Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Legno e Arredamento

In sintesi

Il CCNL Legno e Arredamento fissa il preavviso per gli operai solo in base al livello (7, 14 o 21 giorni di calendario) e per intermedi e impiegati in base a categoria e anzianità (da 1 mese a 4 mesi); i termini valgono sia per il licenziamento sia per le dimissioni. La mancata osservanza del preavviso genera l’obbligo di corrispondere l’indennità sostitutiva. Le dimissioni per giusta causa esonerano dall’obbligo di preavviso.

Dati contrattuali

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Parti firmatarie
FederlegnoArredo (Confindustria) · Fillea-CGIL · Filca-CISL · Feneal-UIL
Ultimo rinnovo
Ipotesi di accordo del 3 settembre 2026 (rinnovo 2026-2028)
Vigenza
1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2028
Platea
Oltre 190.000 addetti secondo la Fillea-Cgil (industria del legno, sughero, mobile, arredamento, boschivi e forestali)
Fonte
testo CCNL 2010 aggiornato dagli accordi successivi e dall’ipotesi di accordo 2026

Tabella riepilogativa

Preavviso di licenziamento e di dimissioni – operai (art. 82)
Livello Preavviso
AE1 7 giorni di calendario
AE2 – AE3 14 giorni di calendario
AS1 – AS2 – AS3 21 giorni di calendario
Preavviso – intermedi (art. 99)
Anni di servizio AC2 AC1
Fino a 2 anni 1 mese 1 mese
Oltre 2 e fino a 5 1 mese e mezzo 1 mese
Oltre 5 e fino a 15 2 mesi 1 mese e mezzo
Oltre 15 anni 2 mesi e mezzo 2 mesi
Preavviso – impiegati (art. 116)
Anni di servizio AD1, AD2, AD3, AC5 AC4, AC3, AS4, AS2 AE4, AE3, AE2
Fino a 5 anni 2 mesi 1 mese e mezzo 1 mese
Oltre 5 e fino a 10 3 mesi 2 mesi 1 mese e mezzo
Oltre 10 anni 4 mesi 2 mesi e mezzo 2 mesi

Fonte: CCNL Legno industria, testo 2010, artt. 82, 99 e 116, non modificati dagli accordi successivi. Gli stessi termini valgono per il licenziamento e per le dimissioni. Per gli operai il preavviso può partire in qualunque giorno della settimana e non può coincidere con le ferie; per intermedi e impiegati decorre dalla metà o dalla fine del mese. Chi passa da operaio a intermedio conserva il 50% dell’anzianità da operaio ai fini del preavviso (art. 85).

Il preavviso: funzione e decorrenza

Il preavviso è l’obbligo, in capo sia al datore sia al lavoratore, di comunicare con anticipo l’intenzione di risolvere il rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La sua funzione è consentire all’altra parte di organizzarsi per sostituire il lavoratore uscente o per trovare una nuova occupazione.

Per gli operai il preavviso decorre dal giorno della comunicazione, in qualunque giorno della settimana; per intermedi e impiegati i termini decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese (artt. 82, 99 e 116). Durante il periodo di preavviso il rapporto di lavoro continua a tutti gli effetti: il lavoratore ha diritto alla piena retribuzione e matura TFR, ferie e anzianità.

Il datore può dispensare il lavoratore dal lavorare durante il preavviso, ma deve comunque corrispondere la normale retribuzione per il periodo mancante. In caso di licenziamento, all’intermedio e all’impiegato spettano permessi per cercare un nuovo lavoro (artt. 99 e 116).

Indennità sostitutiva del preavviso

Se il recesso è in tronco (senza rispettare il preavviso), la parte inadempiente deve corrispondere all’altra l’indennità sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito durante il periodo di preavviso, comprensiva di tutte le voci fisse (paga base, contingenza, EDR, scatti).

L’indennità sostitutiva è soggetta a tassazione ordinaria IRPEF (non a tassazione separata come il TFR). È inclusa nella base di calcolo dei contributi previdenziali.

Licenziamento individuale: giusta causa e giustificato motivo

Il licenziamento individuale è disciplinato dalla L. 604/1966 e dall’art. 18 St.Lav. (come modificati dal Jobs Act, D.Lgs. 23/2015 per i lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015):

  • Giusta causa (art. 2119 c.c.): comportamento grave che non consente la prosecuzione anche provvisoria del rapporto. Il licenziamento è in tronco, senza preavviso. Esempi: furto, assenza ingiustificata reiterata, grave insubordinazione.
  • Giustificato motivo soggettivo: inadempimento degli obblighi contrattuali non di tale gravità da giustificare la giusta causa. Richiede preavviso e procedura disciplinare preventiva (art. 7 St.Lav.).
  • Giustificato motivo oggettivo: ragioni inerenti all’attività produttiva (soppressione del posto, crisi aziendale documentata). Richiede preavviso e, per aziende >15 dipendenti, comunicazione preventiva all’ITL.

