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Il CCNL Pubblici Esercizi recepisce la disciplina legale di maternità e paternità (D.Lgs. 151/2001) e aggiunge integrazioni datoriali. Il congedo obbligatorio di maternità dura 5 mesi retribuiti all’80% dall’INPS, con integrazione contrattuale al 100%. Il congedo parentale facoltativo può essere fruito fino al 12° anno di vita del figlio.
Tabella riepilogativa
| Istituto | Durata | Indennità INPS | Integrazione CCNL |
|---|---|---|---|
| Congedo obbligatorio di maternità | 5 mesi (2+3 o 1+4) | 80% della retribuzione | Integrazione al 100% |
| Congedo obbligatorio di paternità | 10 giorni (2024) | 100% della retribuzione | — |
| Congedo parentale (ex facoltativo) | Fino a 6 mesi per genitore (max 11 mesi totali) | 80% per i primi 3 mesi (2024); 30% per i restanti | Nessuna integrazione CCNL standard |
| Permessi allattamento (L. 151/2001) | 1 ora/giorno (o 2 ore se lavora più di 6 ore) fino al 1° anno | 100% a carico INPS | — |
| Congedo per malattia figlio (fino a 3 anni) | Illimitato entro i 3 anni | Indennità INPS (80%) | Nessuna integrazione |
Congedo obbligatorio di maternità
Il congedo obbligatorio di maternità dura 5 mesi e si distribuisce tipicamente nelle ultime 2 settimane prima del parto e nei 3 mesi successivi (regime ordinario). In alternativa, la lavoratrice può optare per il regime “flessibile” (1 mese pre-parto + 4 mesi post-parto), subordinato a certificazione medica che attesti la compatibilità dell’attività lavorativa con la gravidanza avanzata.
L’indennità INPS è pari all’80% della retribuzione media giornaliera degli ultimi 12 mesi. Il CCNL Pubblici Esercizi prevede l’integrazione datoriale fino al 100% della retribuzione normale per l’intero periodo del congedo obbligatorio, a carico del datore.
Durante il congedo, la lavoratrice non può essere licenziata (art. 54 D.Lgs. 151/2001). La tutela decorre dall’inizio della gravidanza fino al compimento del primo anno di vita del bambino.
Congedo obbligatorio di paternità
Il congedo obbligatorio di paternità è stato progressivamente esteso dalla legge di bilancio 2022. Per il 2024 e il 2025 è pari a 10 giorni lavorativi da fruire entro i 5 mesi dalla nascita del figlio (o dall’adozione). È retribuito al 100% dall’INPS, senza necessità di integrazione datoriale.
Il padre lavoratore dipendente può fruire di un ulteriore giorno facoltativo in sostituzione della madre (che rinuncia a un giorno del proprio congedo obbligatorio). Il congedo di paternità è un diritto autonomo e non dipende dalla fruizione del congedo materno.
Congedo parentale facoltativo e recenti riforme
Il congedo parentale (ex congedo facoltativo) è disciplinato dagli artt. 32-46 D.Lgs. 151/2001, modificato dal D.Lgs. 105/2022 (Direttiva UE conciliazione vita-lavoro). Ciascun genitore ha diritto a un periodo massimo di 6 mesi di congedo parentale, fino al 12° anno di vita del figlio, con un limite complessivo di 11 mesi per entrambi i genitori.
A seguito delle riforme del 2023-2024, l’indennità INPS per i primi 3 mesi è salita all’80% della retribuzione (per un genitore, non trasferibili); per ulteriori 3 mesi è al 30%. I mesi restanti (fino a 6) sono senza indennità se non previsto da accordi aziendali.
Il CCNL Pubblici Esercizi non prevede integrazioni datoriali standard per il congedo parentale facoltativo, ma alcune realtà di maggiori dimensioni (grandi catene, ristorazione collettiva) possono prevedere integrazioni attraverso la contrattazione di secondo livello.
Tutele in gravidanza nel settore della ristorazione
Il settore dei Pubblici Esercizi comporta attività a rischio per le lavoratrici in gravidanza: esposizione al calore (cucina), sollevamento di carichi (casse, vassoi), postura eretta prolungata, esposizione a fumi e odori. Il datore ha l’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi specifica per le lavoratrici in stato di gravidanza e, se necessario, adibire la lavoratrice a mansioni diverse o meno rischiose (art. 7 D.Lgs. 151/2001).
Se non è possibile la modifica delle mansioni, la lavoratrice ha diritto all’interdizione anticipata dal lavoro, su richiesta al competente Ispettorato del Lavoro, con corresponsione dell’indennità di maternità per il periodo di interdizione. Questo strumento è particolarmente rilevante per cuoche e cameriere.
Casi pratici
Domande frequenti
L'indennità di maternità è integrata al 100% nel CCNL Pubblici Esercizi?
Quanti giorni spettano al padre nel 2025?
Il congedo parentale riduce la retribuzione?
Una cuoca in gravidanza può essere allontanata dalla cucina?
Il congedo di maternità si computa ai fini del TFR?
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Pubblici Esercizi e Ristorazione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Domande frequenti
L'indennità di maternità è integrata al 100% nel CCNL Pubblici Esercizi?
Sì. Il CCNL prevede l'integrazione datoriale fino al 100% della retribuzione normale per il congedo obbligatorio di maternità (5 mesi). L'INPS eroga l'80%; il datore integra il restante 20%.
Quanti giorni spettano al padre nel 2025?
Il congedo obbligatorio di paternità è di 10 giorni lavorativi (confermato per il 2024 e 2025), retribuiti al 100% dall'INPS. Va fruito entro 5 mesi dalla nascita del figlio, non necessariamente continuativamente.
Il congedo parentale riduce la retribuzione?
Durante i primi 3 mesi (non trasferibili, per un genitore) l'INPS eroga l'80% della retribuzione. Per i successivi 3 mesi si scende al 30%. Il CCNL Pubblici Esercizi non prevede integrazione datoriale standard per il congedo parentale facoltativo.
Una cuoca in gravidanza può essere allontanata dalla cucina?
Non allontanata, ma riassegnata a mansioni compatibili. Se non è possibile la riassegnazione, può ottenere l'interdizione anticipata dal lavoro tramite istanza all'ITL, con indennità di maternità dall'INPS per il periodo di interdizione anticipata.
Il congedo di maternità si computa ai fini del TFR?
Sì. Il periodo di congedo obbligatorio di maternità è computato per intero ai fini del TFR, degli scatti di anzianità e della maturazione delle ferie e del ROL. È equiparato a servizio attivo.
Vedi anche