Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Turismo e Pubblici Esercizi

In sintesi

Il CCNL Turismo prevede orario di lavoro di 40 ore settimanali distribuite su 5 giorni e mezzo. Il settore ha particolarità per stagionalità, picchi di lavoro nei weekend e in alta stagione, lavoro notturno frequente (ristoranti, hotel). Negli alberghi lo straordinario si paga +30% di giorno e +60% di notte (24-6), entro 260 ore l’anno; il lavoro notturno ordinario +25% (12% per chi ha la qualifica notturna); il festivo +20% sulle ore lavorate, oltre alla retribuzione della giornata. Banca delle ore e orari plurisettimanali per gestire la stagionalità.

Dati contrattuali

Risorsa gratuita
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Parti firmatarie
Federalberghi · Faita (con Confcommercio) · FILCAMS-CGIL · FISASCAT-CISL · UILTuCS-UIL
Ultimo rinnovo
5 luglio 2024 (minimi aggiornati a maggio 2026)
Vigenza
1° luglio 2024 – 31 dicembre 2027
Platea
Circa 290.000 lavoratori in 28.000 aziende (alberghi, villaggi, campeggi)

Tabella riepilogativa

Orario e maggiorazioni CCNL Turismo – aziende alberghiere
Voce Valore
Orario settimanale 40 ore (art. 108), su 5 giornate e mezza negli alberghi (art. 214)
Straordinario diurno +30% (art. 219)
Straordinario notturno (24-6) +60%, non cumulabile con la maggiorazione notturna ordinaria (art. 219)
Lavoro notturno ordinario (24-6) +25%; +12% per il personale con qualifica notturna (art. 216)
Lavoro festivo Retribuzione della giornata + ore lavorate maggiorate del 20% (artt. 127 e 220)
Domenica con riposo in altro giorno Indennità del 10% della quota oraria di paga base per ogni ora ordinaria (art. 126)
Limite annuo straordinario 260 ore (art. 122)

Fonte: CCNL Turismo 20 febbraio 2010 (artt. 108-128, parte speciale alberghi artt. 214-220), articoli non modificati dall’accordo di rinnovo del 5 luglio 2024. Le percentuali si applicano alla quota oraria, cioè alla retribuzione mensile divisa per 172. I valori della parte speciale riguardano le aziende alberghiere; per i campeggi la parte speciale è distinta.

Orario settimanale distribuito su 5,5 giorni

L’orario nel CCNL Turismo è di 40 ore settimanali distribuite di norma su 5 giorni e mezzo. Il mezzo giorno settimanale di riposo aggiuntivo è una caratteristica peculiare del settore.

Distribuzione tipica:

  • 5 giorni × 8 ore = 40 ore
  • Oppure 5,5 giorni con orari variabili
  • Possibili turni spezzati (es. 10-14 + 18-22) tipici della ristorazione

La flessibilità oraria è importante: i picchi sono nei weekend, sere, alta stagione.

Lavoro notturno e turni serali

Il settore turistico ha frequente lavoro notturno e serale:

  • Receptionist hotel su turni 22-06
  • Camerieri di ristoranti con apertura serale
  • Barman e personale discoteche/locali
  • Cuochi su turno sera/notte

Negli alberghi le ore di lavoro ordinario tra le 24 e le 6 sono maggiorate del 25%; per il personale con qualifica notturna, come il portiere di notte, la maggiorazione è del 12%, perché la notte è già considerata nell’inquadramento (art. 216). Lo straordinario notturno, tra le 24 e le 6, ha il 60% e assorbe la maggiorazione ordinaria (art. 219). Per i lavoratori notturni il periodo notturno va dalle 23:30 alle 6:30 (art. 218), con la sorveglianza sanitaria periodica del D.Lgs. 66/2003.

