Testo dell'articoloVigente
Il periodo di prova nel CCNL Turismo Pubblici Esercizi varia da 15 giorni (livelli più bassi) a 150 giorni (livelli più alti e Quadri), in base al livello di inquadramento. Forma scritta obbligatoria. Durante la prova entrambe le parti possono recedere liberamente senza preavviso ma con riconoscimento di ratei TFR, 13ª, 14ª e ferie.
Tabella riepilogativa
| Livello | Durata massima |
|---|---|
| Quadri A / B | 150 giorni (5 mesi) |
| 1° / 2° livello | 90 giorni (3 mesi) |
| 3° / 4° livello | 60 giorni |
| 5° livello | 45 giorni |
| 6° / 6° super | 30 giorni |
| 7° livello | 15 giorni |
Durante la prova le parti possono recedere senza preavviso, con riconoscimento di TFR, 13ª, 14ª e indennità ferie per il periodo lavorato.
Forma scritta obbligatoria
Il periodo di prova deve risultare da atto scritto. Senza forma scritta il rapporto si considera a tempo indeterminato senza prova.
La clausola deve indicare durata, livello, mansioni, decorrenza.
Durata variabile per livello
Il CCNL Turismo prevede una scala graduata per livello:
- Livelli operativi base (7°): 15 giorni
- Livelli operativi medi (5°-6°): 30-45 giorni
- Livelli qualificati (3°-4°): 60 giorni
- Livelli direttivi (1°-2°): 90 giorni
- Quadri: fino a 150 giorni (5 mesi)
Recesso e ratei dovuti
Durante la prova entrambe le parti possono recedere senza preavviso. Particolarità: il CCNL Turismo prevede comunque il riconoscimento dei ratei:
- TFR maturato sul periodo lavorato
- Tredicesima pro-rata
- Quattordicesima pro-rata
- Indennità sostitutiva ferie non godute
Quindi anche un recesso al 5° giorno comporta erogazione di tutti i ratei calcolati pro-rata sul brevissimo periodo lavorato.
Sospensione per malattia
Il periodo di prova è sospeso per malattia, infortunio, ferie, congedi. La durata si prolunga di altrettanti giorni di sospensione.
In caso di infortunio sul lavoro, la prova è sospesa fino a guarigione completa.
Casi pratici
Domande frequenti
Quanto dura il periodo di prova nel CCNL Turismo?
Il periodo di prova deve essere scritto?
Cosa ricevo se il datore mi licenzia in prova?
Malattia sospende il periodo di prova?
Cosa succede dopo il periodo di prova?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi, Preavviso e licenziamento nel CCNL Turismo Pubblici Esercizi, Ferie e permessi nel CCNL Turismo Pubblici Esercizi, Maternità e congedi nel CCNL Turismo Pubblici Esercizi, Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL Turismo Pubblici Esercizi e Malattia e infortunio nel CCNL Turismo Pubblici Esercizi.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Turismo e Pubblici Esercizi. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
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Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il periodo di prova e' il tempo in cui datore e lavoratore verificano reciprocamente la convenienza del rapporto. La sua disciplina nasce dall'art. 2096 c.c., che ne richiede la pattuizione scritta e consente il recesso libero durante il suo decorso; il CCNL Turismo e Pubblici Esercizi cala questa cornice nel settore con una scala di durate per livello e con una particolarita' di favore sui ratei.
La forma scritta come requisito di validita'
L'art. 2096 c.c. impone che il patto di prova risulti da atto scritto, sottoscritto prima o contestualmente all'inizio del rapporto. La mancanza della forma scritta non e' una semplice irregolarita': travolge la clausola, con la conseguenza che il rapporto si considera instaurato a tempo indeterminato senza prova. La clausola deve essere specifica e indicare durata, livello, mansioni e decorrenza.
Una durata calibrata sull'inquadramento
Il CCNL Turismo modula la durata della prova in funzione della complessita' delle mansioni: più elevato il livello, più lungo il tempo di verifica concesso, fino ai Quadri. Si tratta di un tetto massimo che le parti non possono superare; per i valori puntuali di ciascun livello e' la tabella del CCNL vigente a fare fede.
Il recesso durante la prova
finché la prova e' in corso, entrambe le parti possono recedere senza preavviso e, in linea di principio, senza obbligo di motivazione. Il recesso resta tuttavia soggetto al limite generale del divieto di motivo illecito o discriminatorio: un recesso fondato, ad esempio, sullo stato di gravidanza o su ragioni discriminatorie e' impugnabile nonostante la prova.
I ratei sempre dovuti: una tutela del settore
Tratto distintivo del CCNL Turismo e' il riconoscimento dei ratei anche per la frazione di periodo lavorata in prova: TFR sul periodo, tredicesima e quattordicesima pro-rata, indennita' sostitutiva delle ferie non godute. così anche un recesso pochi giorni dopo l'assunzione fa maturare i relativi ratei, calcolati in proporzione ai giorni lavorati.
La sospensione del decorso
Il periodo di prova misura un tempo di lavoro effettivo: per questo le cause di sospensione del rapporto - malattia, infortunio, ferie, congedi - non consumano la prova ma la prolungano di altrettanti giorni. La finalita' e' garantire al datore un'osservazione reale dell'idoneita', evitando che eventi neutri esauriscano il periodo.
L'esito della prova e il computo dell'anzianita'
Decorso il termine senza recesso di alcuna delle parti, l'assunzione si intende confermata e il rapporto prosegue a tempo indeterminato. Il periodo già lavorato in prova si computa nell'anzianita' di servizio a ogni effetto, comprese le maturazioni legate alla durata del rapporto.
Domande frequenti
Quanto dura il periodo di prova nel CCNL Turismo?
La durata e' graduata per livello di inquadramento, dai livelli operativi ai Quadri. Per i valori esatti di ciascun livello si consulta la tabella del CCNL vigente.
Il patto di prova deve essere scritto?
Si', obbligatoriamente. In mancanza di forma scritta la clausola e' nulla e il rapporto si considera a tempo indeterminato senza prova.
Cosa ricevo se il datore recede durante la prova?
La retribuzione del periodo lavorato piu' i ratei: TFR, tredicesima e quattordicesima pro-rata e indennita' per le ferie non godute. Nel CCNL Turismo i ratei sono sempre riconosciuti.
La malattia sospende il periodo di prova?
Si'. Malattia, infortunio, ferie e altre cause di sospensione prolungano la prova di altrettanti giorni.
Cosa succede al termine della prova?
Se nessuna parte recede, l'assunzione si intende confermata a tempo indeterminato e il periodo di prova si computa nell'anzianita' di servizio.