L'articolo 26 del D.Lgs. 472/1997 disciplina la transizione terminologica e normativa dall'impianto sanzionatorio previgente a quello introdotto dal decreto. Prima del 1998, le sanzioni tributarie erano denominate «soprattassa» e «pena pecuniaria» (o altre denominazioni analoghe). L'art. 26 sostituisce tutti questi riferimenti con il termine unificato «sanzione pecuniaria», di uguale importo. I rinvii nelle singole leggi d'imposta a disposizioni abrogate si intendono effettuati agli istituti corrispondenti del nuovo decreto. Salvo diversa previsione espressa, i procedimenti di irrogazione del decreto si applicano a tutte le sanzioni tributarie non penali. Si tratta di una norma di adeguamento terminologico-sistematico.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 26 D.Lgs. 472/1997 — Abolizione soprattassa e pena pecuniaria
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 — Sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie
1. Il riferimento alla soprattassa e alla pena pecuniaria, nonche’ ad ogni altra sanzione amministrativa, ancorche’ diversamente denominata, contenuto nelle leggi vigenti, e’ sostituito con il riferimento alla sanzione pecuniaria, di uguale importo.
2. I riferimenti contenuti nelle singole leggi di imposta a disposizioni abrogate si intendono effettuati agli istituti e alle previsioni corrispondenti risultanti dal presente decreto.
3. Salvo diversa espressa previsione, i procedimenti di irrogazione delle sanzioni disciplinati nel presente decreto si applicano all’irrogazione di tutte le sanzioni tributarie non penali.
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L'articolo 26 del D.Lgs. 472/1997 disciplina la transizione terminologica e normativa dall'impianto sanzionatorio previgente a quello introdotto dal decreto. Prima del 1998, le sanzioni tributarie erano denominate «soprattassa» e «pena pecuniaria» (o altre denominazioni analoghe). L'art. 26 sostituisce tutti questi riferimenti con il termine unificato «sanzione pecuniaria», di uguale importo. I rinvii nelle singole leggi d'imposta a disposizioni abrogate si intendono effettuati agli istituti corrispondenti del nuovo decreto. Salvo diversa previsione espressa, i procedimenti di irrogazione del decreto si applicano a tutte le sanzioni tributarie non penali. Si tratta di una norma di adeguamento terminologico-sistematico.
Ratio della norma
Prima del D.Lgs. 472/1997, la terminologia sanzionatoria tributaria era frammentata e disomogenea: «soprattassa», «pena pecuniaria», «ammenda», «multa tributaria» erano utilizzati indifferentemente con significati tecnici spesso diversi. La riforma ha unificato il vocabolario sotto il termine «sanzione pecuniaria», allineandosi alla L. 689/1981 e rendendo più chiaro e uniforme il sistema. L'art. 26 assicura la continuità giuridica: le norme vecchie non sono svuotate di significato, ma si «leggono» con i nuovi termini e i nuovi istituti.
Analisi e struttura
Il comma 1 opera la sostituzione terminologica: ovunque nelle leggi vigenti si leggesse «soprattassa», «pena pecuniaria» o altra denominazione analoga di sanzione amministrativa tributaria, si legge «sanzione pecuniaria» di uguale importo. Non si tratta di una modifica sostanziale: gli importi rimangono invariati, cambia solo il nome. Il comma 2 stabilisce che i rinvii nelle singole leggi d'imposta a disposizioni abrogate si intendono effettuati agli istituti e alle previsioni corrispondenti del D.Lgs. 472/1997. È una clausola di continuità normativa che evita lacune interpretative. Il comma 3 stabilisce la regola generale: salvo diversa espressa previsione, i procedimenti di irrogazione del decreto si applicano all'irrogazione di tutte le sanzioni tributarie non penali.
Quando si applica
L'art. 26 aveva rilievo pratico immediato all'entrata in vigore del decreto (1° aprile 1998), per orientare gli uffici e i contribuenti nell'interpretazione delle leggi previgenti. Oggi ha valore principalmente per la corretta interpretazione di leggi d'imposta non aggiornate o di atti risalenti al periodo pre-1998. Il comma 3 mantiene attualità: quando una legge speciale introduce una sanzione tributaria amministrativa senza disciplinarne esplicitamente il procedimento di irrogazione, si applica automaticamente il procedimento del D.Lgs. 472/1997.
Confronto e norme correlate
L'art. 26 si coordina con l'art. 29 (disposizioni abrogate), che elenca le norme specificamente abrogate dalla riforma. Con l'art. 30 (entrata in vigore), che fissa la data del 1° aprile 1998. Con l'art. 3 D.Lgs. 472/1997 (principio di legalità): anche la transizione terminologica rispetta il principio per cui nessuna sanzione può essere applicata retroattivamente a condizioni deteriori.
