Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Legno e Arredamento

In sintesi

Il CCNL Legno e Arredamento industria prevede fino a 5 scatti di anzianità biennali. L’importo per scatto va da 7,95 € (AE1) a 14,77 € (AD2-AD3) e sale di circa il 20% dal 1° gennaio 2027 (da 9,54 € a 17,72 €), per effetto del rinnovo del 3 settembre 2026. La tredicesima mensilità è corrisposta entro il 15 dicembre. Non è prevista una quattordicesima nazionale, salvo accordi integrativi territoriali o aziendali.

Dati contrattuali

Risorsa gratuita
Minimi CCNL 2026: il punto d'ingresso settore per settore (PDF)
  • Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
  • Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
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Parti firmatarie
FederlegnoArredo (Confindustria) · Fillea-CGIL · Filca-CISL · Feneal-UIL
Ultimo rinnovo
Ipotesi di accordo del 3 settembre 2026 (rinnovo 2026-2028)
Vigenza
1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2028
Platea
~150.000 (industria del legno, mobile, arredamento)

Tabella riepilogativa

Scatti di anzianità biennali – CCNL Legno e Arredamento industria (importo mensile lordo per scatto)
Livello Per scatto, fino al 31/12/2026 Per scatto, dal 1/1/2027 5 scatti, dal 1/1/2027
AD3 14,77 € 17,72 € 88,60 €
AD2 14,77 € 17,72 € 88,60 €
AD1 13,92 € 16,70 € 83,50 €
AC5 13,07 € 15,68 € 78,40 €
AC4 11,92 € 14,30 € 71,50 €
AC3 / AC2 / AS4 10,79 € 12,95 € 64,75 €
AS3 10,22 € 12,26 € 61,30 €
AC1 / AS2 9,66 € 11,59 € 57,95 €
AE4 / AS1 9,09 € 10,91 € 54,55 €
AE3 8,80 € 10,56 € 52,80 €
AE2 8,53 € 10,24 € 51,20 €
AE1 7,95 € 9,54 € 47,70 €

Fonte: ipotesi di rinnovo del 3 settembre 2026 (nuovi valori dal 1° gennaio 2027, +20% circa su ogni livello). Gli scatti già maturati al 31 dicembre 2026 vengono adeguati ai nuovi valori alla maturazione dello scatto successivo. Gli scatti si computano in tredicesima e TFR.

Gli scatti di anzianità: maturazione e assorbimento

Nel CCNL Legno e Arredamento gli scatti di anzianità maturano ogni due anni di servizio continuativo presso lo stesso datore di lavoro. Il massimo è fissato in 5 scatti, il che significa che il monte massimo si raggiunge dopo 10 anni di anzianità aziendale (5 scatti × 2 anni).

L’importo per scatto è differenziato per livello; il rinnovo del 3 settembre 2026 lo aumenta di circa il 20% dal 1° gennaio 2027. Gli scatti maturano al raggiungimento del biennio e decorrono dal primo del mese successivo alla data di maturazione.

Gli scatti di anzianità sono non assorbibili: non possono essere compensati con aumenti individuali successivi, superminimi o premi. Costituiscono diritto acquisito del lavoratore e si aggiungono invariabilmente alla retribuzione base.

La tredicesima mensilità

La tredicesima mensilità (gratifica natalizia) è corrisposta entro il 15 dicembre di ogni anno. L’importo è pari alla retribuzione mensile ordinaria lorda, comprensiva di paga base, contingenza, EDR e scatti di anzianità, ma escluse le voci variabili (straordinari, premi occasionali, indennità una tantum).

Per i lavoratori assunti nel corso dell’anno, la tredicesima è proporzionale ai mesi interi di servizio (1/12 per ogni mese intero). La stessa proporzione si applica in caso di cessazione del rapporto nel corso dell’anno: il residuo di tredicesima viene liquidato insieme al TFR nella busta paga di uscita.

La tredicesima è imponibile IRPEF nella misura ordinaria (non è soggetta a tassazione separata, a differenza del TFR). Concorre alla base di calcolo del TFR? Sì: l’art. 2120 c.c. comprende nella retribuzione annua utile tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto a titolo non occasionale, e la tredicesima lo è.

