In sintesi
L'articolo 27 del D.Lgs. 472/1997 disciplina la transizione nell'attribuzione delle violazioni tributarie commesse da soggetti collettivi. Le violazioni tributarie che le disposizioni previgenti attribuivano direttamente a «società, associazioni od enti» si intendono, dopo l'entrata in vigore del decreto (1° aprile 1998), riferite alle persone fisiche che ne sono autrici. Questa norma di raccordo transitorio rispecchia il principio di personalità della sanzione sancito dall'art. 2, comma 2, per cui le sanzioni amministrative tributarie sono sempre riferite alla persona fisica che ha commesso la violazione, non al soggetto collettivo in sé.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 27 D.Lgs. 472/1997 — Violazioni riferite a società, associazioni od enti
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 — Sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie
1. Le violazioni riferite dalle disposizioni vigenti a societa’, associazioni od enti si intendono riferite alle persone fisiche che ne sono autrici, se commesse dopo l’entrata in vigore del presente decreto.
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Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Ratio della norma
Prima della riforma, alcune norme tributarie attribuivano la violazione direttamente alla società o all'ente, senza distinguere la responsabilità della persona fisica autrice materiale. Il D.Lgs. 472/1997 ha introdotto il principio di personalità della sanzione (art. 2, comma 2), per cui la sanzione è sempre riferita alla persona fisica. L'art. 27 opera il raccordo: le vecchie norme che parlano di «violazioni della società» si leggono come «violazioni delle persone fisiche autrici», commesse dopo l'entrata in vigore del decreto.
Analisi e struttura
L'articolo contiene un unico comma, chiarissimo nella formulazione: le violazioni «riferite» a società, associazioni od enti nelle disposizioni vigenti si intendono riferite alle persone fisiche che ne sono autrici, per le violazioni commesse dopo l'entrata in vigore del decreto. La norma opera solo pro futuro (violazioni commesse dopo il 1° aprile 1998): per le violazioni precedenti, si applicavano le vecchie regole. La persona fisica autrice è identificata secondo i criteri generali del D.Lgs. 472/1997 (art. 5 sulla colpevolezza, art. 9 sul concorso, art. 10 sull'autore mediato).
Quando si applica
L'art. 27 si applica ogni qual volta una norma tributaria, rimasta formalmente invariata nella lettera, riferisce la violazione alla «società» o all'«ente». Dal 1° aprile 1998, quella norma va letta riferendosi alla persona fisica (amministratore, rappresentante legale, dipendente) che ha materialmente commesso la violazione, con applicazione della responsabilità solidale dell'ente ex art. 11.
Confronto e norme correlate
L'art. 27 si coordina con l'art. 2, comma 2 (personalità della sanzione), che stabilisce il principio di cui l'art. 27 è l'applicazione transitoria. Con l'art. 11 (responsabilità solidale dell'ente), che disciplina la responsabilità del soggetto collettivo per la sanzione irrogata all'autore materiale persona fisica. Con l'art. 25 (disposizioni transitorie), che disciplina il regime intertemporale del decreto in generale.
Problemi applicativi
L'art. 27 ha oggi valore principalmente storico-interpretativo. Rimane però utile quando si analizzano leggi d'imposta non aggiornate che ancora attribuiscono le violazioni direttamente alla società: in questi casi, la lettura va aggiornata alla luce dell'art. 27, attribuendo la violazione alla persona fisica e applicando poi, se del caso, la solidarietà dell'ente ex art. 11.
Casi pratici
Caso 1: Violazione IVA attribuita alla società: lettura aggiornata
Caso 2: Persona fisica autrice di violazione formalmente attribuita all'ente
Caso 3: Distinzione tra violazioni pre e post riforma
Domande frequenti
Cosa significa che le violazioni tributarie di una società sono riferite alle persone fisiche?
L'art. 27 D.Lgs.472/1997 stabilisce che le disposizioni che attribuivano violazioni fiscali a 'società o enti' si intendono, dal 1° aprile 1998, riferite alle persone fisiche autrici materiali (amministratori, dipendenti, rappresentanti). La sanzione è personale, non del soggetto collettivo.
L'art. 27 si applica anche alle violazioni commesse prima del 1° aprile 1998?
No. L'art. 27 si applica solo alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore del decreto. Per quelle precedenti, si applicano le disposizioni previgenti che potevano attribuire la violazione direttamente alla società o all'ente.
Se la sanzione è irrogata alla persona fisica autrice, la società non risponde?
La società risponde solidalmente ai sensi dell'art. 11 D.Lgs.472/1997, come soggetto nell'interesse del quale ha agito l'autore materiale. Risponde per una somma pari alla sanzione irrogata, con diritto di regresso contro l'autore.
Perché il legislatore ha attribuito le violazioni tributarie alle persone fisiche anziché alle società?
Per coerenza con il principio di personalità della sanzione (art. 2, comma 2 D.Lgs.472/1997), mutuato dal diritto penale: le sanzioni colpiscono chi ha commesso materialmente la violazione. La responsabilità solidale dell'ente garantisce comunque la tutela dell'Erario.
Vedi anche