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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Il CCNL Domestico prevede un periodo di prova di 30 giorni di lavoro effettivo per tutti i livelli (A, B, C, D e relativi "S"). Durante la prova entrambe le parti possono recedere senza preavviso. La prova va indicata per iscritto nella lettera di assunzione, altrimenti il rapporto si considera definitivo dall'inizio.

Testo dell'articoloVigente

CCNL Lavoro Domestico (Colf, Badanti, Babysitter)

In sintesi

Il CCNL Domestico prevede un periodo di prova di 30 giorni di lavoro effettivo per tutti i livelli (A, B, C, D e relativi “S”). Durante la prova entrambe le parti possono recedere senza preavviso. La prova va indicata per iscritto nella lettera di assunzione, altrimenti il rapporto si considera definitivo dall’inizio.

Dati contrattuali

Parti firmatarie
Fidaldo · Domina · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL · Federcolf
Ultimo rinnovo
28 ottobre 2025 (accordo economico, in vigore dal 1° novembre 2025)
Vigenza
Fino al 31 ottobre 2028
Platea
~860.000 (di cui ~360.000 badanti)

Tabella riepilogativa

Periodo di prova CCNL Domestico
Livelli Durata prova Modalità recesso
Tutti i livelli (A, AS, B, BS, C, CS, D, DS) 30 giorni lavorativi Libera per entrambe le parti, retribuzione fino al giorno di cessazione

A differenza di altri CCNL (es. Commercio: prova 60-180gg), il CCNL Domestico ha la prova più breve e uguale per tutti i livelli.

La prova obbligatoria nella lettera di assunzione

La lettera di assunzione (obbligatoria nel CCNL Domestico) deve indicare espressamente il periodo di prova, altrimenti si considera non pattuita e il rapporto è definitivo fin dall’inizio.

Il termine massimo è di 30 giorni di lavoro effettivo (non 30 giorni di calendario): per i conviventi sono ~30 giorni di calendario, per i non conviventi part-time possono essere settimane o mesi se ci si sente in pochi giorni alla settimana.

Recesso durante la prova

Durante la prova entrambe le parti possono recedere liberamente, senza preavviso e senza necessità di motivazione. La cessazione del rapporto è immediata.

Il lavoratore riceve la retribuzione per i giorni effettivamente lavorati, più la quota di tredicesima maturata, più le ferie maturate (se non godute, pagate come “ferie non godute”).

Calcolo della prova: 30 giorni di lavoro effettivo

Il calcolo dei 30 giorni considera solo i giorni di lavoro effettivo:

  • I giorni di malattia o infortunio NON contano (la prova si “sospende”)
  • I giorni di ferie NON contano
  • I giorni di festività non lavorate NON contano
  • I sabati e le domeniche di riposo NON contano

Esempio: colf non convivente che lavora il martedì e il giovedì (2 giorni/settimana): la prova di 30 giorni si raggiunge in 15 settimane (~3,5 mesi).

Cosa succede dopo la prova

Superata la prova:

  • Il rapporto diventa definitivo e si applicano tutte le tutele del CCNL (preavviso, comporto, ecc.)
  • L’anzianità di servizio decorre dal primo giorno di lavoro (non dalla fine della prova)
  • I giorni di prova sono computati per maturazione di ferie, tredicesima, TFR

Casi pratici

Tizio – Recesso del lavoratore al 20° giorno di prova
Tizio è colf livello B, in prova da 20 giorni di lavoro effettivo. Non si trova a suo agio e dà le dimissioni. Recede liberamente, senza preavviso. Riceve la retribuzione per i 20 giorni più la quota proporzionale di tredicesima (~€ 65) e ferie (~€ 109).
Caia – Conferma in servizio dopo 30 giorni
Caia è badante CS in prova. Dopo 30 giorni di lavoro effettivo il datore conferma il rapporto. La sua anzianità di servizio decorre dal primo giorno di assunzione, non dalla fine della prova. I 30 giorni contano per ferie, tredicesima e TFR.
Sempronio – Recesso del datore durante la prova
Sempronio è in prova da 25 giorni quando il datore gli comunica recesso per «mancato superamento della prova». Recesso libero, nessun preavviso. Sempronio riceve i giorni di lavoro effettivo + ferie maturate. Non può contestare il licenziamento (è prova).

Domande frequenti

Quanto dura la prova nel CCNL Domestico?
30 giorni di LAVORO EFFETTIVO per tutti i livelli (A, AS, B, BS, C, CS, D, DS). Per i conviventi sono ~30 giorni di calendario; per i non conviventi part-time può durare diversi mesi (es. 2 giorni/settimana = 15 settimane).
La prova deve essere scritta?
Sì, OBBLIGATORIAMENTE indicata nella lettera di assunzione. Se manca la clausola scritta, la prova si considera non pattuita e il rapporto è definitivo dall’inizio (con tutte le tutele).
Posso essere licenziata durante la prova?
Sì, liberamente e senza preavviso. Riceverai però la retribuzione per i giorni di lavoro effettivo, la quota di tredicesima maturata e le ferie maturate non godute.
La malattia sospende il periodo di prova?
Sì, i giorni di malattia, infortunio, ferie e festività non lavorate NON contano nei 30 giorni di prova. La prova “si sospende” e riprende al rientro.
Dopo la prova ho diritto al TFR?
Sì, il TFR matura dal primo giorno di lavoro effettivo, anche durante la prova. La frase comune “in prova non si matura TFR” è sbagliata.
Cosa succede se la prova non è scritta?
Il rapporto si considera definitivo dall’inizio: si applicano tutte le tutele del CCNL (preavviso, comporto malattia, divieto di licenziamento senza motivo). È una tutela importante per il lavoratore.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Lavoro Domestico (Colf, Badanti, Babysitter). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Domande frequenti

Quanto dura la prova nel CCNL Domestico?

30 giorni di LAVORO EFFETTIVO per tutti i livelli (A, AS, B, BS, C, CS, D, DS). Per i conviventi sono ~30 giorni di calendario; per i non conviventi part-time può durare diversi mesi (es. 2 giorni/settimana = 15 settimane).

La prova deve essere scritta?

Sì, OBBLIGATORIAMENTE indicata nella lettera di assunzione. Se manca la clausola scritta, la prova si considera non pattuita e il rapporto è definitivo dall'inizio (con tutte le tutele).

Posso essere licenziata durante la prova?

Sì, liberamente e senza preavviso. Riceverai però la retribuzione per i giorni di lavoro effettivo, la quota di tredicesima maturata e le ferie maturate non godute.

La malattia sospende il periodo di prova?

Sì, i giorni di malattia, infortunio, ferie e festività non lavorate NON contano nei 30 giorni di prova. La prova "si sospende" e riprende al rientro.

Dopo la prova ho diritto al TFR?

Sì, il TFR matura dal primo giorno di lavoro effettivo, anche durante la prova. La frase comune "in prova non si matura TFR" è sbagliata.

Cosa succede se la prova non è scritta?

Il rapporto si considera definitivo dall'inizio: si applicano tutte le tutele del CCNL (preavviso, comporto malattia, divieto di licenziamento senza motivo). È una tutela importante per il lavoratore.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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