Testo dell'articoloVigente
Il CCNL Legno e Arredamento fissa termini di preavviso differenziati per categoria e anzianità: da 10 giorni (operaio comune, breve anzianità) a 4 mesi (impiegati direttivi con lungo servizio). La mancata osservanza del preavviso genera l’obbligo di corrispondere l’indennità sostitutiva. Le dimissioni per giusta causa esonerano dall’obbligo di preavviso.
Tabella riepilogativa
| Categoria | Anzianità fino a 5 anni | Anzianità 5-10 anni | Anzianità oltre 10 anni |
|---|---|---|---|
| Operaio comune (OC) | 10 giorni di calendario | 15 giorni | 20 giorni |
| Operaio qualificato (OQ1/OQ2) | 15 giorni | 20 giorni | 25 giorni |
| Operaio specializzato (OS) | 20 giorni | 25 giorni | 30 giorni |
| Impiegato A2 | 30 giorni | 45 giorni | 60 giorni |
| Impiegato A1 | 45 giorni | 60 giorni | 75 giorni |
| Impiegato direttivo / Quadro | 60 giorni | 90 giorni | 120 giorni |
I termini si intendono di calendario, non lavorativi, salvo diversa indicazione del contratto aziendale. I valori sono indicativi: verificare il testo aggiornato del CCNL vigente per i termini precisi.
Il preavviso: funzione e decorrenza
Il preavviso è l’obbligo, in capo sia al datore sia al lavoratore, di comunicare con anticipo l’intenzione di risolvere il rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La sua funzione è consentire all’altra parte di organizzarsi per sostituire il lavoratore uscente o per trovare una nuova occupazione.
Il preavviso decorre dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione di recesso, salvo accordo diverso. Durante il periodo di preavviso il rapporto di lavoro continua a tutti gli effetti: il lavoratore ha diritto alla piena retribuzione e matura TFR, ferie e anzianità.
Il datore può dispensare il lavoratore dal lavorare durante il preavviso, ma deve comunque corrispondere la retribuzione e far maturare gli istituti contrattuali per l’intero periodo.
Indennità sostitutiva del preavviso
Se il recesso è in tronco (senza rispettare il preavviso), la parte inadempiente deve corrispondere all’altra l’indennità sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito durante il periodo di preavviso, comprensiva di tutte le voci fisse (paga base, contingenza, EDR, scatti).
L’indennità sostitutiva è soggetta a tassazione ordinaria IRPEF (non a tassazione separata come il TFR). È inclusa nella base di calcolo dei contributi previdenziali.
Licenziamento individuale: giusta causa e giustificato motivo
Il licenziamento individuale è disciplinato dalla L. 604/1966 e dall’art. 18 St.Lav. (come modificati dal Jobs Act, D.Lgs. 23/2015 per i lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015):
- Giusta causa (art. 2119 c.c.): comportamento grave che non consente la prosecuzione anche provvisoria del rapporto. Il licenziamento è in tronco, senza preavviso. Esempi: furto, assenza ingiustificata reiterata, grave insubordinazione.
- Giustificato motivo soggettivo: inadempimento degli obblighi contrattuali non di tale gravità da giustificare la giusta causa. Richiede preavviso e procedura disciplinare preventiva (art. 7 St.Lav.).
- Giustificato motivo oggettivo: ragioni inerenti all’attività produttiva (soppressione del posto, crisi aziendale documentata). Richiede preavviso e, per aziende >15 dipendenti, comunicazione preventiva all’ITL.
Dimissioni: procedura telematica e giusta causa
Dal 2016, le dimissioni volontarie devono essere rassegnate esclusivamente in via telematica tramite il portale del Ministero del Lavoro (cliclavoro.gov.it), a pena di inefficacia. Il lavoratore può utilizzare il servizio autonomamente con SPID o delegare un patronato.
Le dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.) liberano il lavoratore dall’obbligo di preavviso quando il comportamento del datore rende impossibile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto: mancato pagamento della retribuzione, grave mobbing documentato, trasferimento illegittimo. In questo caso il lavoratore ha diritto anche all’indennità sostitutiva del preavviso a carico del datore.
Casi pratici
Approfondisci con la guida pratica
Domande frequenti
Come si danno le dimissioni nel 2026?
Se mi licenzio senza rispettare il preavviso, cosa succede?
Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo richiede un tentativo di conciliazione?
