← Torna a CCNL — Contratti Collettivi
Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Il periodo di prova nel CCNL Turismo Pubblici Esercizi varia da 15 giorni (livelli più bassi) a 150 giorni (livelli più alti e Quadri), in base al livello di inquadramento. Forma scritta obbligatoria. Durante la prova entrambe le parti possono recedere liberamente senza preavviso ma con riconoscimento di ratei TFR, 13ª, 14ª e ferie.

Testo dell'articoloVigente

CCNL Turismo e Pubblici Esercizi

In sintesi

Il periodo di prova nel CCNL Turismo Pubblici Esercizi varia da 15 giorni (livelli più bassi) a 150 giorni (livelli più alti e Quadri), in base al livello di inquadramento. Forma scritta obbligatoria. Durante la prova entrambe le parti possono recedere liberamente senza preavviso ma con riconoscimento di ratei TFR, 13ª, 14ª e ferie.

Dati contrattuali

Parti firmatarie
Federalberghi · FIPE · FAITA · Fiavet · Federreti · FILCAMS-CGIL · FISASCAT-CISL · UILTuCS-UIL
Ultimo rinnovo
5 luglio 2024 (tabelle in vigore da maggio 2026)
Vigenza
Aggiornato con rinnovi 2024-2026
Platea
~1,3 milioni

Tabella riepilogativa

Periodo di prova CCNL Turismo per livello
Livello Durata massima
Quadri A / B 150 giorni (5 mesi)
1° / 2° livello 90 giorni (3 mesi)
3° / 4° livello 60 giorni
5° livello 45 giorni
6° / 6° super 30 giorni
7° livello 15 giorni

Durante la prova le parti possono recedere senza preavviso, con riconoscimento di TFR, 13ª, 14ª e indennità ferie per il periodo lavorato.

Forma scritta obbligatoria

Il periodo di prova deve risultare da atto scritto. Senza forma scritta il rapporto si considera a tempo indeterminato senza prova.

La clausola deve indicare durata, livello, mansioni, decorrenza.

Durata variabile per livello

Il CCNL Turismo prevede una scala graduata per livello:

  • Livelli operativi base (7°): 15 giorni
  • Livelli operativi medi (5°-6°): 30-45 giorni
  • Livelli qualificati (3°-4°): 60 giorni
  • Livelli direttivi (1°-2°): 90 giorni
  • Quadri: fino a 150 giorni (5 mesi)

Recesso e ratei dovuti

Durante la prova entrambe le parti possono recedere senza preavviso. Particolarità: il CCNL Turismo prevede comunque il riconoscimento dei ratei:

  • TFR maturato sul periodo lavorato
  • Tredicesima pro-rata
  • Quattordicesima pro-rata
  • Indennità sostitutiva ferie non godute

Quindi anche un recesso al 5° giorno comporta erogazione di tutti i ratei calcolati pro-rata sul brevissimo periodo lavorato.

Sospensione per malattia

Il periodo di prova è sospeso per malattia, infortunio, ferie, congedi. La durata si prolunga di altrettanti giorni di sospensione.

In caso di infortunio sul lavoro, la prova è sospesa fino a guarigione completa.

Casi pratici

Tizio – Cameriere 5° livello prova 45 giorni
Tizio è assunto cameriere (5° livello). Prova 45 giorni. Inizio 1° marzo. Termine: 14 aprile. Se nessuno recede, dal 15 aprile è confermato a tempo indeterminato.
Caia – Receptionist 5° con malattia in prova
Caia è in prova come receptionist (5° livello, 45 giorni). Si ammala 5 giorni durante la prova. La prova si estende di 5 giorni, scadendo il 19 aprile invece del 14.
Sempronio – Recesso al 10° giorno
Sempronio è in prova come cuoco (4° livello, 60 giorni). Al 10° giorno il datore comunica recesso. Sempronio riceve la retribuzione dei 10 giorni + ratei 13ª e 14ª pro-rata + indennità sostitutiva ferie pro-rata + TFR sul periodo.

Domande frequenti

Quanto dura il periodo di prova nel CCNL Turismo?
Da 15 giorni (7° livello) a 150 giorni (Quadri). Per i livelli intermedi: 30-90 giorni in base al livello.
Il periodo di prova deve essere scritto?
Sì, obbligatoriamente. Senza forma scritta il rapporto si considera a tempo indeterminato senza prova.
Cosa ricevo se il datore mi licenzia in prova?
La retribuzione del periodo lavorato + TFR pro-rata + 13ª pro-rata + 14ª pro-rata + indennità ferie non godute. Particolarità del CCNL Turismo: i ratei sono sempre riconosciuti.
Malattia sospende il periodo di prova?
Sì, malattia, ferie, infortunio e ogni causa di sospensione prolungano il periodo di prova di altrettanti giorni.
Cosa succede dopo il periodo di prova?
Se nessuno recede, il rapporto si considera automaticamente confermato a tempo indeterminato. Il periodo di prova si computa nell’anzianità di servizio.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Turismo e Pubblici Esercizi. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Domande frequenti

Quanto dura il periodo di prova nel CCNL Turismo?

Da 15 giorni (7° livello) a 150 giorni (Quadri). Per i livelli intermedi: 30-90 giorni in base al livello.

Il periodo di prova deve essere scritto?

Sì, obbligatoriamente. Senza forma scritta il rapporto si considera a tempo indeterminato senza prova.

Cosa ricevo se il datore mi licenzia in prova?

La retribuzione del periodo lavorato + TFR pro-rata + 13ª pro-rata + 14ª pro-rata + indennità ferie non godute. Particolarità del CCNL Turismo: i ratei sono sempre riconosciuti.

Malattia sospende il periodo di prova?

Sì, malattia, ferie, infortunio e ogni causa di sospensione prolungano il periodo di prova di altrettanti giorni.

Cosa succede dopo il periodo di prova?

Se nessuno recede, il rapporto si considera automaticamente confermato a tempo indeterminato. Il periodo di prova si computa nell'anzianità di servizio.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.