Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Legno e Arredamento

In sintesi

Il CCNL Legno e Arredamento prevede scatti di anzianità biennali (ogni 2 anni) fino a un massimo di 5 scatti, per un importo che varia da circa 14 € (operaio comune) a circa 28 € mensili lordi per scatto (impiegati direttivi). La tredicesima mensilità è corrisposta entro il 15 dicembre. Non è prevista una quattordicesima nazionale, salvo accordi integrativi territoriali o aziendali.

Dati contrattuali

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Parti firmatarie
FederlegnoArredo (Confindustria) · Fillea-CGIL · Filca-CISL · Feneal-UIL
Ultimo rinnovo
Accordo di rinnovo 2023-2026 (testo consolidato in vigore)
Vigenza
Fino al 31 dicembre 2026
Platea
~150.000 (industria del legno, mobile, arredamento)

Tabella riepilogativa

Scatti di anzianità biennali – CCNL Legno e Arredamento (importi indicativi per scatto)
Categoria Importo per scatto (mensile lordo) Numero massimo scatti Massimo cumulabile
Operaio comune (OC) ~ 14 € 5 ~ 70 € mensili
Operaio qualificato (OQ1/OQ2) ~ 17-19 € 5 ~ 85-95 € mensili
Operaio specializzato (OS) ~ 21 € 5 ~ 105 € mensili
Impiegato A2 ~ 22 € 5 ~ 110 € mensili
Impiegato A1 ~ 25 € 5 ~ 125 € mensili
Impiegato direttivo / Quadro ~ 28 € 5 ~ 140 € mensili

Importi indicativi; verificare il testo CCNL aggiornato e gli eventuali adeguamenti al rinnovo 2023-2026. Gli scatti si computano in tredicesima e TFR.

Gli scatti di anzianità: maturazione e assorbimento

Nel CCNL Legno e Arredamento gli scatti di anzianità maturano ogni due anni di servizio continuativo presso lo stesso datore di lavoro. Il massimo è fissato in 5 scatti, il che significa che il monte massimo si raggiunge dopo 10 anni di anzianità aziendale (5 scatti × 2 anni).

L’importo per scatto è differenziato per categoria e viene rivalutato occasionalmente dai rinnovi contrattuali. Gli scatti maturano al raggiungimento del biennio e decorrono dal primo del mese successivo alla data di maturazione.

Gli scatti di anzianità sono non assorbibili: non possono essere compensati con aumenti individuali successivi, superminimi o premi. Costituiscono diritto acquisito del lavoratore e si aggiungono invariabilmente alla retribuzione base.

La tredicesima mensilità

La tredicesima mensilità (gratifica natalizia) è corrisposta entro il 15 dicembre di ogni anno. L’importo è pari alla retribuzione mensile ordinaria lorda, comprensiva di paga base, contingenza, EDR e scatti di anzianità, ma escluse le voci variabili (straordinari, premi occasionali, indennità una tantum).

Per i lavoratori assunti nel corso dell’anno, la tredicesima è proporzionale ai mesi interi di servizio (1/12 per ogni mese intero). La stessa proporzione si applica in caso di cessazione del rapporto nel corso dell’anno: il residuo di tredicesima viene liquidato insieme al TFR nella busta paga di uscita.

La tredicesima è imponibile IRPEF nella misura ordinaria (non è soggetta a tassazione separata, a differenza del TFR). Concorre alla base di calcolo del TFR? No: l’art. 2120 c.c. la esclude esplicitamente dalla retribuzione utile per il TFR.

La quattordicesima: presenza nei contratti integrativi

Il CCNL Legno e Arredamento nazionale non prevede una quattordicesima mensilità come istituto generale. Tuttavia, diversi contratti integrativi territoriali o aziendali nei principali distretti del mobile hanno introdotto una somma aggiuntiva annuale:

  • Distretto della Brianza: alcuni accordi di bacino storicamente prevedono un’erogazione aggiuntiva estiva (luglio), di importo variabile tra 200 e 400 € lordi a seconda della categoria.
  • Distretto di Pesaro-Urbino: accordi integrativi con somme una tantum collegate ai risultati produttivi del semestre.
  • Accordi aziendali di grandi mobilifici (es. realtà con più di 200 dipendenti): premi di risultato fissi o variabili che simulano funzionalmente una quattordicesima.

