservati per un periodo massimo di trenta giorni, decorrenti dalla data della registrazione, con modalità atte a garantirne la sicurezza e la protezione da accessi abusivi. Decorso il termine di cui al periodo precedente i dati devono essere distrutti. L'accesso alle registrazioni dei sistemi di cui al presente comma è vietato, salva la loro acquisizione su iniziativa della polizia giudiziaria o del pubblico ministero .

3. Restano comunque ferme le norme poste a tutela dei diritti di autore, in conformità alle leggi speciali che regolamentano la materia.

Commento

Ratio e inserimento sistematico

L'articolo 85-bis è stato introdotto successivamente all'impianto originario del T.U.L.P.S. del 1931, in risposta al fenomeno della pirateria audiovisiva nei luoghi di spettacolo (cosiddetto «camcording»). La norma presidia, sul piano della pubblica sicurezza e dell'ordine pubblico, un interesse che trova la sua tutela primaria nel diritto d'autore, ma che l'inserimento nel T.U.L.P.S. riconduce anche alle funzioni di polizia amministrativa: il luogo di spettacolo pubblico, già soggetto a licenza ai sensi degli artt. 68 e seguenti del Testo Unico, vede ampliarsi gli obblighi del titolare della concessione al fine di prevenire illeciti ai danni degli autori e dei produttori.

Il divieto di registrazione abusiva (comma 1)

Il primo comma descrive la condotta vietata con ampiezza: sono proibite l'introduzione (il mero portare il dispositivo nel locale con finalità illecita), l'installazione e l'utilizzazione abusiva di qualsiasi apparato idoneo a captare, registrare, riprodurre o trasmettere le opere dell'ingegno eseguite o diffuse nel luogo di spettacolo. La locuzione «in tutto od in parte» estende il divieto anche alle registrazioni parziali, tipicamente gli estratti diffusi sui social network. La norma ha carattere preventivo: non richiede che la diffusione illecita sia avvenuta, essendo sufficiente l'utilizzo abusivo del dispositivo durante lo spettacolo.

Il termine «abusivamente» introduce un elemento di antigiuridicità specifica: sono consentite le riprese autorizzate dall'organizzatore, quelle dei media accreditati e le documentazioni per uso strettamente personale che non ledano i diritti degli aventi causa. Questa apertura richiede tuttavia prudenza: la linea di confine tra uso personale e diffusione illecita si è fatta molto sottile con i social network.

Obblighi informativi del gestore (comma 2, prima parte)

Il gestore o direttore del luogo di spettacolo è gravato da un obbligo positivo di informazione: deve affiggere all'interno della sala un numero di cartelli tale da essere ben visibili a tutto il pubblico. L'inadempimento di tale obbligo non esclude la responsabilità del singolo spettatore che registri abusivamente, ma può rilevare ai fini di una valutazione della diligenza del gestore nell'esercizio dell'attività soggetta a licenza. In sede di rinnovo o revoca della licenza ai sensi degli artt. 9 e 10 T.U.L.P.S., l'omessa affissione potrebbe costituire elemento di valutazione negativa da parte dell'autorità di pubblica sicurezza.

Videosorveglianza interna e protezione dei dati (comma 2, seconda parte)

La disposizione affronta il delicato equilibrio tra la necessità di individuare i responsabili di registrazioni abusive e la tutela della privacy degli spettatori. L'installazione di sistemi di videosorveglianza all'interno della sala richiede un'apposita autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali, rilasciabile anche mediante provvedimento generale ai sensi dell'art. 2-quinquiesdecies del D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy), nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

Il legislatore ha tipizzato le finalità: la videosorveglianza può essere autorizzata esclusivamente per identificare chi registra abusivamente opere cinematografiche o audiovisive. Ne deriva che il sistema non può essere utilizzato per finalità di sicurezza generica, sorveglianza comportamentale del pubblico o marketing, pena l'illiceità del trattamento.

Le garanzie tecnico-organizzative sono particolarmente stringenti: i dati devono essere criptati fin dall'acquisizione, conservati per un massimo di 30 giorni e poi obbligatoriamente distrutti. L'accesso è riservato esclusivamente alla polizia giudiziaria o al pubblico ministero nell'ambito di procedimenti penali; il gestore non può accedere in autonomia alle registrazioni, nemmeno per verificare se il dipendente abbia commesso un illecito. Questo regime è più restrittivo di quello ordinario della videosorveglianza aziendale, e riflette la natura di deroga eccezionale alla privacy degli spettatori.

Coordinamento con la normativa sul diritto d'autore

Il comma 3 opera un rinvio espresso alle leggi speciali in materia di diritto d'autore, sancendo che le tutele dell'art. 85-bis T.U.L.P.S. si aggiungono, senza sostituirle, a quelle previste dalla L. 633/1941 e dal D.Lgs. 68/2003. Dal punto di vista sanzionatorio, la condotta di registrazione abusiva nei luoghi di spettacolo può dunque dar luogo a una pluralità di illeciti concorrenti: la contravvenzione amministrativa ai sensi del T.U.L.P.S., l'illecito civile del diritto d'autore (responsabilità per danni), e, nei casi più gravi di duplicazione a fini commerciali, la responsabilità penale ex artt. 171-ter L. 633/1941.

