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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Per i lavoratori domestici conviventi il vitto e l'alloggio sono prestazioni in natura obbligatorie, con valore convenzionale di € 6,06/giorno (2026). Il vitto deve essere sufficiente, sano e variato; l'alloggio deve essere un ambiente decoroso e separato da spazi di servizio. Le ferie e i periodi di riposo lasciano in capo al datore l'obbligo di alloggio.

Testo dell'articoloVigente

CCNL Lavoro Domestico (Colf, Badanti, Babysitter)

In sintesi

Per i lavoratori domestici conviventi il vitto e l’alloggio sono prestazioni in natura obbligatorie, con valore convenzionale di € 6,06/giorno (2026). Il vitto deve essere sufficiente, sano e variato; l’alloggio deve essere un ambiente decoroso e separato da spazi di servizio. Le ferie e i periodi di riposo lasciano in capo al datore l’obbligo di alloggio.

Dati contrattuali

Parti firmatarie
Fidaldo · Domina · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL · Federcolf
Ultimo rinnovo
28 ottobre 2025 (accordo economico, in vigore dal 1° novembre 2025)
Vigenza
Fino al 31 ottobre 2028
Platea
~860.000 (di cui ~360.000 badanti)

Tabella riepilogativa

Vitto e alloggio convenzionale CCNL Domestico 2026
Voce Valore giornaliero Valore mensile
Pranzo € 2,11 € 54,86
Colazione + cena € 2,11 € 54,86
Alloggio (camera + servizi) € 1,84 € 47,84
Totale convenzionale € 6,06 € 157,56

Soggetto a contributi INPS, NON erogato in busta paga (è in natura). Base imponibile per TFR, tredicesima e contributi.

Obblighi del datore: vitto sano e variato

Il datore di lavoro deve fornire ai conviventi:

  • 3 pasti al giorno: colazione, pranzo, cena (o equivalenti)
  • Qualità adeguata: alimenti sani, freschi, in quantità sufficiente
  • Variazione: menù vari (non gli stessi alimenti tutti i giorni)
  • Rispetto delle esigenze: vegetarismo, allergie, celiachia, religione (es. niente maiale per musulmani)
  • Pasto separato dal nucleo familiare se richiesto dal lavoratore (con accordo)

Il vitto va consumato nei locali della famiglia (cucina o sala da pranzo), non in luoghi degradanti.

Alloggio: standard di dignità

L’alloggio deve avere standard minimi di dignità:

  • Camera singola con letto, armadio, sedia, illuminazione, riscaldamento adeguato
  • Bagno con doccia o vasca, accessibile in modo riservato (non condiviso con la famiglia se possibile)
  • Accesso a internet: non obbligatorio ma fortemente consigliato (lavoratori conviventi 24/7)
  • Privacy: la camera deve avere porta che chiuda, non essere uno sgabuzzino

L’alloggio in cantina o soffitta non riscaldati è considerato indecoroso e contrario al CCNL.

Periodi senza vitto/alloggio

Durante le ferie, il lavoratore può scegliere se restare nell’abitazione del datore o tornare a casa propria:

  • Se resta nell’abitazione: vitto e alloggio gratuiti continuano (non sono conteggiati come ferie)
  • Se torna a casa: il datore versa al lavoratore un’indennità sostitutiva pari al valore convenzionale (€ 6,06/giorno × giorni di ferie)

Durante i riposi settimanali: il vitto e l’alloggio sono garantiti senza interruzione.

Implicazioni fiscali e contributive

Il vitto e l’alloggio sono retribuzione in natura e sono soggetti a:

  • Contributi INPS: si calcolano sul valore convenzionale di € 6,06/giorno
  • Base TFR: il valore mensile (€ 157,56) entra nella retribuzione annua imponibile
  • Tredicesima: si calcola anche sul vitto/alloggio
  • NON in busta paga: il valore non viene erogato in denaro, è una prestazione in natura

Il lavoratore NON può rinunciare al vitto/alloggio per ottenere un’aumento in denaro: è una previsione di legge a tutela.

