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La guida
Il CCNL Legno e Arredamento fissa il preavviso per gli operai solo in base al livello (7, 14 o 21 giorni di calendario) e per intermedi e impiegati in base a categoria e anzianità (da 1 mese a 4 mesi); i termini valgono sia per il licenziamento sia per le dimissioni. La mancata osservanza del preavviso genera l’obbligo di corrispondere l’indennità sostitutiva. Le dimissioni per giusta causa esonerano dall’obbligo di preavviso.
Tabella riepilogativa
| Livello | Preavviso |
|---|---|
| AE1 | 7 giorni di calendario |
| AE2 – AE3 | 14 giorni di calendario |
| AS1 – AS2 – AS3 | 21 giorni di calendario |
| Anni di servizio | AC2 | AC1 |
|---|---|---|
| Fino a 2 anni | 1 mese | 1 mese |
| Oltre 2 e fino a 5 | 1 mese e mezzo | 1 mese |
| Oltre 5 e fino a 15 | 2 mesi | 1 mese e mezzo |
| Oltre 15 anni | 2 mesi e mezzo | 2 mesi |
| Anni di servizio | AD1, AD2, AD3, AC5 | AC4, AC3, AS4, AS2 | AE4, AE3, AE2 |
|---|---|---|---|
| Fino a 5 anni | 2 mesi | 1 mese e mezzo | 1 mese |
| Oltre 5 e fino a 10 | 3 mesi | 2 mesi | 1 mese e mezzo |
| Oltre 10 anni | 4 mesi | 2 mesi e mezzo | 2 mesi |
Fonte: CCNL Legno industria, testo 2010, artt. 82, 99 e 116, non modificati dagli accordi successivi. Gli stessi termini valgono per il licenziamento e per le dimissioni. Per gli operai il preavviso può partire in qualunque giorno della settimana e non può coincidere con le ferie; per intermedi e impiegati decorre dalla metà o dalla fine del mese. Chi passa da operaio a intermedio conserva il 50% dell’anzianità da operaio ai fini del preavviso (art. 85).
Il preavviso: funzione e decorrenza
Il preavviso è l’obbligo, in capo sia al datore sia al lavoratore, di comunicare con anticipo l’intenzione di risolvere il rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La sua funzione è consentire all’altra parte di organizzarsi per sostituire il lavoratore uscente o per trovare una nuova occupazione.
Per gli operai il preavviso decorre dal giorno della comunicazione, in qualunque giorno della settimana; per intermedi e impiegati i termini decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese (artt. 82, 99 e 116). Durante il periodo di preavviso il rapporto di lavoro continua a tutti gli effetti: il lavoratore ha diritto alla piena retribuzione e matura TFR, ferie e anzianità.
Il datore può dispensare il lavoratore dal lavorare durante il preavviso, ma deve comunque corrispondere la normale retribuzione per il periodo mancante. In caso di licenziamento, all’intermedio e all’impiegato spettano permessi per cercare un nuovo lavoro (artt. 99 e 116).
Indennità sostitutiva del preavviso
Se il recesso è in tronco (senza rispettare il preavviso), la parte inadempiente deve corrispondere all’altra l’indennità sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito durante il periodo di preavviso, comprensiva di tutte le voci fisse (paga base, contingenza, EDR, scatti).
L’indennità sostitutiva è soggetta a tassazione ordinaria IRPEF (non a tassazione separata come il TFR). È inclusa nella base di calcolo dei contributi previdenziali.
Licenziamento individuale: giusta causa e giustificato motivo
Il licenziamento individuale è disciplinato dalla L. 604/1966 e dall’art. 18 St.Lav. (come modificati dal Jobs Act, D.Lgs. 23/2015 per i lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015):
- Giusta causa (art. 2119 c.c.): comportamento grave che non consente la prosecuzione anche provvisoria del rapporto. Il licenziamento è in tronco, senza preavviso. Esempi: furto, assenza ingiustificata reiterata, grave insubordinazione.
- Giustificato motivo soggettivo: inadempimento degli obblighi contrattuali non di tale gravità da giustificare la giusta causa. Richiede preavviso e procedura disciplinare preventiva (art. 7 St.Lav.).
- Giustificato motivo oggettivo: ragioni inerenti all’attività produttiva (soppressione del posto, crisi aziendale documentata). Richiede preavviso e, per aziende >15 dipendenti, comunicazione preventiva all’ITL.
Dimissioni: procedura telematica e giusta causa
Dal 2016, le dimissioni volontarie devono essere rassegnate esclusivamente in via telematica con il modulo del Ministero del Lavoro (art. 26 D.Lgs. 151/2015), a pena di inefficacia. Il lavoratore può compilarlo da solo con SPID o CIE oppure tramite patronato, sindacato, ente bilaterale o commissione di certificazione.
Le dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.) liberano il lavoratore dall’obbligo di preavviso quando il comportamento del datore rende impossibile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto: mancato pagamento della retribuzione, grave mobbing documentato, trasferimento illegittimo. In questo caso il lavoratore ha diritto anche all’indennità sostitutiva del preavviso a carico del datore.
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Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Legno e Arredamento. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.