Testo dell'articoloVigente
Art. 14 D.Lgs. 472/1997 — Responsabilità del cessionario di azienda
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 — Sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie
1. Il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell’azienda o del ramo d’azienda, per il pagamento dell’imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore.
2. L’obbligazione del cessionario è limitata al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici dell’amministrazione finanziaria e degli enti preposti all’accertamento dei tributi di loro competenza.
3. Gli uffici e gli enti indicati nel comma 2 sono tenuti a rilasciare, su richiesta dell’interessato, un certificato sull’esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti. Il certificato, se negativo, ha pieno effetto liberatorio del cessionario, del pari liberato ove il certificato non sia rilasciato entro quaranta giorni dalla richiesta.
4. La responsabilità del cessionario non è soggetta alle limitazioni previste nel presente articolo qualora la cessione sia stata attuata in frode dei crediti tributari, ancorché essa sia avvenuta con trasferimento frazionato di singoli beni.
5. La frode si presume, salvo prova contraria, quando il trasferimento sia effettuato entro sei mesi dalla constatazione di una violazione penalmente rilevante.
5-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, a tutte le ipotesi di trasferimento di azienda, ivi compreso il conferimento.
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Stesso numero, altri codici
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- Art. 14 Reg. (UE) 2024/1689 — Sorveglianza umana
- Art. 14 Cod. Amb. — Consultazione
- Art. 14 D.Lgs. 148/2015 — Informazione e consultazione sindacale
- Art. 14 D.Lgs. 159/2011 — Decorrenza e cessazione della sorveglianza speciale
In sintesi
L'articolo 14 del D.Lgs. 472/1997 disciplina la responsabilità tributaria del cessionario di azienda: chi acquista un'azienda risponde solidalmente, entro i limiti del valore dell'azienda ceduta e con beneficio di escussione preventiva del cedente, per le imposte e le sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno della cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate nel medesimo periodo. Il cessionario può però cautelarsi: richiedendo all'Agenzia delle Entrate un certificato sull'esistenza di contestazioni in corso; se il certificato è negativo o non viene rilasciato entro 40 giorni, il cessionario è liberato da ogni responsabilità. La frode nelle cessioni d'azienda fa decadere i limiti: se la cessione è avvenuta in frode ai crediti tributari, la responsabilità è illimitata.Indice dei contenuti
Ratio della norma
La ratio dell'art. 14 è duplice: da un lato, tutela l'Erario evitando che le violazioni tributarie del cedente vengano «disperse» nella cessione d'azienda; dall'altro, tutela il cessionario in buona fede attraverso il meccanismo del certificato liberatorio. Senza questa norma, il cessionario potrebbe ritrovarsi a rispondere di debiti tributari del cedente scoperti anni dopo l'acquisto, rendendo la due diligence tributaria in sede di M&A fondamentale.
Analisi e struttura
Il comma 1 stabilisce la responsabilità solidale del cessionario, con due limitazioni quantitative: il beneficio di escussione preventiva (prima si aggredisce il cedente) e il limite del valore dell'azienda o ramo ceduto. Le violazioni coperte sono quelle dell'anno di cessione e dei due precedenti, nonché quelle già irrogate e contestate nello stesso periodo (anche se riferite a epoche anteriori). Il comma 2 precisa che la responsabilità è limitata al debito risultante dagli atti degli uffici fiscali alla data del trasferimento. Il comma 3 introduce il meccanismo del certificato liberatorio: il cessionario può chiedere all'Agenzia (e agli altri enti preposti) un certificato sull'esistenza di contestazioni in corso. Il certificato negativo libera il cessionario; il mancato rilascio entro 40 giorni dalla richiesta produce lo stesso effetto liberatorio. Il comma 4 fa cadere le limitazioni in caso di cessione in frode ai crediti tributari: la responsabilità diventa illimitata. Il comma 5 introduce una presunzione relativa di frode: se il trasferimento avviene entro sei mesi dalla constatazione di una violazione penalmente rilevante, la frode si presume salvo prova contraria. Il comma 5-ter estende la disciplina a tutte le forme di trasferimento d'azienda, compreso il conferimento.
Quando si applica
L'art. 14 si applica ogni qual volta si verifica una cessione d'azienda o di ramo d'azienda, inclusi conferimenti, fusioni e scissioni (art. 15 per questi ultimi). La due diligence tributaria preliminare alla cessione dovrebbe sempre includere la richiesta del certificato ex comma 3. La norma si applica sia alle violazioni già contestate sia a quelle che vengono scoperte dall'Agenzia nel periodo di riferimento (anno di cessione + 2 anni precedenti) anche dopo la cessione. Il beneficio di escussione preventiva del cedente implica che l'Agenzia deve prima escutere il cedente prima di rivolgersi al cessionario.
Confronto e norme correlate
L'art. 14 si coordina con l'art. 15 (trasformazione, fusione, scissione), che estende la responsabilità solidale anche a queste operazioni straordinarie. Con il DPR 600/1973 e il DPR 633/1972, che definiscono i termini di accertamento per le imposte dirette e l'IVA: la finestra temporale «anno + 2 precedenti» si deve leggere alla luce di questi termini. Con la disciplina delle garanzie nell'accertamento (art. 22 D.Lgs. 472/1997): l'ufficio può chiedere misure cautelari se vi è rischio di perdita della garanzia.
Problemi applicativi
Il principale problema pratico è la due diligence: il cessionario che non richiede il certificato non ha alcuna tutela. La richiesta del certificato deve essere effettuata presso tutti gli uffici competenti per i tributi dell'azienda ceduta (Agenzia delle Entrate per le imposte dirette e IVA, Agenzia delle Dogane per i dazi, Comuni per i tributi locali). Un secondo profilo critico è la presunzione di frode ex comma 5: sei mesi dalla constatazione di una violazione penalmente rilevante è un termine breve. Chi acquista un'azienda entro questo periodo deve prestare attenzione al rischio di vedersi opporre la presunzione. La prova contraria (che la cessione non era in frode) può essere difficile da fornire.
Casi pratici
Caso 1: Cessionario che richiede il certificato liberatorio
Caso 2: Mancato rilascio del certificato entro 40 giorni
Caso 3: Cessione in frode e responsabilità illimitata
Domande frequenti