Casi pratici

Tizio – Badante che chiede stanza con bagno privato
Tizio è badante DS convivente. La famiglia datrice gli assegna una stanza di 12 mq con bagno di pertinenza (non condiviso). È conforme al CCNL Domestico. Il valore convenzionale resta € 1,84/giorno per l’alloggio, € 6,06 totale.
Caia – Vitto vegetariano per credo religioso
Caia è colf convivente vegetariana. Comunica al datore le sue esigenze. Il datore è obbligato a fornirle pasti vegetariani (sufficienti, vari). Caia non può essere costretta a mangiare carne. Stesso valore convenzionale di € 6,06/giorno.
Sempronio – Ferie con rientro a casa propria
Sempronio è badante CS convivente. Va in ferie per 2 settimane (14 giorni) e torna nella sua città di origine. Il datore versa indennità sostitutiva vitto/alloggio: € 6,06 × 14 = € 84,84, in aggiunta alle ferie pagate.

Domande frequenti

Cos'è il valore convenzionale di vitto e alloggio?
È il valore “in natura” del vitto e alloggio fornito ai conviventi, stabilito dal CCNL: € 6,06/giorno totale (2026), composto da € 2,11 pranzo + € 2,11 colazione/cena + € 1,84 alloggio. Soggetto a contributi e TFR.
Posso rinunciare al vitto/alloggio per avere più stipendio?
NO, è VIETATO. Il vitto/alloggio per i conviventi è obbligatorio per legge. Il lavoratore può solo concordare una “indennità sostitutiva” per periodi specifici (es. ferie a casa propria), ma non rinunciare al diritto.
Quali sono gli standard minimi dell'alloggio?
Camera singola con letto, armadio, sedia, illuminazione e riscaldamento adeguati. Bagno accessibile (se possibile non condiviso). La camera deve avere porta che chiuda e privacy garantita. Cantine e soffitte non sono accettabili.
Il datore deve rispettare allergie e religioni?
Sì, il vitto deve essere “sano, sufficiente e variato” e rispettare le esigenze del lavoratore: vegetarismo, celiachia, allergie, prescrizioni religiose (es. niente maiale, halal, kosher). Non può essere imposto un menu unico.
Il vitto/alloggio entra nel TFR?
Sì, il valore convenzionale di € 157,56/mese entra nella retribuzione annua imponibile per il calcolo del TFR. Per un convivente con € 1.000/mese di stipendio: base TFR = € 1.157,56 × 13 / 13,5 = € 1.114/anno.
Durante le ferie ho diritto al vitto?
Sì, se resti nell’abitazione del datore. Se torni a casa tua: ricevi indennità sostitutiva pari a € 6,06/giorno × giorni di ferie. Il datore non può “risparmiarti” il vitto durante le ferie.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Lavoro Domestico (Colf, Badanti, Babysitter). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Domande frequenti

Cos'è il valore convenzionale di vitto e alloggio?

È il valore "in natura" del vitto e alloggio fornito ai conviventi, stabilito dal CCNL: € 6,06/giorno totale (2026), composto da € 2,11 pranzo + € 2,11 colazione/cena + € 1,84 alloggio. Soggetto a contributi e TFR.

Posso rinunciare al vitto/alloggio per avere più stipendio?

NO, è VIETATO. Il vitto/alloggio per i conviventi è obbligatorio per legge. Il lavoratore può solo concordare una "indennità sostitutiva" per periodi specifici (es. ferie a casa propria), ma non rinunciare al diritto.

Quali sono gli standard minimi dell'alloggio?

Camera singola con letto, armadio, sedia, illuminazione e riscaldamento adeguati. Bagno accessibile (se possibile non condiviso). La camera deve avere porta che chiuda e privacy garantita. Cantine e soffitte non sono accettabili.

Il datore deve rispettare allergie e religioni?

Sì, il vitto deve essere "sano, sufficiente e variato" e rispettare le esigenze del lavoratore: vegetarismo, celiachia, allergie, prescrizioni religiose (es. niente maiale, halal, kosher). Non può essere imposto un menu unico.

Il vitto/alloggio entra nel TFR?

Sì, il valore convenzionale di € 157,56/mese entra nella retribuzione annua imponibile per il calcolo del TFR. Per un convivente con € 1.000/mese di stipendio: base TFR = € 1.157,56 × 13 / 13,5 = € 1.114/anno.

Durante le ferie ho diritto al vitto?

Sì, se resti nell'abitazione del datore. Se torni a casa tua: ricevi indennità sostitutiva pari a € 6,06/giorno × giorni di ferie. Il datore non può "risparmiarti" il vitto durante le ferie.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.