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Il CCNL Chimica Industria prevede un periodo di prova variabile da 1 a 6 mesi in base alla categoria: 1 mese per F, 2 mesi per E, 3 mesi per D, 4 mesi per C, 5 mesi per B, 6 mesi per Quadri A1/A2/A3. Durante la prova entrambe le parti possono recedere senza preavviso. La prova va indicata per iscritto nella lettera di assunzione, altrimenti è non pattuita.
Tabella riepilogativa
| Categoria | Durata prova | Note |
|---|---|---|
| A1, A2, A3 (Quadri) | 6 mesi | Massima durata |
| B | 5 mesi | Impiegati responsabili |
| C | 4 mesi | Impiegati specializzati |
| D | 3 mesi | Operai specializzati |
| E | 2 mesi | Conduttori |
| F | 1 mese | Mansioni elementari |
Durata variabile per categoria
Il CCNL Chimica Industria gradua il periodo di prova in base alla complessità della mansione, dalle categorie più semplici alle più complesse:
- F (mansioni elementari): 1 mese di calendario
- E (conduttori): 2 mesi
- D (operai specializzati): 3 mesi
- C (impiegati specializzati): 4 mesi
- B (impiegati responsabili): 5 mesi
- A1, A2, A3 (Quadri): 6 mesi (massimo legale)
I 6 mesi dei Quadri sono il limite massimo legale previsto dall’art. 2096 c.c. Non può essere previsto un periodo di prova superiore.
Forma scritta obbligatoria
La lettera di assunzione deve indicare espressamente:
- Categoria e mansioni
- Durata del periodo di prova in mesi
- Decorrenza
- Sede di lavoro
Se la prova NON è indicata per iscritto, si considera non pattuita e il rapporto è definitivo fin dall’inizio. Tutela importante per il lavoratore.
Recesso durante la prova
Durante la prova entrambe le parti possono recedere liberamente, senza preavviso e senza necessità di motivazione. La cessazione del rapporto è immediata.
Tuttavia il recesso non può essere discriminatorio (razza, religione, opinioni politiche, gravidanza). Un recesso discriminatorio è nullo e dà diritto a reintegro o indennizzo.
Il lavoratore riceve: retribuzione per i giorni lavorati, quota di tredicesima, ferie maturate.
Sospensione della prova
Il periodo di prova si sospende per:
- Malattia o infortunio
- Ferie programmate (non frequente in prova)
- Permessi retribuiti
- Maternità (sospensione e divieto licenziamento)
I giorni sospesi NON contano nei mesi di prova. La prova riprende al rientro del lavoratore.
Casi pratici
Domande frequenti
Quanto dura la prova nel CCNL Chimici?
La prova deve essere scritta?
Posso essere licenziato durante la prova?
La malattia sospende la prova?
Dopo la prova come si conta l'anzianità?
Il recesso in prova può essere discriminatorio?
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Chimica e Industria Farmaceutica. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Domande frequenti
Quanto dura la prova nel CCNL Chimici?
Dipende dalla categoria: 1 mese per F, 2 mesi E, 3 mesi D, 4 mesi C, 5 mesi B, 6 mesi Quadri (A1/A2/A3). I 6 mesi dei Quadri sono il limite massimo legale.
La prova deve essere scritta?
Sì, OBBLIGATORIAMENTE indicata nella lettera di assunzione (durata in mesi, decorrenza). Se manca la clausola scritta, la prova si considera non pattuita e il rapporto è definitivo dall'inizio.
Posso essere licenziato durante la prova?
Sì, liberamente e senza preavviso. Riceverai però la retribuzione per i giorni di lavoro effettivo, la quota di tredicesima maturata e le ferie maturate non godute.
La malattia sospende la prova?
Sì, i giorni di malattia, infortunio, ferie e permessi retribuiti NON contano nei mesi di prova. La prova si sospende e riprende al rientro al lavoro.
Dopo la prova come si conta l'anzianità?
L'anzianità decorre dal PRIMO giorno di lavoro effettivo, non dalla fine della prova. I mesi di prova contano integralmente per ferie, 13ª, TFR, scatti.
Il recesso in prova può essere discriminatorio?
NO, il recesso non può essere motivato da ragioni discriminatorie (gravidanza, religione, razza, etc.). Un recesso discriminatorio è nullo e dà diritto a reintegro o indennizzo.
Vedi anche