Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Credito e Bancari (ABI)
In sintesi
Il CCNL Bancari prevede comporto da 8 a 24 mesi in base all’anzianità, tra i più favorevoli dei CCNL. Retribuzione integrata al 100% durante la malattia (INPS 50-66,66% + integrazione azienda). Per gravi patologie: comporto raddoppiato. Tutela tra le più rafforzate.
Dati contrattuali
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Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
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Tabella riepilogativa
Anzianità
Comporto
Fino a 1 anno
8 mesi
1-5 anni
12 mesi
5-10 anni
18 mesi
Oltre 10 anni
24 mesi
Gravi patologie
Raddoppio
Comporto generoso
Il CCNL Bancari ha uno dei comporti più favorevoli: da 8 mesi (1° anno) a 24 mesi (oltre 10 anni). Per gravi patologie certificate: raddoppio (fino a 48 mesi).
Retribuzione 100%
Azienda integra al 100% l’indennità INPS (50-66,66%) per tutto il comporto. Anticipo retribuzione + rimborso INPS.
Stress lavoro-correlato
Settore con alto stress (pressione vendite, target). Tutele: valutazione rischio stress, supporto psicologico aziendale, possibile spostamento mansione su valutazione medico competente.
Infortunio sul lavoro
Coperto INAIL. Rischi specifici: rapine in filiale (frequenti in passato, in calo), aggressioni clienti, sindrome tunnel carpale (uso PC). Per rapine: supporto psicologico obbligatorio.
Casi pratici
Tizio – Influenza 7 giorni con tutele
Tizio (2° liv, 6 anni anzianità, comporto 18 mesi). Influenza 7gg: stipendio pieno (INPS+azienda 100%). Comporto residuo: 18m-7gg = quasi intatto.
Caia – Convalescenza post-operatoria 4 mesi
Caia (QD1, 8 anni, comporto 18 mesi). Intervento + convalescenza 4 mesi. Tutto coperto al 100%. Stipendio normale durante l’assenza.
Sempronio – Stress post-rapina
Sempronio (cassiere) vittima di rapina. Sindrome post-traumatica: 2 mesi di malattia + supporto psicologico aziendale (gratuito). Spostamento temporaneo a back office al rientro.
Dipende dall’anzianità: 8 mesi fino a 1 anno, 12 mesi da 1 a 5 anni, 18 mesi da 5 a 10 anni, 24 mesi oltre 10 anni. Per gravi patologie: raddoppio (fino 48 mesi).
La malattia è pagata al 100%?
Sì, il CCNL Bancari integra al 100% l’indennità INPS per tutto il comporto. Tutele tra le più rafforzate dei CCNL italiani.
Lo stress da lavoro è coperto?
Sì, come malattia da stress lavoro-correlato. Il medico competente valuta e prescrive eventuale spostamento di mansione. Settore ad alto rischio per pressione vendite.
Cosa succede dopo una rapina?
Si attiva supporto psicologico aziendale gratuito (sindrome post-traumatica frequente). La malattia da stress post-rapina è coperta al 100%. Eventuale spostamento di mansione per protezione.
Il tunnel carpale è infortunio?
È malattia professionale se documentata da uso prolungato di mouse/PC. INAIL può riconoscerla con rendita di invalidità permanente per casi gravi.
Posso essere licenziata per troppe malattie?
Solo dopo superamento del comporto sommatorio (cumulativo in 3 anni mobili). Per anzianità >10 anni: 30-40+ mesi cumulati. Tutele tra le più favorevoli.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Credito e Bancari (ABI). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
In sintesi
Durante la malattia il rapporto di lavoro e' sospeso ma il posto e' conservato per la durata del comporto fissata dal CCNL (art. 2110 c.c.).
Nel settore del credito il comporto cresce con l'anzianita' di servizio ed e' tra i più favorevoli del panorama contrattuale italiano.
Per le gravi patologie e' previsto un trattamento di maggior favore, con estensione del periodo di conservazione del posto.
La retribuzione e' di norma integrata, dall'azienda, fino al 100% per il periodo tutelato, sommando l'indennita' di malattia all'integrazione contrattuale.
Superato il comporto il datore può recedere per giustificato motivo oggettivo, con preavviso e pagamento del TFR.
L'infortunio segue una disciplina parzialmente distinta, con la copertura assicurativa INAIL.
