← Torna a TULPS — Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931)
Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 22 TULPS disciplina la procedura di scioglimento di riunioni pubbliche e assembramenti: prima di procedere allo scioglimento, le persone riunite devono essere invitate a disciogliersi dall'autorità competente.
  • L'invito a disciogliersi è rivolto dagli ufficiali di pubblica sicurezza o, in loro assenza, dagli ufficiali o sottufficiali dei Carabinieri, assicurando così la continuità dell'intervento anche quando la Polizia di Stato non sia presente sul posto.
  • La norma introduce un passaggio procedurale obbligatorio che precede lo scioglimento coattivo, garantendo ai partecipanti alla riunione la possibilità di conformarsi spontaneamente all'ordine dell'autorità prima che si proceda con la forza.
  • Il rispetto della procedura ex art. 22 è rilevante sia sul piano della legittimità dell'intervento delle forze dell'ordine sia ai fini della configurabilità dei reati a carico di chi non ottempera all'invito a disciogliersi.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 22 TULPS

R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

Quando, nei casi preveduti dagli articoli precedenti, occorre disciogliere una riunione pubblica od un assembramento in luogo pubblico od aperto al pubblico, le persone riunite od assembrate sono invitate a disciogliersi dagli ufficiali di pubblica sicurezza o, in loro assenza, dagli ufficiali o dai sottufficiali dei carabinieri Reali.

Commento

Ratio e funzione procedurale della norma

L'art. 22 TULPS svolge una funzione essenzialmente procedurale: stabilisce le modalità con cui deve avvenire lo scioglimento delle riunioni nei casi previsti dagli articoli precedenti (artt. 20 e 21). La norma non attribuisce autonomamente il potere di scioglimento — che presuppone i presupposti sostanziali fissati dall'art. 20 — ma ne disciplina l'esercizio, imponendo un passaggio intermediario tra il mero accertamento della situazione illecita e l'intervento coattivo.

La ratio è duplice. In primo luogo, garantisce ai partecipanti alla riunione la possibilità di ottemperare spontaneamente prima che si renda necessario l'intervento coattivo delle forze dell'ordine: l'invito a disciogliersi è un presupposto procedurale che dà ai presenti un'ultima opportunità di legalizzare la propria posizione. In secondo luogo, l'invito formale è rilevante sul piano penale: solo a seguito del previo invito rimasto inevaso si integra la fattispecie dell'inosservanza del provvedimento dell'autorità ai sensi dell'art. 650 c.p. o delle più gravi fattispecie di resistenza (art. 337 c.p.).

I soggetti competenti a rivolgere l'invito

La norma individua due categorie di soggetti abilitati a rivolgere l'invito, in ordine di preferenza. In via principale, l'invito compete agli ufficiali di pubblica sicurezza, ossia ai funzionari della Polizia di Stato che rivestono tale qualifica ai sensi della normativa sull'ordinamento della polizia. In via sussidiaria — «in loro assenza» — la competenza si sposta sugli ufficiali o sottufficiali dei Carabinieri, che in forza della loro qualità di ufficiali di polizia giudiziaria e di polizia di sicurezza possono esercitare i relativi poteri anche in assenza della Polizia di Stato.

Il riferimento ai «sottufficiali dei Carabinieri» (il testo originale parla di «Carabinieri Reali», risalendo al 1931, termine oggi corrispondente all'Arma dei Carabinieri) amplia il novero dei soggetti abilitati: non solo gli ufficiali ma anche i sottufficiali dell'Arma possono procedere all'invito, garantendo così la capillarità dell'intervento sul territorio, dove spesso le stazioni dei Carabinieri coprono aree in cui la Polizia di Stato non è immediatamente disponibile.

La forma e le modalità dell'invito

La norma non specifica la forma dell'invito a disciogliersi: può essere verbale, mediante altoparlante, mediante megafono o con altri mezzi idonei a portare l'invito a conoscenza della massa dei presenti. L'essenziale è che l'invito sia percepibile da coloro ai quali è rivolto. Nella prassi, l'invito è spesso accompagnato dall'indicazione del tempo entro cui i presenti devono disperdersi, ancorché il TULPS non stabilisca un termine minimo. Il termine deve comunque essere congruo rispetto alle circostanze, per non svuotare di contenuto il passaggio procedurale garantito dall'art. 22.