La quattordicesima: presenza nei contratti integrativi

Il CCNL Legno e Arredamento nazionale non prevede una quattordicesima mensilità come istituto generale. Tuttavia, diversi contratti integrativi territoriali o aziendali nei principali distretti del mobile hanno introdotto una somma aggiuntiva annuale:

  • Accordi territoriali dei distretti del mobile, che possono prevedere erogazioni aggiuntive annuali.
  • Accordi aziendali: premi di risultato fissi o variabili che funzionano in pratica come una quattordicesima.

È importante verificare se il contratto integrativo applicabile prevede questa erogazione, poiché non è desumibile dal solo testo del CCNL nazionale.

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Effetti degli scatti sulla busta paga e sul TFR

Gli scatti di anzianità incidono sulla retribuzione in diversi modi:

  • Busta paga mensile: si sommano alla paga base e aumentano la retribuzione ordinaria.
  • Tredicesima: gli scatti sono compresi nella base di calcolo della tredicesima mensilità.
  • TFR: gli scatti fanno parte della retribuzione utile ai sensi dell’art. 2120 c.c. e aumentano la quota annua di TFR accantonata.
  • Indennità sostitutiva del preavviso: si calcola sulla retribuzione comprensiva degli scatti.

Un lavoratore in AE4/AS1 che raggiunge il quinto scatto dopo 10 anni ha 5 × 9,09 = 45,45 € lordi al mese oltre al minimo tabellare (54,55 € con i valori dal 2027), che entrano anche in tredicesima e TFR.

Casi pratici

Tizio – Il terzo scatto nel 2026
Tizio è inquadrato in AE3 (minimo 2.161,48 € dal 1° settembre 2026) e ha già due scatti da 8,80 €. Nell’autunno 2026 matura il terzo: la sua retribuzione sale a 2.161,48 + 3 × 8,80 = 2.187,88 € mensili lordi. Dal 2027 lo scatto di AE3 vale 10,56 €: i suoi tre scatti saranno ricalcolati a quel valore quando maturerà il quarto.
Caia – Tredicesima proporzionale per un’assunzione a marzo
Caia viene assunta il 1° marzo 2026 in AC1 (minimo 2.234,14 € fino ad agosto, 2.333,39 € da settembre). La tredicesima matura per dieci dodicesimi; calcolata sulla retribuzione di dicembre, vale 2.333,39 / 12 × 10 = 1.944,49 € lordi.
Sempronio – Cinque scatti e TFR
Sempronio è in AS3 e ha raggiunto il quinto scatto. Nel 2027 i suoi scatti valgono 5 × 12,26 = 61,30 € al mese. Su tredici mensilità fanno 796,90 € l’anno, che divisi per 13,5 aggiungono circa 59 € alla quota annua di TFR.

Quanta tredicesima ti spetta?

Calcola il rateo di tredicesima maturato in base ai mesi lavorati e alla retribuzione.

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Domande frequenti

Con quale frequenza maturano gli scatti nel CCNL Legno?
Ogni due anni di servizio continuativo presso lo stesso datore. Il massimo è 5 scatti, raggiunto dopo 10 anni di anzianità aziendale.
Gli scatti si perdono cambiando azienda?
Sì. Gli scatti sono legati all’anzianità aziendale, non all’anzianità professionale generale. Cambiando datore di lavoro, il conteggio riparte da zero. In caso di cessione di azienda (art. 2112 c.c.), l’anzianità si conserva perché il rapporto continua con il nuovo titolare.
La tredicesima entra nella base di calcolo del TFR?
Sì. L’art. 2120 c.c. esclude solo le somme corrisposte a titolo occasionale e i rimborsi spese; la tredicesima è una mensilità ricorrente e rientra nella retribuzione annua su cui si calcola la quota di TFR (diviso 13,5).
Esiste la quattordicesima nel CCNL Legno industria?
Non nel contratto nazionale. Può essere prevista da contratti integrativi aziendali o territoriali, in particolare nei distretti del mobile (Brianza, Pesaro). Verificare il contratto integrativo applicabile.
Gli scatti di anzianità sono assorbibili da un aumento individuale?
No. Gli scatti di anzianità CCNL sono non assorbibili e non possono essere compensati da superminimi o aumenti individuali concordati al momento dell’assunzione. Sono un diritto acquisito che si somma invariabilmente alla retribuzione base.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Legno e Arredamento. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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