Banca ore e flessibilità stagionale

Una soluzione comune nel settore è la banca ore:

  • Le ore extra in alta stagione si accumulano nella banca
  • Vengono fruite come riposi in bassa stagione
  • Permette di gestire i picchi senza ricorrere all’eccessivo straordinario

Il CCNL prevede due strumenti. Con l’orario plurisettimanale (art. 114) si può lavorare più di 40 ore per non più di quattro settimane consecutive e non oltre 8 ore al giorno, senza straordinario, recuperando con congedi di conguaglio entro dodici settimane. La banca delle ore va attivata con accordo aziendale o interaziendale (art. 115): le ore eccedenti l’orario medio annuo hanno comunque la maggiorazione dello straordinario e danno diritto a riposi compensativi. Per gli stagionali lo straordinario può essere compensato con riposi a fine contratto, che proroga il termine (art. 123).

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Lavoro festivo: pratica frequente

Hotel e ristoranti restano aperti nei giorni festivi:

  • Oltre alla normale retribuzione, le ore lavorate nelle festività sono pagate con la maggiorazione del 20% (artt. 127 e 220)
  • Il godimento delle festività è subordinato alle esigenze aziendali: il CCNL non prevede un riposo compensativo per la festività lavorata
  • Il 4 novembre lavorato si paga senza maggiorazione oppure si recupera con un riposo compensativo (art. 128)
  • Il riposo settimanale può cadere in giorno diverso dalla domenica

Casi pratici

Tizio – Cameriere con turno spezzato
Tizio (5° livello) ha turno spezzato 10-14 + 18-22 in un ristorante. 8 ore di lavoro effettivo + 4 ore di pausa. Le 8 ore sono retribuite normalmente; la pausa intermedia non è orario di lavoro (a meno che il lavoratore resti a disposizione).
Caia – Receptionist con turni notturni
Caia (5° livello) lavora 3 turni notte/settimana 22-06. Le ore tra le 24 e le 6 sono 6 per turno, 18 a settimana: hanno la maggiorazione del 25% (12% se Caia è assunta con qualifica notturna), più la sorveglianza sanitaria periodica.
Sempronio – Banca ore stagionale
Sempronio (4° livello) accumula 60 ore in alta stagione (luglio-agosto, lavorando spesso 50h/settimana). Le ore in più vengono accantonate in banca ore. In bassa stagione (novembre) le fruisce come riposi prolungati.

Approfondisci con la guida pratica

Lavoro notturno: tutele e maggiorazioni →

Domande frequenti

Qual è l'orario CCNL Turismo?
40 ore settimanali distribuite di norma su 5 giorni e mezzo. Possibili turni spezzati e flessibilità per esigenze stagionali.
Come si calcola lo straordinario notturno?
Negli alberghi lo straordinario tra le 24 e le 6 si paga con il 60% sulla quota oraria (retribuzione mensile diviso 172): al 4° livello, con 1.695,69 € da maggio 2026, 15,77 € l’ora contro i 12,82 € dello straordinario diurno al 30%. Il lavoro notturno nel normale orario del personale adibito a servizi notturni non è straordinario (art. 219).
Cos'è la banca ore?
Sistema di gestione della flessibilità stagionale: le ore extra in alta stagione si accumulano e si fruiscono come riposi in bassa stagione. Va disciplinata da accordo aziendale.
Il lavoro festivo è obbligatorio?
Il godimento delle festività è subordinato alle esigenze aziendali (art. 127): se si lavora, spetta la retribuzione della giornata più le ore lavorate maggiorate del 20% (art. 220), senza riposo compensativo. Il riposo compensativo è previsto solo per il 4 novembre, in alternativa al pagamento (art. 128).
Devo fare visite mediche se lavoro di notte?
Sì, il D.Lgs. 66/2003 prevede sorveglianza sanitaria specifica per lavoratori notturni (turni che includono almeno 3 ore tra 22 e 6).

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi, Preavviso e licenziamento nel CCNL Turismo Pubblici Esercizi, Ferie e permessi nel CCNL Turismo Pubblici Esercizi, Maternità e congedi nel CCNL Turismo Pubblici Esercizi, Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL Turismo Pubblici Esercizi e Malattia e infortunio nel CCNL Turismo Pubblici Esercizi.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Turismo e Pubblici Esercizi. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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