Indice dei contenuti
La malattia del lavoratore e' uno dei rischi tipici che il diritto del lavoro disciplina con un equilibrio delicato: da un lato tutela la salute e il posto del dipendente, dall'altro riconosce all'impresa un limite oltre il quale l'assenza prolungata può giustificare il recesso. Il fulcro di questo bilanciamento e' l'art. 2110 del Codice civile, che sospende il rapporto durante la malattia e rinvia ai contratti collettivi la fissazione del cosiddetto periodo di comporto. Il CCNL del credito si distingue per una disciplina particolarmente protettiva.
Il comporto e la sua funzione
Il comporto e' il periodo massimo di assenza per malattia durante il quale il lavoratore conserva il posto. La sua durata non e' stabilita dalla legge ma dalla contrattazione collettiva, che nel settore bancario tende a graduarla in funzione dell'anzianita' di servizio: più lungo e' il rapporto, più ampia e' la tutela. finché il comporto non e' superato, il licenziamento intimato per la sola assenza per malattia e' illegittimo.
Comporto secco e comporto per sommatoria
Occorre distinguere due modalita' di calcolo. Il comporto secco riguarda un unico evento morboso continuativo; il comporto per sommatoria addiziona invece le diverse assenze per malattia in un determinato arco temporale. La distinzione e' rilevante per chi soffre di patologie ricorrenti: assenze frammentate ma numerose possono cumularsi e portare al superamento del limite, anche in mancanza di una singola malattia particolarmente lunga.
Il trattamento economico
Durante la malattia il lavoratore percepisce un'indennita' calcolata sulla retribuzione; nel settore del credito e' prassi che l'azienda integri tale indennita' fino a garantire, per il periodo tutelato, la piena retribuzione. Si tratta di una tutela economica tra le più solide, che protegge il dipendente dalle conseguenze reddituali della malattia. Le modalita' e i limiti dell'integrazione sono fissati dal CCNL vigente.
Le gravi patologie
Per le patologie di particolare gravita', adeguatamente certificate, i contratti del credito prevedono un trattamento di maggior favore, con un'estensione del periodo di conservazione del posto. E' una clausola di civilta' che riconosce come certe malattie richiedano tempi di cura e recupero incompatibili con i comporti ordinari, evitando che il lavoratore perda il posto proprio nel momento di maggiore fragilita'.
Il superamento del comporto
Esaurito il periodo di comporto senza che il lavoratore sia rientrato, il datore può recedere. Il licenziamento per superamento del comporto e' qualificato come giustificato motivo oggettivo: richiede il preavviso (o l'indennita' sostitutiva) e comporta comunque il pagamento del TFR (art. 2120 c.c.). La giurisprudenza richiede inoltre che il datore prima di recedere verifichi l'effettivo superamento e, in certi casi, valuti soluzioni alternative.
L'infortunio e la copertura INAIL
L'infortunio sul lavoro e la malattia professionale seguono una disciplina parzialmente distinta, con l'intervento dell'assicurazione obbligatoria INAIL. Anche in questo caso il rapporto e' sospeso e il posto conservato; la copertura economica e' a carico dell'ente assicuratore, spesso integrata dall'azienda. La corretta qualificazione dell'evento (malattia comune o infortunio) incide sulle prestazioni spettanti e va sempre verificata.
Domande frequenti
Quanto dura il comporto nel settore bancario?
La durata e' fissata dal CCNL e nel credito cresce con l'anzianita' di servizio, collocandosi tra le piu' favorevoli del panorama contrattuale. Per il dettaglio occorre consultare il contratto collettivo applicato e la propria anzianita'.
Posso essere licenziato mentre sono in malattia?
No, non per la sola assenza per malattia finche' non hai superato il periodo di comporto fissato dal CCNL (art. 2110 c.c.). Restano possibili i licenziamenti per giusta causa o per ragioni del tutto estranee alla malattia.
Durante la malattia perdo parte dello stipendio?
Nel settore del credito e' prassi che l'azienda integri l'indennita' di malattia fino a garantire la piena retribuzione per il periodo tutelato. Modalita' e limiti dell'integrazione sono stabiliti dal CCNL vigente.
Cosa succede se supero il comporto?
Il datore puo' recedere per giustificato motivo oggettivo, con preavviso o indennita' sostitutiva e con il pagamento del TFR. Il licenziamento e' legittimo solo se il comporto risulta effettivamente superato.
Le assenze brevi ma frequenti possono farmi superare il comporto?
Si', se il CCNL prevede il comporto per sommatoria: in tal caso le diverse assenze per malattia si addizionano nell'arco di un periodo e, raggiunto il totale, il comporto si considera superato anche in mancanza di una singola malattia lunga.
