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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1035 c.c. – Attraversamento di acquedotti

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Chi vuol condurre l’acqua per il fondo altrui può attraversare al disopra o al disotto gli acquedotti preesistenti, appartengano essi al proprietario del fondo o ad altri, purché esegua le opere necessarie a impedire ogni danno o alterazione degli acquedotti stessi.

In sintesi

  • Chi conduce acque sul fondo altrui può attraversare, sopra o sotto, gli acquedotti già esistenti senza interromperne il funzionamento.
  • L'attraversamento è ammesso a prescindere dalla titolarità dell'acquedotto, sia che appartenga al proprietario del fondo servente sia a un terzo.
  • Resta a carico di chi attraversa l'obbligo di eseguire le opere necessarie a prevenire qualunque danno o alterazione del manufatto preesistente.
  • La norma facilita lo sfruttamento delle risorse idriche evitando che acquedotti preesistenti impediscano nuove condotte, purché compatibili tecnicamente.
  • L'attraversamento si distingue dall'immissione: non sussiste confusione di acque, ma soltanto un passaggio fisico in piani diversi.
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Una facoltà tecnica al servizio della servitù di acquedotto

L'articolo 1035 c.c. integra la disciplina della servitù coattiva di acquedotto con una previsione di natura tecnica che agevola la realizzazione di nuove condotte idriche. La norma riconosce a chi vuole condurre acque per il fondo altrui la facoltà di attraversare, sia al di sopra che al di sotto, gli acquedotti già esistenti. È una regola di coordinamento tra opere idrauliche che mira a evitare l'eccessiva rigidità del sistema dominicale: la presenza di un acquedotto preesistente non costituisce, di per sé, un ostacolo alla costituzione di una nuova servitù di passaggio delle acque.

L'indifferenza della titolarità dell'acquedotto preesistente

Il legislatore precisa che la facoltà di attraversamento sussiste tanto verso gli acquedotti del proprietario del fondo servente quanto verso quelli appartenenti a terzi. La scelta è coerente con la logica sistematica della servitù coattiva di acquedotto: la finalità di pubblico interesse legata alla razionale utilizzazione delle risorse idriche prevale sulla titolarità dei manufatti intermedi. In pratica, se il fondo di Tizio è attraversato da un acquedotto di proprietà di Caio, e Sempronio ottiene il diritto di condurre acque per il fondo di Tizio, Sempronio potrà attraversare anche l'acquedotto di Caio, nel rispetto delle cautele tecniche imposte dalla norma.

L'obbligo di esecuzione a regola d'arte

Il cuore della disposizione è l'obbligo, posto a carico di chi esercita la facoltà, di eseguire tutte le opere necessarie a evitare danni o alterazioni dell'acquedotto attraversato. Si tratta di un onere tecnico e patrimoniale di rilievo: la nuova condotta deve essere progettata e realizzata in modo da non compromettere la portata, la tenuta strutturale, la qualità delle acque e l'agibilità per la manutenzione dell'opera preesistente. Sotto il profilo applicativo, ciò comporta la predisposizione di sifoni, ponti-canale, tubazioni in pressione o altre soluzioni ingegneristiche idonee, da concordare con il titolare dell'acquedotto attraversato e da supportare con idonea documentazione progettuale.

Differenza rispetto all'immissione di acque

L'attraversamento previsto dall'articolo 1035 va tenuto distinto dall'immissione nell'acquedotto preesistente disciplinata dall'articolo precedente. Nell'attraversamento le acque viaggiano in canali separati, su piani diversi, senza mescolarsi; nell'immissione, al contrario, vi è confluenza fisica nello stesso manufatto. Da questa distinzione discendono regimi giuridici diversi: l'attraversamento è un diritto del titolare della servitù di acquedotto, mentre l'immissione richiede il consenso del proprietario del fondo servente che ne abbia interesse, con corresponsione di apposita indennità.

