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Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • I portieri e custodi di case di abitazione, alberghi, magazzini, stabilimenti e uffici che non abbiano la qualità di guardia giurata devono essere iscritti in apposito registro presso l'autorità locale di PS.
  • L'iscrizione ha durata annuale ed è soggetta a rinnovo; è rifiutata o revocata a chi non risulti di buona condotta o sia privo di carta d'identità.
  • Il portiere o custode non iscritto è soggetto ad arresto da uno a tre mesi e ammenda da mille a cinquemila lire (pena oggi rivalutata).
  • Il datore di lavoro (proprietario, amministratore o responsabile dell'edificio) che impiega un portiere non iscritto è punito con l'ammenda da duemila a seimila lire.
  • La norma mira a garantire l'affidabilità delle figure di controllo degli accessi ai luoghi di vita quotidiana, prevenendo che soggetti con precedenti pericolosi ricoprano ruoli strategici.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 62 TULPS

R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

I portieri di case di abitazione o di albergo, i custodi di magazzini, stabilimenti di qualsiasi specie, uffici e simili, quando non rivestono la qualità di guardia particolare giurata, devono ottenere l'iscrizione in apposito registro presso l'autorità locale di pubblica sicurezza.

L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno. È rifiutata o revocata a chi non risulta di buona condotta od è sfornito della carta di identità.

Il contravventore all'obbligo stabilito dalla prima parte di questo articolo è punito con l'arresto da uno a tre mesi e con l'ammenda da lire mille a cinquemila.

I proprietari o gli amministratori delle case, alberghi, magazzini, stabilimenti o uffici sopra indicati, e coloro che ne rispondono a qualsiasi titolo, qualora adibiscano o tengano al servizio di portiere o custode chi non è iscritto nel registro dell'autorità locale di pubblica sicurezza, sono puniti con l'ammenda da lire duemila a seimila.

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Commento

Ratio e funzione di sicurezza pubblica

L'articolo 62 TULPS è espressione del sistema di controllo preventivo delle persone addette alla sorveglianza degli accessi che caratterizza l'impianto del Testo Unico del 1931. Il portiere e il custode ricoprono, per definizione, un ruolo di controllo sui flussi di ingresso e uscita di edifici abitativi, commerciali e produttivi; l'ordinamento ha ritenuto necessario assoggettarli a un regime di previa verifica dell'affidabilità personale, analogo per molti aspetti a quello previsto per le guardie particolari giurate, con la differenza che queste ultime sono disciplinate dagli artt. 133 e ss. TULPS e non dall'art. 62.

La norma non istituisce una licenza professionale in senso stretto, ma un registro amministrativo di controllo tenuto dall'autorità locale di PS (Questura o Commissariato). L'iscrizione non presuppone esami o titoli professionali, ma si basa su requisiti di condotta e di identificazione personale.

Ambito soggettivo

La disposizione si applica ai portieri e custodi di: case di abitazione, alberghi, magazzini, stabilimenti di qualsiasi specie, uffici e strutture similari. L'elencazione è esemplificativa e comprende qualsiasi struttura che abbia un accesso controllato. Sono espressamente escluse le guardie particolari giurate, soggette a un regime autorizzatorio più rigoroso ai sensi degli artt. 133-141 TULPS.

Non rientrano nell'obbligo i soggetti che svolgono funzioni di vigilanza in senso lato senza essere inquadrabili come portieri o custodi (es. addetti alla reception in senso meramente informativo, senza funzioni di controllo degli accessi); tuttavia, nella prassi, le autorità di PS tendono a interpretare la nozione in senso estensivo ogniqualvolta il soggetto abbia materialmente il compito di aprire o chiudere accessi.

Requisiti e procedura di iscrizione

L'iscrizione è rifiutata o revocata in presenza di due condizioni ostative: (a) la mancanza di buona condotta, valutazione discrezionale dell'autorità di PS che tiene conto di precedenti penali, misure di prevenzione, segnalazioni di polizia e, in generale, elementi che facciano dubitare dell'affidabilità della persona; (b) la mancanza della carta di identità, che funge da presupposto minimo di identificazione certa del soggetto.

L'iscrizione ha durata annuale e deve essere rinnovata; il mancato rinnovo equivale all'assenza di iscrizione, con le conseguenti responsabilità penali tanto in capo al lavoratore quanto al datore di lavoro.

Profili sanzionatori

L'articolo 62 prevede due distinte fattispecie contravvenzionali. La prima colpisce il portiere o custode che esercita la funzione senza essere iscritto nel registro: arresto da uno a tre mesi e ammenda da lire mille a cinquemila. Si tratta di una contravvenzione di natura permanente, che si perfeziona e si protrae per tutta la durata dell'esercizio abusivo della funzione.

La seconda colpisce il datore di lavoro — proprietario, amministratore o chiunque risponda a qualsiasi titolo dell'edificio o struttura — che adibisce al servizio di portiere o custode un soggetto non iscritto: ammenda da lire duemila a seimila. Questa fattispecie non richiede il dolo specifico; è sufficiente la consapevolezza di impiegare una persona priva di iscrizione.

Le sanzioni pecuniarie in lire sono state rivalutate secondo le disposizioni di conversione in euro; la rilevanza pratica delle contravvenzioni risiede oggi soprattutto nelle sanzioni accessorie (segnalazioni agli uffici del lavoro, eventuali revoche di autorizzazioni correlate) e nel potere di diffida dell'autorità di PS.