Problemi applicativi
Un profilo pratico residuale riguarda l'interpretazione di circolari ministeriali, risoluzioni o sentenze risalenti al periodo pre-1998, che fanno riferimento a «soprattassa» o «pena pecuniaria». Questi documenti rimangono validi nel contenuto, ma i termini usati devono essere letti con i nuovi vocaboli. Un secondo aspetto riguarda le leggi speciali di imposta non coordinate con la riforma: il comma 3 dell'art. 26 funge da clausola di chiusura, assicurando che nessuna violazione tributaria amministrativa rimanga priva di un procedimento di irrogazione.
Casi pratici
Caso 1: Interpretazione di legge antica con termine soprattassa
Caso 2: Rinvio a istituto abrogato nella legge speciale
Caso 3: Procedimento di irrogazione per legge speciale senza procedimento proprio
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In sintesi
L'articolo 26 del D.Lgs. 472/1997 disciplina la transizione terminologica e normativa dall'impianto sanzionatorio previgente a quello introdotto dal decreto. Prima del 1998, le sanzioni tributarie erano denominate «soprattassa» e «pena pecuniaria» (o altre denominazioni analoghe). L'art. 26 sostituisce tutti questi riferimenti con il termine unificato «sanzione pecuniaria», di uguale importo. I rinvii nelle singole leggi d'imposta a disposizioni abrogate si intendono effettuati agli istituti corrispondenti del nuovo decreto. Salvo diversa previsione espressa, i procedimenti di irrogazione del decreto si applicano a tutte le sanzioni tributarie non penali. Si tratta di una norma di adeguamento terminologico-sistematico.Ratio della norma
Prima del D.Lgs. 472/1997, la terminologia sanzionatoria tributaria era frammentata e disomogenea: «soprattassa», «pena pecuniaria», «ammenda», «multa tributaria» erano utilizzati indifferentemente con significati tecnici spesso diversi. La riforma ha unificato il vocabolario sotto il termine «sanzione pecuniaria», allineandosi alla L. 689/1981 e rendendo più chiaro e uniforme il sistema. L'art. 26 assicura la continuità giuridica: le norme vecchie non sono svuotate di significato, ma si «leggono» con i nuovi termini e i nuovi istituti.
Analisi e struttura
Il comma 1 opera la sostituzione terminologica: ovunque nelle leggi vigenti si leggesse «soprattassa», «pena pecuniaria» o altra denominazione analoga di sanzione amministrativa tributaria, si legge «sanzione pecuniaria» di uguale importo. Non si tratta di una modifica sostanziale: gli importi rimangono invariati, cambia solo il nome. Il comma 2 stabilisce che i rinvii nelle singole leggi d'imposta a disposizioni abrogate si intendono effettuati agli istituti e alle previsioni corrispondenti del D.Lgs. 472/1997. È una clausola di continuità normativa che evita lacune interpretative. Il comma 3 stabilisce la regola generale: salvo diversa espressa previsione, i procedimenti di irrogazione del decreto si applicano all'irrogazione di tutte le sanzioni tributarie non penali.
Quando si applica
L'art. 26 aveva rilievo pratico immediato all'entrata in vigore del decreto (1° aprile 1998), per orientare gli uffici e i contribuenti nell'interpretazione delle leggi previgenti. Oggi ha valore principalmente per la corretta interpretazione di leggi d'imposta non aggiornate o di atti risalenti al periodo pre-1998. Il comma 3 mantiene attualità: quando una legge speciale introduce una sanzione tributaria amministrativa senza disciplinarne esplicitamente il procedimento di irrogazione, si applica automaticamente il procedimento del D.Lgs. 472/1997.
Confronto e norme correlate
L'art. 26 si coordina con l'art. 29 (disposizioni abrogate), che elenca le norme specificamente abrogate dalla riforma. Con l'art. 30 (entrata in vigore), che fissa la data del 1° aprile 1998. Con l'art. 3 D.Lgs. 472/1997 (principio di legalità): anche la transizione terminologica rispetta il principio per cui nessuna sanzione può essere applicata retroattivamente a condizioni deteriori.
Problemi applicativi
Un profilo pratico residuale riguarda l'interpretazione di circolari ministeriali, risoluzioni o sentenze risalenti al periodo pre-1998, che fanno riferimento a «soprattassa» o «pena pecuniaria». Questi documenti rimangono validi nel contenuto, ma i termini usati devono essere letti con i nuovi vocaboli. Un secondo aspetto riguarda le leggi speciali di imposta non coordinate con la riforma: il comma 3 dell'art. 26 funge da clausola di chiusura, assicurando che nessuna violazione tributaria amministrativa rimanga priva di un procedimento di irrogazione.
Casi pratici
Caso 1: Interpretazione di legge antica con termine soprattassa
Caso 2: Rinvio a istituto abrogato nella legge speciale
Caso 3: Procedimento di irrogazione per legge speciale senza procedimento proprio
Domande frequenti