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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In sintesi
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La malattia del lavoratore e' uno dei rischi tipici che il diritto del lavoro disciplina con un equilibrio delicato: da un lato tutela la salute e il posto del dipendente, dall'altro riconosce all'impresa un limite oltre il quale l'assenza prolungata può giustificare il recesso. Il fulcro di questo bilanciamento e' l'art. 2110 del Codice civile, che sospende il rapporto durante la malattia e rinvia ai contratti collettivi la fissazione del cosiddetto periodo di comporto. Il CCNL del credito si distingue per una disciplina particolarmente protettiva.
Il comporto e la sua funzione
Il comporto e' il periodo massimo di assenza per malattia durante il quale il lavoratore conserva il posto. La sua durata non e' stabilita dalla legge ma dalla contrattazione collettiva, che nel settore bancario tende a graduarla in funzione dell'anzianita' di servizio: più lungo e' il rapporto, più ampia e' la tutela. finché il comporto non e' superato, il licenziamento intimato per la sola assenza per malattia e' illegittimo.
Comporto secco e comporto per sommatoria
Occorre distinguere due modalita' di calcolo. Il comporto secco riguarda un unico evento morboso continuativo; il comporto per sommatoria addiziona invece le diverse assenze per malattia in un determinato arco temporale. La distinzione e' rilevante per chi soffre di patologie ricorrenti: assenze frammentate ma numerose possono cumularsi e portare al superamento del limite, anche in mancanza di una singola malattia particolarmente lunga.
Il trattamento economico
Durante la malattia il lavoratore percepisce un'indennita' calcolata sulla retribuzione; nel settore del credito e' prassi che l'azienda integri tale indennita' fino a garantire, per il periodo tutelato, la piena retribuzione. Si tratta di una tutela economica tra le più solide, che protegge il dipendente dalle conseguenze reddituali della malattia. Le modalita' e i limiti dell'integrazione sono fissati dal CCNL vigente.
Le gravi patologie
Per le patologie di particolare gravita', adeguatamente certificate, i contratti del credito prevedono un trattamento di maggior favore, con un'estensione del periodo di conservazione del posto. E' una clausola di civilta' che riconosce come certe malattie richiedano tempi di cura e recupero incompatibili con i comporti ordinari, evitando che il lavoratore perda il posto proprio nel momento di maggiore fragilita'.
Il superamento del comporto
Esaurito il periodo di comporto senza che il lavoratore sia rientrato, il datore può recedere. Il licenziamento per superamento del comporto e' qualificato come giustificato motivo oggettivo: richiede il preavviso (o l'indennita' sostitutiva) e comporta comunque il pagamento del TFR (art. 2120 c.c.). La giurisprudenza richiede inoltre che il datore prima di recedere verifichi l'effettivo superamento e, in certi casi, valuti soluzioni alternative.
L'infortunio e la copertura INAIL
L'infortunio sul lavoro e la malattia professionale seguono una disciplina parzialmente distinta, con l'intervento dell'assicurazione obbligatoria INAIL. Anche in questo caso il rapporto e' sospeso e il posto conservato; la copertura economica e' a carico dell'ente assicuratore, spesso integrata dall'azienda. La corretta qualificazione dell'evento (malattia comune o infortunio) incide sulle prestazioni spettanti e va sempre verificata.
Domande frequenti
Quanto dura il comporto nel settore bancario?
La durata e' fissata dal CCNL e nel credito cresce con l'anzianita' di servizio, collocandosi tra le piu' favorevoli del panorama contrattuale. Per il dettaglio occorre consultare il contratto collettivo applicato e la propria anzianita'.
Posso essere licenziato mentre sono in malattia?
No, non per la sola assenza per malattia finche' non hai superato il periodo di comporto fissato dal CCNL (art. 2110 c.c.). Restano possibili i licenziamenti per giusta causa o per ragioni del tutto estranee alla malattia.
Durante la malattia perdo parte dello stipendio?
Nel settore del credito e' prassi che l'azienda integri l'indennita' di malattia fino a garantire la piena retribuzione per il periodo tutelato. Modalita' e limiti dell'integrazione sono stabiliti dal CCNL vigente.
Cosa succede se supero il comporto?
Il datore puo' recedere per giustificato motivo oggettivo, con preavviso o indennita' sostitutiva e con il pagamento del TFR. Il licenziamento e' legittimo solo se il comporto risulta effettivamente superato.
Le assenze brevi ma frequenti possono farmi superare il comporto?
Si', se il CCNL prevede il comporto per sommatoria: in tal caso le diverse assenze per malattia si addizionano nell'arco di un periodo e, raggiunto il totale, il comporto si considera superato anche in mancanza di una singola malattia lunga.