È importante verificare se il contratto integrativo applicabile prevede questa erogazione, poiché non è desumibile dal solo testo del CCNL nazionale.

Effetti degli scatti sulla busta paga e sul TFR

Gli scatti di anzianità incidono sulla retribuzione in diversi modi:

  • Busta paga mensile: si sommano alla paga base e aumentano la retribuzione ordinaria.
  • Tredicesima: gli scatti sono compresi nella base di calcolo della tredicesima mensilità.
  • TFR: gli scatti fanno parte della retribuzione utile ai sensi dell’art. 2120 c.c. e aumentano la quota annua di TFR accantonata.
  • Indennità sostitutiva del preavviso: si calcola sulla retribuzione comprensiva degli scatti.

Un lavoratore OQ1 che raggiunge il quinto scatto dopo 10 anni vede aumentare la propria retribuzione mensile di circa 85-95 € lordi rispetto al minimo tabellare puro, con un effetto composto su TFR e tredicesima.

Casi pratici

Tizio – Maturazione del terzo scatto dopo 6 anni
Tizio (OQ2, minimo 1.640 €) raggiunge 6 anni di anzianità il 15 settembre 2026. Matura il terzo scatto biennale: circa 17 € mensili aggiuntivi. Dal 1° ottobre 2026, la sua retribuzione base sale da 1.640 + 34 (2 scatti prev.) = 1.674 € a 1.674 + 17 = 1.691 € mensili lordi. La tredicesima di dicembre aumenta di conseguenza.
Caia – Calcolo della tredicesima proporzionale per un’assunzione a marzo
Caia viene assunta il 1° marzo come impiegata A2 (1.850 € mensili). A dicembre matura la tredicesima per 10 mesi (marzo-dicembre): 1.850 / 12 × 10 = 1.541,67 € lordi. Viene corrisposta entro il 15 dicembre unitamente alla normale retribuzione mensile.
Sempronio – Quinta scatto cumulato e impatto sul TFR
Sempronio (OS) raggiunge il quinto scatto (10 anni di anzianità) nel 2026. Il suo monte scatti è 5 × 21 € = 105 € mensili aggiuntivi. Retribuzione base: 1.900 + 105 = 2.005 € mensili. La quota annua di TFR aggiuntiva generata dagli scatti: 105 × 12 / 13,5 = 93,33 € in più all’anno rispetto a chi non ha scatti.

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Domande frequenti

Con quale frequenza maturano gli scatti nel CCNL Legno?
Ogni due anni di servizio continuativo presso lo stesso datore. Il massimo è 5 scatti, raggiunto dopo 10 anni di anzianità aziendale.
Gli scatti si perdono cambiando azienda?
Sì. Gli scatti sono legati all’anzianità aziendale, non all’anzianità professionale generale. Cambiando datore di lavoro, il conteggio riparte da zero. In caso di cessione di azienda (art. 2112 c.c.), l’anzianità si conserva perché il rapporto continua con il nuovo titolare.
La tredicesima entra nella base di calcolo del TFR?
No. L’art. 2120 c.c. esclude espressamente dalla retribuzione utile per il TFR le somme corrisposte a titolo non continuativo, tra cui la tredicesima mensilità.
Esiste la quattordicesima nel CCNL Legno industria?
Non nel contratto nazionale. Può essere prevista da contratti integrativi aziendali o territoriali, in particolare nei distretti del mobile (Brianza, Pesaro). Verificare il contratto integrativo applicabile.
Gli scatti di anzianità sono assorbibili da un aumento individuale?
No. Gli scatti di anzianità CCNL sono non assorbibili e non possono essere compensati da superminimi o aumenti individuali concordati al momento dell’assunzione. Sono un diritto acquisito che si somma invariabilmente alla retribuzione base.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Legno e Arredamento. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

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Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Il CCNL Legno e Arredamento (industria) prevede scatti di anzianità a cadenza biennale fino a un numero massimo, con importo per livello che cresce dall'operaio comune alle figure direttive.
  • Gli scatti sono istituto contrattuale e incidono sulla base di calcolo di tredicesima e TFR (art. 2120 c.c.).
  • La tredicesima è corrisposta entro la metà di dicembre; non è prevista una quattordicesima nazionale, salvo accordi integrativi territoriali o aziendali.
  • Gli importi degli scatti e l'eventuale quattordicesima vanno letti sul testo del rinnovo vigente, non assunti come cifre fisse.
  • Lo scatto, una volta maturato, è acquisito in via definitiva e si computa nelle gratifiche.
Indice dei contenuti

