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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 28 del D.Lgs. 472/1997 contiene una norma di delegificazione esecutiva: il Ministro delle Finanze era incaricato di stabilire, con uno o più decreti ministeriali entro quattro mesi dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, le modalità di pagamento delle somme dovute a titolo di sanzione tributaria. Si trattava di una norma attuativa tecnica, necessaria per definire i meccanismi operativi di versamento (modello F24, bollettino postale, ecc.) delle sanzioni secondo il nuovo sistema. La norma ha esaurito la sua funzione con l'emanazione dei decreti ministeriali attuativi nel 1998.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 28 D.Lgs. 472/1997 — Disposizioni di attuazione

D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 — Sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie

1. Nel termine di quattro mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana sono stabilite, con uno o piu’ decreti del Ministro delle finanze, le modalita’ di pagamento delle somme dovute a titolo di sanzione.

Commento

Ratio della norma

L'art. 28 risponde a un'esigenza pratica: il D.Lgs. 472/1997 aveva riformato in modo radicale il sistema delle sanzioni tributarie, ma per rendere operativo il nuovo sistema era necessario definire le modalità tecniche di pagamento — in particolare i canali e i codici tributo da utilizzare. La delega al Ministero evitava di appesantire il testo del decreto con dettagli operativi destinati a cambiare nel tempo.

Analisi e struttura

L'articolo contiene un unico comma. Prevede che entro quattro mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale siano stabilite, con uno o più decreti del Ministro delle Finanze, le modalità di pagamento delle sanzioni. Non fissa il contenuto dei decreti attuativi, ma solo il termine (quattro mesi) e l'oggetto (modalità di pagamento). La norma è esaurita: i decreti attuativi sono stati emanati nel 1998 e il sistema di pagamento delle sanzioni è stato successivamente aggiornato con le generali riforme del sistema di versamento (introduzione del modello F24, telematizzazione, ecc.).

Quando si applica

L'art. 28 non ha applicabilità diretta attuale, avendo esaurito la sua funzione nel 1998. Le modalità di pagamento delle sanzioni tributarie sono oggi regolate dai decreti ministeriali emanati in attuazione di questa norma, nonché dalle successive normative sul sistema dei pagamenti fiscali (F24, F23, PagoPA ecc.).

Confronto e norme correlate

L'art. 28 si coordina con l'art. 30 (entrata in vigore), che fissa la data dalla quale decorre il termine di quattro mesi. Con le disposizioni generali sui decreti ministeriali attuativi dei decreti legislativi, disciplinate dalla legge di delega (L. 662/1996) e dalla legge generale sul procedimento normativo.

Problemi applicativi

La norma è storicamente esaurita. L'unico aspetto operativo attuale riguarda l'identificazione delle modalità di pagamento delle sanzioni tributarie vigenti, che trovano la loro base giuridica originaria proprio nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 28, successivamente aggiornati e integrati. In caso di dubbio sulle modalità di pagamento, il contribuente deve fare riferimento alle istruzioni operative dell'Agenzia delle Entrate (circolari, risoluzioni, guide pratiche).

Casi pratici

Caso 1: Pagamento sanzione tramite modello F24

Caso 2: Verifica delle modalità di pagamento aggiornate

Caso 3: Pagamento sanzione da definizione agevolata ex art. 16

Domande frequenti

Cosa prevede l'art. 28 del D.Lgs. 472/1997?

Conteneva la delega al Ministro delle Finanze per stabilire, entro quattro mesi dalla pubblicazione, le modalità di pagamento delle somme dovute a titolo di sanzione tributaria. È una norma esaurita: i decreti attuativi sono stati emanati nel 1998.

Come si pagano oggi le sanzioni tributarie?

Le modalità operative sono quelle stabilite dai decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 28 e aggiornate nel tempo. Principalmente tramite modello F24 con i codici tributo specifici, secondo le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate disponibili sul sito istituzionale.

L'art. 28 ha ancora applicabilità attuale?

No in via diretta: la norma ha esaurito la sua funzione nel 1998 con l'emanazione dei decreti attuativi. Ha però una funzione di base giuridica indiretta, poiché i decreti ministeriali che disciplinano oggi il pagamento delle sanzioni trovano il loro fondamento originario in questa disposizione.

Dove posso trovare le istruzioni per il pagamento delle sanzioni tributarie?

Sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate, nelle guide pratiche e nelle circolari operative. I codici tributo da utilizzare nel modello F24 per le diverse tipologie di sanzione sono elencati nelle istruzioni ai singoli modelli e nelle tabelle dei codici tributo aggiornate periodicamente.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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