Le conseguenze dell'inottemperanza

Chi non ottempera all'invito a disciogliersi si espone a conseguenze di natura sia amministrativa sia penale. Sul piano penale, la condotta di chi persiste nell'assembramento dopo l'invito a disciogliersi può integrare la contravvenzione di cui all'art. 650 c.p. (inosservanza dei provvedimenti dell'autorità) o, se accompagnata da resistenza attiva alle forze dell'ordine, i reati di cui agli artt. 336 e 337 c.p. L'accertamento penale richiede che l'invito sia stato regolarmente notificato ai presenti e che il soggetto abbia avuto la possibilità concreta di conformarsi.

Scioglimento coattivo e uso della forza

A seguito dell'invito rimasto inevaso, le forze dell'ordine possono procedere allo scioglimento coattivo, utilizzando i mezzi previsti dalla normativa sull'ordine pubblico. L'impiego della forza deve rispettare i principi di proporzionalità e necessità: è ammesso solo nella misura strettamente indispensabile per ottenere lo scioglimento, e non può essere diretto a ledere la libertà personale dei partecipanti se non nei casi in cui si proceda a fermo o arresto per specifiche condotte illecite. La prassi operativa delle forze dell'ordine in materia di gestione dell'ordine pubblico prevede protocolli dettagliati per lo scioglimento, che tengono conto della tutela della incolumità sia degli agenti sia dei manifestanti.

Rapporti con l'art. 20 e con l'art. 21 TULPS

L'art. 22 si raccorda con gli artt. 20 e 21: mentre l'art. 20 stabilisce quando è possibile sciogliere una riunione e l'art. 21 specifica una categoria di comportamenti che integrano il presupposto sedizioso, l'art. 22 disciplina il come — la procedura da seguire. Il rispetto dell'art. 22 è condizione di legittimità dell'intervento: uno scioglimento avvenuto senza il previo invito a disciogliersi potrebbe essere contestato come illegittimo, con conseguenti riflessi sulla responsabilità dell'autorità procedente e sulla configurabilità dei reati a carico dei partecipanti.

Domande frequenti

Lo scioglimento di una riunione può avvenire senza il previo invito a disciogliersi?

In linea di principio no: l'art. 22 TULPS prevede che le persone riunite siano prima invitate a disciogliersi. Solo se l'urgenza della situazione o la violenza in atto rendesse impraticabile qualsiasi preavviso, le forze dell'ordine potrebbero procedere allo scioglimento immediato, documentando le ragioni dell'urgenza.

Chi può rivolgere l'invito a disciogliersi?

In via principale, gli ufficiali di pubblica sicurezza (Polizia di Stato). In loro assenza, gli ufficiali o i sottufficiali dei Carabinieri. La norma assicura così la continuità operativa anche in aree non coperte dalla Polizia di Stato.

L'invito a disciogliersi deve essere in forma scritta?

No. La norma non prevede requisiti formali specifici. L'invito può essere verbale, mediante megafono o altoparlante, purché sia percepibile dai presenti e documentato nel verbale di intervento delle forze dell'ordine per le successive verifiche.

Cosa rischia chi non ottempera all'invito a disciogliersi?

Chi non si conforma all'invito commette la contravvenzione prevista dall'art. 650 c.p. (inosservanza dei provvedimenti dell'autorità). Se oppone resistenza attiva agli agenti, può rispondere del più grave reato di resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 c.p.

Il mancato rispetto della procedura dell'art. 22 TULPS da parte delle forze dell'ordine ha conseguenze?

Sì. Lo scioglimento avvenuto senza il previo invito a disciogliersi può essere contestato come illegittimo in sede giurisdizionale. Ciò può avere riflessi sulla responsabilità dell'autorità e può far venir meno il presupposto per la contestazione dei reati a carico dei partecipanti.

L'art. 22 TULPS si applica anche agli assembramenti spontanei, non solo alle riunioni organizzate?

Sì. La norma si applica sia alle riunioni organizzate sia agli assembramenti spontanei in luogo pubblico o aperto al pubblico, come indicato dal riferimento ad entrambe le categorie ('persone riunite od assembrate').

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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