Rapporti con altre norme

L'articolo 62 va coordinato con: (a) l'art. 61, che disciplina gli obblighi di chiusura notturna degli accessi e presuppone implicitamente la presenza di un custode; (b) gli artt. 133-141 TULPS, che regolano le guardie particolari giurate e costituiscono la disciplina più rigorosa della vigilanza privata; (c) il D.Lgs. 81/2008 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, applicabile anche ai custodi di edifici produttivi e commerciali; (d) le norme contrattuali dei CCNL di categoria (portieri di condominio, addetti alla vigilanza non armata) che definiscono orari, mansioni e obblighi formativi.

Con l'evoluzione tecnologica e la diffusione di sistemi di controllo degli accessi elettronico, la figura del portiere fisico si è rarefatta nei condomini, ma l'obbligo di iscrizione conserva piena applicabilità per alberghi, strutture ricettive, complessi industriali e sedi istituzionali che mantengano personale addetto ai varchi.

Attualità della norma

Nonostante l'origine storica della disposizione, i Questori continuano a tenere i registri ex art. 62 TULPS nelle città di maggiori dimensioni. Il rinnovo annuale è divenuto in talune realtà un adempimento pro forma, ma le autorità di PS mantengono il potere di rifiutare o revocare l'iscrizione in presenza di elementi ostativi sopravvenuti, con effetti immediati sulla continuità del rapporto di lavoro.

Casi pratici

Caso 1: Portiere condominiale non iscritto: contestazione al datore

L'amministratore condominiale Tizio assume Sempronio come portiere di un grande condominio residenziale. Ignaro dell'obbligo, Tizio non procede all'iscrizione di Sempronio nel registro dell'autorità di PS. Durante un controllo amministrativo della Questura, la mancanza viene rilevata. Sempronio viene denunciato per la contravvenzione di esercizio abusivo della funzione di portiere (arresto fino a tre mesi in astratto); Tizio, in qualità di amministratore responsabile, viene contestato per la distinta fattispecie prevista dal secondo comma dell'art. 62, con applicazione dell'ammenda. L'autorità di PS concede un termine per regolarizzare la posizione di Sempronio prima che si proceda al deferimento formale.

Caso 2: Revoca dell'iscrizione per sopravvenuti precedenti penali

Caia lavora da tre anni come custode di un magazzino commerciale ed è regolarmente iscritta nel registro dell'autorità locale di PS. Nel corso dell'anno viene condannata in via definitiva per furto aggravato. La Questura, venuta a conoscenza della condanna tramite i flussi informativi del casellario, avvia il procedimento di revoca dell'iscrizione per difetto sopravvenuto del requisito di buona condotta. Caia viene convocata per essere ascoltata, presenta memorie difensive, ma l'autorità conferma la revoca. Il datore di lavoro viene informato e deve procedere alla sospensione di Caia dalle funzioni di custodia fino alla eventuale riabilitazione.

Caso 3: Addetto alla reception di un albergo e ambito di applicazione

Sempronio gestisce un albergo di medie dimensioni e assume Tizio come addetto alla reception notturna, con il compito di aprire la porta principale ai clienti di ritorno e di impedire l'accesso agli estranei. Un'ispezione della Polizia solleva il dubbio se Tizio rientri nella figura del «portiere» ex art. 62 TULPS e debba quindi essere iscritto nel registro. Sempronio consulta il proprio legale, che conferma che il controllo degli accessi notturni rientra nelle funzioni tipiche del portiere ai sensi del TULPS, anche se il contratto di lavoro usa la denominazione «receptionist». Sempronio provvede tempestivamente all'iscrizione di Tizio, evitando la contestazione della contravvenzione.

Domande frequenti

Chi deve iscriversi nel registro ex art. 62 TULPS?

I portieri e custodi di case di abitazione, alberghi, magazzini, stabilimenti e uffici che non abbiano la qualità di guardia particolare giurata. L'obbligo riguarda il lavoratore, ma la responsabilità per l'inadempimento ricade anche sul datore di lavoro.

Con quale frequenza va rinnovata l'iscrizione?

L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno. Il mancato rinnovo equivale all'assenza di iscrizione e può dare origine a contestazioni sia a carico del portiere sia a carico del datore di lavoro.

Quali documenti occorrono per l'iscrizione?

La norma richiede come minimo la carta d'identità. In pratica le Questure possono richiedere ulteriore documentazione attestante la buona condotta, quali certificati penali o del casellario giudiziario.

Cosa comporta la revoca dell'iscrizione per il rapporto di lavoro?

La revoca dell'iscrizione non determina automaticamente la risoluzione del contratto di lavoro, ma rende il dipendente inidoneo all'esercizio delle funzioni di portiere o custode; il datore di lavoro è tenuto a sospenderlo da tali mansioni, potendo eventualmente adibire il lavoratore ad altre funzioni compatibili.

La norma si applica anche ai custodi dei condomini?

Sì, la disposizione si applica ai portieri di case di abitazione, categoria che ricomprende i custodi condominiali. L'amministratore condominiale risponde in qualità di soggetto che risponde dell'edificio a qualsiasi titolo.

Qual è la differenza tra portiere ex art. 62 e guardia particolare giurata?

Le guardie particolari giurate sono disciplinate dagli artt. 133-141 TULPS, hanno specifica formazione, porto d'armi facoltativo e operano in forza di una licenza prefettizia. I portieri ex art. 62 sono figure di sorveglianza non armata, soggette al solo registro di PS, senza requisiti formativi particolari.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.