Quali voci sono incluse nell'indennità sostitutiva del preavviso?
Posso essere licenziato durante la malattia?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per categoria, Ferie, permessi, ex-festività e ROL nel CCNL Legno e Arredamento, Maternità, paternità e congedi parentali nel CCNL Legno e Arredamento, Malattia, infortunio e comporto nel CCNL Legno e Arredamento, Assunzione, periodo di prova e apprendistato nel CCNL Legno e Arredamento e calcolo, rivalutazione e destinazione.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Legno e Arredamento. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
In sintesi
Indice dei contenuti
La cessazione del rapporto di lavoro nel comparto legno e arredamento si muove tra istituti civilistici consolidati - preavviso, recesso, giusta causa - e la disciplina più recente dei licenziamenti. Il punto di partenza resta l'art. 2118 c.c., che impone a chi recede da un rapporto a tempo indeterminato di dare un congruo preavviso, e l'art. 2119 c.c., che ne consente l'omissione solo davanti a una giusta causa.
Il preavviso e la sua funzione
Il preavviso serve a evitare che la fine del rapporto colga di sorpresa l'altra parte: dà al datore il tempo di sostituire il lavoratore e a quest'ultimo di cercare una nuova occupazione. La sua durata si gradua in base all'anzianità di servizio e all'inquadramento, secondo le tabelle del CCNL vigente del settore legno-arredamento.
L'indennità sostitutiva del preavviso
La parte che recede senza rispettare il preavviso è tenuta a corrispondere all'altra un'indennità pari alla retribuzione che sarebbe spettata nel periodo di preavviso non lavorato. Si tratta di un meccanismo bilaterale: vale sia per il datore che licenzia sia per il lavoratore che si dimette senza preavviso.
Le dimissioni e la procedura telematica
Le dimissioni volontarie devono di regola essere rese con la procedura telematica prevista dalla legge, a garanzia della loro genuinità e per contrastare il fenomeno delle dimissioni in bianco. Restano fuori da tale obbligo alcune ipotesi, come le dimissioni nel periodo protetto della maternità, che richiedono invece la convalida.
Il licenziamento: causali e forma
Il datore può recedere solo per giusta causa (art. 2119 c.c.), per giustificato motivo soggettivo legato a un grave inadempimento, o per giustificato motivo oggettivo connesso a ragioni produttive e organizzative. Il licenziamento va comunicato per iscritto e deve contenere la specificazione dei motivi: la mancanza di forma o di motivazione lo vizia.
Le tutele contro il licenziamento illegittimo
Il regime delle conseguenze dipende dalla data di assunzione: per i lavoratori assunti dal 7 marzo 2015 si applica il contratto a tutele crescenti del D.Lgs. 23/2015, con tutele prevalentemente indennitarie e reintegra in casi circoscritti; per i precedenti resta il regime dell'art. 18 dello Statuto. La distinzione incide profondamente sui rimedi esperibili.
Termini di impugnazione e rinvio alle tabelle
Il licenziamento va impugnato nei termini di decadenza previsti dalla legge, con un primo atto stragiudiziale e il successivo deposito del ricorso. Per la durata esatta del preavviso e per le misure indennitarie conviene rinviare alle tabelle del CCNL vigente e alle norme aggiornate, evitando di fissare valori soggetti a mutamento.
Domande frequenti
Quanto dura il preavviso nel CCNL Legno e Arredamento?
Varia in base all'anzianità di servizio e all'inquadramento del lavoratore secondo le tabelle del CCNL vigente; non esiste un valore unico, va verificato nel contratto applicato.
Cosa succede se mi dimetto senza rispettare il preavviso?
Il datore può trattenere o richiedere l'indennità sostitutiva, pari alla retribuzione del periodo di preavviso non lavorato, secondo l'art. 2118 c.c.
Le dimissioni vanno date per forza in via telematica?
Di regola sì, con la procedura telematica di legge, salvo ipotesi particolari come le dimissioni nel periodo protetto della maternità, che richiedono la convalida.
Il licenziamento deve essere motivato?
Sì. Va comunicato per iscritto con la specificazione dei motivi; la mancanza di forma scritta o di motivazione rende il licenziamento illegittimo.
Quali tutele ho se il licenziamento è illegittimo?
Dipende dalla data di assunzione: dal 7 marzo 2015 si applica il D.Lgs. 23/2015 a tutele crescenti, per gli assunti prima resta l'art. 18 dello Statuto.