Indice
La guida
Il TFR nel CCNL Studi Professionali segue le regole nazionali (retribuzione annua ÷ 13,5, rivalutazione 1,5% + 75% ISTAT). Anticipazione possibile con almeno 8 anni di anzianità. I lavoratori possono aderire a fondi pensione complementari (Fondo Fonte, Fondo Cooperlavoro o altri). Il CCNL Studi prevede 14 mensilità, e nella base di calcolo del TFR entrano anche tredicesima e quattordicesima.
Tabella riepilogativa
| Voce | Valore |
|---|---|
| Quota annua accantonata | Retribuzione annua ÷ 13,5 |
| Rivalutazione annua | 1,5% fisso + 75% indice ISTAT FOI |
| Imposta sostitutiva | 17% |
| Mensilità incluse nel calcolo | 14 (tredicesima e quattordicesima) |
| Anticipazione: anzianità minima | 8 anni |
| Anticipazione: tetto | 70% |
| Fondo negoziale di riferimento | Fon.Te. (art. 18): 1,55% a carico del datore, almeno 0,55% a carico del lavoratore |
| Neoassunti di prima assunzione dal 1° luglio 2026 | Adesione automatica, rinuncia entro 60 giorni |
Calcolo del TFR
Il TFR si calcola dividendo la retribuzione utile annua per 13,5. Per il CCNL Studi (14 mensilità annue), la retribuzione utile è quella elencata dall’art. 148: paga base tabellare conglobata, scatti, assegni ad personam, aumenti di merito e superminimi, tredicesima e quattordicesima, indennità erogate con continuità.
Esempio: 2° livello senza scatti, dal 1° dicembre 2026, con il minimo di 1.878,26 € al mese per 14 mensilità: 26.295,64 € l’anno. Quota TFR annua: 26.295,64 / 13,5 = 1.947,83 €. L’elemento di allineamento (102,53 € al 2° livello) si aggiunge solo per chi veniva dal vecchio CCNL Confedertecnica ed era assunto prima del 1° luglio 2004.
Su 10 anni, a retribuzione invariata, le quote sommano 19.478,30 €, a cui si aggiungono le rivalutazioni annue.
Rivalutazione
Rivalutazione annua: 1,5% fisso + 75% indice ISTAT FOI. Imposta sostitutiva del 17% sulla rivalutazione.
Anticipazione
Art. 150 del CCNL: almeno 8 anni di anzianità presso lo stesso studio, una sola volta, fino al 70% del TFR maturato, per spese sanitarie straordinarie, acquisto della prima casa per sé o per i figli, congedo parentale e congedi per la formazione. Lo studio deve accogliere ogni anno le richieste entro il 10% degli addetti, con un minimo di una.
Fondi pensione complementari
Il fondo negoziale di riferimento del settore è Fon.Te., il fondo del terziario in cui è confluito il vecchio Pre.Vi.Prof. (art. 18 del CCNL). Chi aderisce riceve dallo studio un contributo dell’1,55% della retribuzione utile per il TFR e versa almeno lo 0,55%; il TFR maturando va al fondo per intero (per i lavoratori con prima occupazione successiva al 28 aprile 1993). Restano possibili i fondi pensione aperti e i PIP, ma senza il contributo contrattuale del datore.
Dal 1° luglio 2026 i lavoratori del settore privato di prima assunzione aderiscono automaticamente alla forma pensionistica prevista dal contratto collettivo; entro 60 giorni possono rinunciare e tenere il TFR in azienda oppure sceglierne un’altra (art. 8, commi 7 e seguenti, D.Lgs. 252/2005, come modificato dalla L. 199/2025). Chi non è alla prima assunzione sceglie entro 60 giorni dall’assunzione.
Casi pratici
Quanto TFR hai maturato?
Calcola il TFR netto: accantonamento annuo, rivalutazione ISTAT e tassazione separata, partendo dalla retribuzione del tuo CCNL.
Domande frequenti
Come si calcola il TFR nel CCNL Studi?
Posso chiedere un anticipo del TFR?
Quando viene pagato il TFR?
A quali fondi pensione posso aderire?
Conviene aderire al fondo pensione?
Fonti: CCNL Studi professionali 2024, testo integrale (Confprofessioni). Dati verificati su queste fonti a ottobre 2026.
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, Preavviso e licenziamento nel CCNL Studi Professionali, Ferie e permessi nel CCNL Studi Professionali, Maternità e congedi parentali nel CCNL Studi Professionali, Tredicesima e premi nel CCNL Studi Professionali e Malattia e infortunio nel CCNL Studi Professionali.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Studi Professionali. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.