Testo dell'articoloVigente
Il CCNL Turismo Pubblici Esercizi prevede un comporto malattia di 6 mesi nell’anno (gennaio-dicembre) per i lavoratori a tempo indeterminato. Per gli stagionali la conservazione del posto è limitata al periodo della stagione. Carenza dei primi 3 giorni coperta dal datore al 100%. Trattamento economico INPS integrato dal datore fino al 100% nei primi periodi.
Tabella riepilogativa
| Evento | Comporto | Trattamento |
|---|---|---|
| Malattia tempo indeterminato | 6 mesi nell’anno (1/1-31/12) | INPS + integrazione |
| Malattia stagionali | Limitata al periodo stagionale | INPS + integrazione |
| Carenza (giorni 1-3) | – | 100% datore |
| Giorni 4-20 | – | 50% INPS + integrazione |
| Dal 21° giorno | – | 66,66% INPS + integrazione |
| Infortunio sul lavoro | Senza limite | INAIL 60-75% |
Comporto di 6 mesi nell'anno
Il CCNL Turismo prevede un periodo di comporto di 6 mesi nell’anno solare (1° gennaio – 31 dicembre) per i lavoratori a tempo indeterminato. Si computano tutti i giorni di assenza per malattia, anche per patologie diverse.
Una particolarità rispetto ad altri CCNL (es. Metalmeccanici che computa su 36 mesi precedenti): il calcolo è sull’anno solare, quindi al 1° gennaio “ricomincia” il computo.
Carenza e integrazione INPS
Come negli altri settori:
- Primi 3 giorni (carenza): 100% datore
- Giorni 4-20: 50% INPS + integrazione = 100%
- Dal 21° giorno: 66,66% INPS + integrazione
- Oltre la copertura piena: 80% retribuzione fino al limite del comporto
Stagionali: tutela limitata al periodo
Per i lavoratori stagionali a tempo determinato, la conservazione del posto durante la malattia è limitata al periodo della stagione (fino alla scadenza naturale del contratto a termine).
Se la malattia si prolunga oltre la fine del contratto stagionale, il rapporto cessa per scadenza naturale (non per superamento del comporto). Il lavoratore mantiene il diritto all’indennità INPS fino a guarigione.
Infortunio sul lavoro nel settore turistico
Il settore turistico ha rischi specifici:
- Tagli e ustioni in cucina
- Cadute e scivolamenti su pavimenti bagnati
- Sollevamento carichi (bagagli, vasche cucina)
- Esposizione a prodotti chimici (pulizie)
- Rischio aggressioni in pubblici esercizi notturni
INAIL copre l’infortunio sul lavoro: 60% dal giorno 4 al 90°, 75% dal 91°. Carenza 100% datore. Rapporto sospeso fino a guarigione.
Casi pratici
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Domande frequenti
Quanto dura il comporto nel CCNL Turismo?
Chi paga i primi 3 giorni di malattia?
Se sono stagionale e mi ammalo cosa succede?
Posso essere licenziato per malattia?
Le pulizie in ristorante hanno tutele specifiche?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi, Preavviso e licenziamento nel CCNL Turismo Pubblici Esercizi, Ferie e permessi nel CCNL Turismo Pubblici Esercizi, Maternità e congedi nel CCNL Turismo Pubblici Esercizi, Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL Turismo Pubblici Esercizi e Periodo di prova nel CCNL Turismo Pubblici Esercizi.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Turismo e Pubblici Esercizi. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
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Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
In sintesi
Indice dei contenuti
La malattia e l'infortunio sono eventi che sospendono temporaneamente la prestazione senza estinguere il rapporto: il lavoratore non può essere licenziato per il solo fatto di essersi ammalato, finché dura il cosiddetto periodo di comporto. Nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, caratterizzato da forte stagionalita' e da un'organizzazione del lavoro intensa, il CCNL declina queste tutele integrando la disciplina di legge, in particolare l'art. 2110 del codice civile, che e' la norma cardine in materia.
La cornice dell'art. 2110 c.c.
L'art. 2110 del codice civile stabilisce che, in caso di malattia o infortunio, al lavoratore spetta la conservazione del posto per un periodo determinato dalla legge, dagli usi o dall'equita', e un trattamento economico nella misura prevista. La contrattazione collettiva e' chiamata a riempire di contenuto questa norma: e' il CCNL a fissare la durata del comporto e l'entita' dell'integrazione economica a carico del datore. Superato il periodo di comporto, il datore può recedere dal rapporto, ma solo nel rispetto delle regole generali sul licenziamento.