Profili operativi

Sul piano pratico, l'esercizio della facoltà di attraversamento richiede un'attenta pianificazione progettuale. È opportuno acquisire i dati tecnici dell'acquedotto preesistente, valutare le interferenze idrauliche e strutturali, predisporre un capitolato delle opere e formalizzare gli accordi con i titolari delle opere interessate. Eventuali danni cagionati all'acquedotto preesistente in fase di realizzazione o di esercizio comportano la piena responsabilità di chi ha esercitato la facoltà, tenuto al ripristino e al risarcimento secondo le regole generali della responsabilità aquiliana.

Manutenzione e responsabilità nel tempo

Un aspetto frequentemente trascurato in fase di costituzione della servitù è la disciplina della manutenzione delle opere di attraversamento nel tempo. La nuova condotta, sia che passi sopra l'acquedotto preesistente con un manufatto sospeso, sia che lo sottopassi in subalveo, richiede ispezioni periodiche, interventi di pulizia e, talora, sostituzioni strutturali. È buona prassi prevedere espressamente, già nell'atto costitutivo, la ripartizione degli oneri manutentivi tra titolare della nuova servitù e proprietario dell'acquedotto attraversato, includendo gli obblighi di accesso reciproco per gli interventi e i tempi di preavviso. In assenza di accordi, opereranno le regole generali della responsabilità per cose in custodia e i principi di buona fede nell'esercizio del diritto reale, con prevedibile conflittualità.

Domande frequenti

Il nuovo acquedotto coattivo può passare sopra o sotto un canale già esistente sul fondo servente?

Sì. L'art. 1035 c.c. consente espressamente l'attraversamento di acquedotti preesistenti sopra o sotto, sia di proprietà del fondo servente sia di terzi. Il titolare del nuovo acquedotto deve però costruire le opere necessarie a impedire ogni danno o alterazione degli acquedotti attraversati, senza possibilità di mescolare le acque (vietato dall'art. 1034 c.c.).

Cosa deve costruire il titolare del nuovo acquedotto per attraversare un canale preesistente?

Deve costruire le opere tecnicamente necessarie per l'incrocio senza danni: se passa sopra, un ponte-canale adeguato alla portata; se passa sotto, un sifone o una galleria che impedisca interferenze strutturali con il canale superiore. Le opere devono garantire che le acque non si mescolino e che la struttura degli acquedotti preesistenti non sia indebolita o alterata.

Chi paga le opere di protezione degli acquedotti attraversati?

Il titolare del nuovo acquedotto, in base al principio dell'art. 1069 c.c. (spese per le opere della servitù a carico del fondo dominante). L'art. 1035 c.c. conferma questa ripartizione: è il titolare del nuovo acquedotto che deve costruire le opere di incrocio senza oneri per il proprietario del fondo servente o per i terzi titolari degli acquedotti preesistenti.

Se dopo la costruzione dell'incrocio si verificano danni all'acquedotto preesistente, chi ne risponde?

Il titolare del nuovo acquedotto, sulla base delle norme generali della responsabilità civile (art. 2043 c.c.). L'obbligo di non arrecare danno non è limitato alla fase costruttiva ma permane per tutta la durata della coesistenza degli acquedotti incrociati. Il titolare deve monitorare l'incrocio e intervenire se emergono rischi di danno per gli acquedotti preesistenti.

Qual è la differenza tra l'attraversamento disciplinato dall'art. 1035 e il divieto dell'art. 1034?

L'art. 1034 vieta la comistione di acque: il titolare non può far scorrere le sue acque nel canale altrui mescolandole con le acque già presenti. L'art. 1035 consente invece l'incrocio fisico degli acquedotti (uno sopra o sotto l'altro), purché le acque restino separate e non si arrechino danni strutturali agli acquedotti preesistenti. Sono due problemi distinti: coesistenza idraulica vs. separazione strutturale.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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