Profili pratici e applicativi

Nella prassi, i gestori di cinema, teatri e sale concerti adempiono all'obbligo di affissione inserendo cartelli all'ingresso e sulle pareti della sala; frequente è anche la riproduzione del divieto sul biglietto di ingresso o su schermate proiettate prima dello spettacolo. La SIAE e le associazioni di categoria dei produttori cinematografici hanno promosso campagne informative coordinate con le questure per sensibilizzare il pubblico. In sede di ispezione da parte degli organi di pubblica sicurezza durante o dopo uno spettacolo, il possesso di dispositivi di registrazione attivi può costituire prova della violazione del comma 1, anche in assenza di file registrati se il dispositivo risulta in modalità di cattura.

Casi pratici

Caso 1: Registrazione di un film al cinema con smartphone

Tizio si reca in un multisala a vedere un film di recente uscita e, durante la proiezione, estrae lo smartphone e riprende per circa venti minuti, intenzionando di condividere gli estratti su un gruppo di messaggistica. Un addetto alla sicurezza lo notifica durante la proiezione e chiama la polizia. Tizio viene identificato e denunciato per violazione dell'art. 85-bis T.U.L.P.S. nonché per i reati previsti dalla L. 633/1941. Il film era ancora in distribuzione commerciale, il che aggrava il profilo del danno economico agli aventi diritto.

Caso 2: Installazione di telecamera nascosta da parte del gestore

Caia gestisce una sala teatrale e, senza richiedere alcuna autorizzazione al Garante Privacy, installa una telecamera a infrarossi puntata verso la platea per individuare autonomamente eventuali spettatori che registrino gli spettacoli. Durante un'ispezione della polizia postale, l'impianto viene scoperto. Caia risulta responsabile di trattamento illecito di dati personali ai sensi del GDPR e del Codice Privacy, nonché di violazione dell'art. 85-bis, secondo comma, T.U.L.P.S., che subordina l'installazione di tali sistemi all'autorizzazione del Garante e ne limita rigorosamente le finalità e l'accesso.

Caso 3: Concerto e gestione delle riprese autorizzate

Sempronio è il direttore di un venue che ospita concerti. Per una serata, l'organizzatore artistico ha concesso ai fan di scattare foto con smartphone ma non di registrare video. Sempronio fa affiggere cartelli che distinguono le due condotte. Uno spettatore viene fermato mentre registra un video durante l'esibizione. Sempronio ha adempiuto agli obblighi informativi; il suo personale chiede allo spettatore di interrompere la registrazione. Lo spettatore ottempera. La corretta gestione dell'obbligo di avviso da parte di Sempronio consente di definire in via amministrativa la situazione senza coinvolgimento delle forze dell'ordine.

Domande frequenti

L'art. 85-bis TULPS si applica anche ai concerti e agli spettacoli teatrali, o solo ai cinema?

La norma si applica a tutti i 'luoghi di pubblico spettacolo' senza distinzioni: cinema, teatri, sale concerti, arene, stadi per eventi culturali e qualsiasi altro luogo dove si eseguano o diffondano opere dell'ingegno dinanzi a un pubblico. La formula è intenzionalmente ampia.

Filmare con lo smartphone per pochi secondi per ricordare il momento costituisce violazione?

In linea di principio sì, se la ripresa riguarda l'opera protetta (la performance, il film, lo spettacolo). Il comma 1 vieta l'utilizzo abusivo 'in tutto od in parte', quindi anche gli estratti brevi. La risposta sanzionatoria concreta dipende dall'utilizzo successivo e dalla valutazione dell'autorità, ma la condotta è formalmente illecita.

Il gestore del locale può accedere alle riprese della telecamera di sorveglianza per verificare chi ha registrato abusivamente?

No. Il comma 2 dell'art. 85-bis riserva l'accesso alle registrazioni esclusivamente alla polizia giudiziaria e al pubblico ministero. Il gestore non può autonomamente consultare le immagini, nemmeno per tutelare i propri interessi o quelli dei titolari dei diritti. L'accesso abusivo configurerebbe un illecito autonomo.

Entro quanto tempo devono essere distrutti i dati della videosorveglianza?

I dati devono essere distrutti entro 30 giorni dalla data di registrazione. Questo termine è inderogabile e inferiore a quelli ordinariamente ammessi per la videosorveglianza nei luoghi di lavoro o nei locali commerciali, a riprova della natura eccezionale dell'autorizzazione.

Quali sanzioni rischiano gli spettatori che registrano abusivamente uno spettacolo?

L'art. 85-bis prevede una sanzione di natura amministrativa ai sensi del TULPS. In aggiunta, la L. 633/1941 sul diritto d'autore prevede specifiche fattispecie penali per la duplicazione abusiva a fini di lucro o di distribuzione, con pene anche detentive. Anche senza diffusione, la sola registrazione non autorizzata può fondare richieste di risarcimento civile da parte dei titolari dei diritti.

Il gestore deve fare qualcosa oltre ad affiggere i cartelli?

L'obbligo espressamente previsto dalla norma è la corretta affissione di cartelli visibili a tutto il pubblico. Non è previsto un obbligo di sorveglianza attiva, né quello di dotarsi di sistemi di rilevamento. Tuttavia, se il gestore vuole installare videosorveglianza interna per contrastare il fenomeno, deve preventivamente ottenere l'autorizzazione del Garante Privacy.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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