La conservazione del posto: il comporto
Il periodo di comporto e' l'arco di tempo durante il quale il posto e' garantito nonostante l'assenza per malattia. Il CCNL Turismo Pubblici Esercizi ne fissa la durata, distinguendo spesso fra evento unico e somma di più episodi nell'arco di un periodo di riferimento (comporto secco e comporto per sommatoria). La corretta individuazione del comporto e' delicata, perché da essa dipende il momento in cui il datore acquista la facolta' di recedere: per la durata esatta occorre fare riferimento al testo del contratto vigente.
Il trattamento economico in malattia
Durante l'assenza per malattia il lavoratore percepisce di norma un'indennita' a carico dell'INPS per i settori in cui e' prevista, integrata dal datore di lavoro fino a una percentuale della retribuzione stabilita dal contratto, spesso decrescente con il protrarsi dell'assenza. Le percentuali e i giorni di integrazione sono fissati dal CCNL: i valori vanno letti nelle tabelle del contratto vigente, evitando di affidarsi a misure datate.
L'infortunio e la tutela INAIL
L'infortunio sul lavoro e la malattia professionale hanno una tutela autonoma, affidata all'INAIL, che eroga l'indennita' per inabilita' temporanea a partire dai giorni previsti dalla legge. Anche in questo caso il CCNL può prevedere un'integrazione a carico del datore e regole specifiche per la conservazione del posto, che di norma e' garantita fino alla guarigione clinica con relativa certificazione. La denuncia di infortunio deve essere gestita secondo le procedure INAIL, con oneri di comunicazione a carico del datore.
Gli obblighi del lavoratore
Per conservare il diritto alle tutele il lavoratore deve adempiere a precisi obblighi: comunicare tempestivamente l'assenza al datore, farsi rilasciare il certificato medico telematico, che il medico invia all'INPS, e rendersi reperibile nelle fasce orarie previste per le visite di controllo. La violazione di questi obblighi, in particolare l'assenza ingiustificata alla visita di controllo, può comportare la perdita o la riduzione del trattamento economico e, nei casi più gravi, conseguenze disciplinari.
Il superamento del comporto
Quando le assenze superano il periodo di comporto, il datore può legittimamente recedere ai sensi dell'art. 2110 c.c. Si tratta di un licenziamento peculiare, non disciplinare, che presuppone l'effettivo superamento del comporto correttamente calcolato e una comunicazione che ne dia conto. Prima di tale soglia il licenziamento per malattia e' illegittimo. Il lavoratore prossimo al comporto può valutare, ove possibile, la richiesta di ferie o di aspettativa per evitare il superamento, secondo quanto consentito dal contratto.
Domande frequenti
Posso essere licenziato perche' sono in malattia?
No, finche' dura il periodo di comporto fissato dal CCNL. L'art. 2110 c.c. garantisce la conservazione del posto durante la malattia. Solo al superamento del comporto, correttamente calcolato, il datore puo' recedere nel rispetto delle regole sul licenziamento.
Quanto dura il comporto nel Turismo Pubblici Esercizi?
La durata e' fissata dal CCNL, che distingue spesso fra comporto secco (evento unico) e comporto per sommatoria (piu' episodi in un periodo di riferimento). Per la durata esatta occorre fare riferimento al testo del contratto vigente.
Quanto percepisco durante la malattia?
Di norma un'indennita' a carico dell'INPS, dove prevista, integrata dal datore fino a una percentuale della retribuzione stabilita dal contratto, spesso decrescente con il protrarsi dell'assenza. Percentuali e giorni sono nelle tabelle del CCNL vigente.
L'infortunio sul lavoro come e' tutelato?
Dall'INAIL, che eroga l'indennita' per inabilita' temporanea dai giorni previsti dalla legge. Il CCNL puo' aggiungere un'integrazione a carico del datore e regole di conservazione del posto, di norma garantita fino alla guarigione clinica certificata.
Cosa devo fare quando mi ammalo?
Comunicare tempestivamente l'assenza al datore, farti rilasciare il certificato medico telematico inviato all'INPS e renderti reperibile nelle fasce orarie per le visite di controllo. La violazione di questi obblighi puo' comportare la perdita o riduzione del trattamento e conseguenze disciplinari.