Testo dell'articoloVigente
Art. 88 DPR 602/1973 — Ammissione al passivo con riserva
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 — Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
1. Se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito e’ ammesso al passivo con riserva, anche nel caso in cui la domanda di ammissione sia presentata in via tardiva a norma dell’articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
2. Nel fallimento, la riserva e’ sciolta dal giudice delegato con decreto, su istanza del curatore o del concessionario, quando e’ inutilmente decorso il termine prescritto per la proposizione della controversia davanti al giudice competente, ovvero quando il giudizio e’ stato definito con decisione irrevocabile o risulta altrimenti estinto.
3. Nella liquidazione coatta amministrativa, il commissario liquidatore provvede direttamente, o su istanza del concessionario, allo scioglimento della riserva nei casi indicati nel comma 2.
Stesso numero, altri codici
- Art. 88 Cod. Amb. — accertamento della qualità delle acque destinate alla vita dei molluschi
- Art. 88 D.Lgs. 159/2011 — Termini per il rilascio della comunicazione antimafia
- Art. 88 D.Lgs. 209/2005 — Disposizioni applicabili
- Art. 88 D.Lgs. 42/2004 — Attività di ricerca
- Art. 88 CAD — Articolo abrogato
- Art. 88 Codice Civile: Delitto
Commento
Ratio della norma
Nelle procedure concorsuali, lo stato passivo deve essere formato in tempi ragionevoli, ma spesso i crediti tributari sono oggetto di contestazione davanti alle commissioni tributarie con giudizi che durano anni. In assenza di un meccanismo di riserva, l'AdER sarebbe costretta a scegliere tra insinuarsi al passivo per un credito ancora contestato (con rischio di dover restituire tutto in caso di soccombenza) o attendere la fine del giudizio (perdendo il rango nella procedura concorsuale). L'ammissione con riserva risolve questo dilemma.
Analisi e struttura
La norma prevede che l'AdER presenti la domanda di insinuazione al passivo indicando l'importo del credito, il rango privilegiato o chirografario, e segnalando l'esistenza del giudizio tributario pendente. Il giudice delegato o il curatore ammette il credito con riserva, in attesa della definizione del giudizio. La quota di riparto spettante al credito in riserva è accantonata e non distribuita agli altri creditori fino alla risoluzione della controversia. Se il giudizio si conclude confermando il credito, l'AdER riceve la quota accantonata; se il credito viene ridotto o annullato, la somma accantonata viene redistribuita agli altri creditori.
Quando si applica
La norma si applica quando: (a) il debitore fiscale è assoggettato a procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, liquidazione giudiziale); (b) l'AdER ha presentato domanda di insinuazione al passivo; (c) il credito tributario è contestato in sede giurisdizionale con giudizio pendente al momento della verifica del passivo. Non si applica quando il credito tributario è definitivo e non contestato, nel qual caso si insinua al passivo in via ordinaria senza riserva.
Confronto e norme correlate
La norma si raccorda con il Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019) che ha sostituito la legge fallimentare e che prevede meccanismi analoghi di ammissione con riserva per crediti condizionali o contestati. Il raccordo con l'art. 87 DPR 602/1973 è sistematico: l'art. 87 disciplina la partecipazione generale dell'AdER alle procedure concorsuali, l'art. 88 ne regola il caso specifico del credito in contestazione.
Problemi applicativi
Il problema principale è la durata dei giudizi tributari: se il processo dura anni, la riserva rimane attiva per tutto questo tempo, bloccando la chiusura della procedura concorsuale. Il Codice della crisi ha previsto meccanismi per accelerare la risoluzione di queste situazioni, ma non sempre si raggiunge la definitività in tempi utili. Un secondo nodo riguarda il coordinamento tra il giudice tributario e il giudice fallimentare: le decisioni dell'uno incidono sui diritti dell'altro, richiedendo un dialogo procedimentale che non sempre è agevole.
Casi pratici
Caso 1: Credito tributario ammesso con riserva per ricorso pendente
Caso 2: Giudizio tributario concluso con riduzione del credito
Caso 3: Riserva che blocca la chiusura del fallimento
Domande frequenti
Cos'è l'ammissione con riserva nel fallimento per crediti fiscali?
È l'iscrizione provvisoria del credito tributario nel passivo fallimentare quando il debito è ancora contestato in giudizio (art. 88 DPR 602/1973). Il credito partecipa al riparto ma la quota corrispondente è accantonata in attesa della sentenza tributaria definitiva; se il credito è confermato, l'AdER lo incassa; se è ridotto o annullato, la somma va agli altri creditori.
Cosa succede alla quota accantonata se l'AdER perde il giudizio tributario?
Se il giudizio tributario si conclude a favore del debitore (annullamento o riduzione del credito), la riserva cade: la somma accantonata viene redistribuita agli altri creditori della procedura concorsuale secondo le regole del concorso. L'AdER non ha più diritto alla quota corrispondente al credito annullato.
L'ammissione con riserva rallenta la chiusura del fallimento?
Sì, potenzialmente. Finché il giudizio tributario è pendente, le somme accantonate per il credito in riserva non possono essere distribuite, impedendo la definitiva chiusura della procedura concorsuale. I giudizi tributari durano spesso anni, creando situazioni di stallo nelle procedure concorsuali.
L'AdER può perdere il rango nella procedura concorsuale se attende la fine del giudizio?
No, proprio per evitare questo rischio esiste l'ammissione con riserva: l'AdER si insinua al passivo durante la verifica (mantenendo il rango privilegiato) e la contestazione del credito viene risolta separatamente. La riserva garantisce che il rango sia preservato indipendentemente dalla durata del giudizio tributario.
Vedi anche