Dimissioni: procedura telematica e giusta causa

Dal 2016, le dimissioni volontarie devono essere rassegnate esclusivamente in via telematica con il modulo del Ministero del Lavoro (art. 26 D.Lgs. 151/2015), a pena di inefficacia. Il lavoratore può compilarlo da solo con SPID o CIE oppure tramite patronato, sindacato, ente bilaterale o commissione di certificazione.

Le dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.) liberano il lavoratore dall’obbligo di preavviso quando il comportamento del datore rende impossibile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto: mancato pagamento della retribuzione, grave mobbing documentato, trasferimento illegittimo. In questo caso il lavoratore ha diritto anche all’indennità sostitutiva del preavviso a carico del datore.

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Casi pratici

Tizio – Dimissioni di un operaio AE3 con 8 anni di anzianità
Tizio, operaio di livello AE3 con 8 anni di servizio, dà le dimissioni. Per gli operai l’anzianità non conta: il preavviso è di 14 giorni di calendario (art. 82). Tizio trasmette le dimissioni telematiche il 10 maggio: il rapporto cessa il 24 maggio. Se l’azienda lo esonera dal lavorare, gli paga la normale retribuzione per le ore che mancano al termine del preavviso.
Caia – Licenziamento per giustificato motivo oggettivo (soppressione del posto)
Caia (impiegata di livello AE4, 6 anni di servizio) viene licenziata per soppressione della sua posizione a seguito di automazione del reparto ordini. Il preavviso per la sua colonna e la sua anzianità è di un mese e mezzo (art. 116), con decorrenza dalla metà o dalla fine del mese. Caia riceve: retribuzione durante il preavviso + TFR maturato + residuo ferie/ROL. Avendo più di 15 dipendenti (art. 18), in caso di licenziamento illegittimo potrebbe ottenere la reintegra o un indennizzo da 12 a 24 mensilità.
Sempronio – Licenziamento per giusta causa contestato
Sempronio (OS) viene licenziato in tronco per presunto furto di materiali. Contesta il licenziamento: il datore non ha rispettato la procedura dell’art. 7 St.Lav. (nessuna contestazione scritta preventiva). Il giudice dichiara il licenziamento viziato nella forma: se Sempronio è stato assunto dal 7 marzo 2015 ottiene un’indennità tra 2 e 12 mensilità (art. 4 D.Lgs. 23/2015); se è stato assunto prima, in un’azienda sopra i limiti dell’art. 18 dello Statuto, un’indennità tra 6 e 12 mensilità (art. 18, comma 6). In entrambi i casi, se il giudice accerta che manca anche la giusta causa, si applicano le tutele più forti previste per il licenziamento ingiustificato.
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Domande frequenti

Come si danno le dimissioni nel 2026?
Esclusivamente in via telematica con il modulo del Ministero del Lavoro (art. 26 D.Lgs. 151/2015), da soli con SPID o CIE oppure tramite patronato, sindacato o altro soggetto abilitato. Le dimissioni cartacee o verbali sono inefficaci.
Se mi licenzio senza rispettare il preavviso, cosa succede?
L’azienda può trattenere dalla liquidazione finale l’importo corrispondente all’indennità sostitutiva del preavviso non rispettato. Non può però rifiutarsi di ricevere le dimissioni.
Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo richiede un tentativo di conciliazione?
Sì, per i datori con più di 15 dipendenti. Prima di licenziare per GMO devono comunicare l’intenzione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro, che convoca le parti per un tentativo obbligatorio di conciliazione. Solo se la conciliazione fallisce (o trascorrono 20 giorni) si può procedere al licenziamento.
Quali voci sono incluse nell'indennità sostitutiva del preavviso?
Tutte le voci fisse della retribuzione: paga base, contingenza, EDR, scatti di anzianità, indennità continuative. Sono escluse le voci variabili (straordinari, premi occasionali) e la 13ª (salvo accordo).
Posso essere licenziato durante la malattia?
Non per la malattia: durante il periodo di conservazione del posto (13 mesi in 30 mesi consecutivi per operai, intermedi e impiegati, artt. 76, 95 e 111) il lavoratore non può essere licenziato per l’assenza. Scaduto il comporto, il datore può procedere con il licenziamento per superamento del comporto, con preavviso o indennità sostitutiva.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per categoria, Ferie, permessi, ex-festività e ROL nel CCNL Legno e Arredamento, Maternità, paternità e congedi parentali nel CCNL Legno e Arredamento, Malattia, infortunio e comporto nel CCNL Legno e Arredamento, Assunzione, periodo di prova e apprendistato nel CCNL Legno e Arredamento e calcolo, rivalutazione e destinazione.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Legno e Arredamento. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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