Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 79 TULPS
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 APRILE 1934, N. 653
Stesso numero, altri codici
- Art. 79 Cod. Amb. — obiettivo di qualità per specifica destinazione
- Art. 79 D.Lgs. 159/2011 — Verifiche fiscali, economiche e patrimoniali a carico di soggetti sottoposti a misure di prevenzione
- Art. 79 D.Lgs. 209/2005 — Partecipazioni assunte dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione
- Art. 79 D.Lgs. 42/2004 — Indennizzo
- Art. 79 CAD — Articolo abrogato
- Art. 79 Codice Civile: Effetti
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Commento
L'articolo 79 del TULPS (R.D. 773/1931) era dedicato al controllo di pubblica sicurezza sul lavoro notturno delle donne e dei minori (all'epoca definiti «fanciulli»). Nel sistema originario del Testo Unico, l'autorità di polizia esercitava una funzione di vigilanza trasversale su varie attività economiche, incluse quelle rilevanti per la protezione sociale dei soggetti più vulnerabili.
La norma è stata abrogata dalla L. 26 aprile 1934, n. 653, «Tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli», che ha introdotto una disciplina organica e specialistica, separando nettamente la materia dal perimetro del TULPS e affidandone la vigilanza agli ispettori del lavoro piuttosto che all'autorità di pubblica sicurezza. Si trattò di uno dei primi esempi di normativa protettiva del lavoro che si affrancava dal modello del controllo di polizia per assumere carattere più propriamente lavoristico.
La disciplina è stata successivamente evoluta con la L. 17 ottobre 1967, n. 977 sulla tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti, poi riformata dal D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345 (attuazione della direttiva 94/33/CE) e dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 262. Il divieto di lavoro notturno — inizialmente applicato anche alle lavoratrici adulte — è stato progressivamente rivisto in chiave di parità di genere, venendo limitato ai casi di tutela della maternità (D.Lgs. 151/2001) e delle esigenze fisiologiche del lavoratore notturno in senso lato (D.Lgs. 66/2003).