Il CCNL Legno e Arredamento dell'industria - quello sottoscritto da FederlegnoArredo con Fillea-CGIL, Filca-CISL e Feneal-UIL - disciplina in modo congiunto tre voci che il lavoratore vede scommarsi in busta paga: gli scatti di anzianità, la tredicesima e l'eventuale quattordicesima. Tenerle insieme aiuta a capire come l'anzianità incida non solo sullo stipendio mensile, ma anche sulle gratifiche annuali.

Scatti biennali e tetto massimo

Nel comparto industriale gli scatti maturano di norma con cadenza biennale, fino a un numero massimo cumulabile per livello. L'importo cresce passando dall'operaio comune alle qualifiche specializzate e impiegatizie. I valori per scatto non vanno memorizzati come cifre fisse: si leggono sulle tabelle del rinnovo vigente, soggette ad adeguamento contrattuale.

Maturazione, assorbimento e definitività

Lo scatto matura al compimento del biennio di anzianità utile e decorre dal mese successivo. Una volta acquisito è definitivo. Il contratto regola l'eventuale assorbimento rispetto a superminimi o aumenti di merito: in linea generale lo scatto resta voce distinta, salvo diversa previsione collettiva.

La tredicesima: tempi e base di calcolo

La tredicesima mensilità è corrisposta entro la metà di dicembre e matura in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio. La sua base di calcolo include gli elementi fissi della retribuzione, tra cui gli scatti maturati: più alta è l'anzianità, più piena è la gratifica natalizia. Periodi di assenza non retribuita riducono proporzionalmente i ratei.

La quattordicesima: regola ed eccezioni

Il CCNL industria del legno non prevede, di norma, una quattordicesima mensilità a livello nazionale. Essa può però esistere in forza di accordi integrativi territoriali o aziendali. Per questo la sua spettanza non va data per scontata: dipende dal secondo livello di contrattazione applicabile alla singola impresa.

Effetti incrociati su TFR

Gli scatti, in quanto elementi stabili, incidono sulla base di calcolo del TFR ai sensi dell'art. 2120 c.c., insieme alla tredicesima (e all'eventuale quattordicesima ove prevista come elemento computabile). L'anzianità produce quindi un effetto a cascata: più scatti significano stipendio, gratifiche e accantonamento di fine rapporto tutti più alti.

Controllo pratico in busta paga

Il lavoratore ha interesse a verificare tre cose: che gli scatti maturati siano correttamente liquidati per il proprio livello, che la tredicesima sia calcolata sull'intera retribuzione utile, e che l'eventuale quattordicesima territoriale o aziendale sia riconosciuta. Il confronto va fatto con il testo del rinnovo vigente e con gli eventuali integrativi.

Domande frequenti

Ogni quanto maturano gli scatti nel CCNL Legno industria?

Di norma con cadenza biennale, fino a un numero massimo cumulabile per livello. L'importo cresce dall'operaio comune alle figure direttive. I valori esatti vanno letti sulle tabelle del rinnovo vigente.

Quando viene pagata la tredicesima?

Entro la metà di dicembre. Matura in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio e la sua base di calcolo include gli elementi fissi della retribuzione, tra cui gli scatti di anzianità maturati.

È prevista la quattordicesima nel settore legno industria?

Non a livello nazionale, di norma. Può essere prevista da accordi integrativi territoriali o aziendali: la sua spettanza dipende dal secondo livello di contrattazione applicabile alla singola impresa.

Gli scatti incidono sulla tredicesima e sul TFR?

Sì. Essendo elementi stabili della retribuzione, gli scatti maturati entrano nella base di calcolo sia della tredicesima sia del TFR ai sensi dell'art. 2120 c.c., con effetto a cascata sull'anzianità.

Lo scatto già maturato può essere assorbito?

Il contratto regola l'eventuale assorbimento rispetto a superminimi o aumenti di merito. In linea generale lo scatto resta voce distinta e acquisita in via definitiva, salvo diversa previsione collettiva.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.