L'art. 75-ter del DPR 602/1973 disciplina la cooperazione informatica tra l'Agenzia delle Entrate-Riscossione e i soggetti terzi — banche, intermediari finanziari, enti previdenziali, pubbliche amministrazioni — per l'acquisizione in via telematica delle informazioni necessarie all'esecuzione dei pignoramenti. La norma consente all'AdER di accedere a banche dati e sistemi informativi dei terzi per verificare l'esistenza e l'entità di crediti del debitore senza necessità di atti cartacei, accelerando enormemente le operazioni di ricerca e pignoramento. È la base normativa che consente all'AdER di interrogare in tempo reale i sistemi bancari per individuare i conti correnti del debitore, ottenere i saldi e procedere al blocco informatico delle somme prima ancora della notifica formale dell'atto di pignoramento.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 75-ter DPR 602/1973 — Cooperazione informatica per recupero coattivo
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 — Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
1. In coerenza con le previsioni dell’articolo 18 della legge 9 agosto 2023, n. 111, al fine di assicurare la massima efficienza dell’attivita’ di riscossione, l’agente della riscossione puo’ avvalersi, prima di avviare l’azione di recupero coattivo, di modalita’ telematiche di cooperazione applicativa e degli strumenti informatici, per l’acquisizione di tutte le informazioni necessarie al predetto fine, da chiunque detenute.
2. Le soluzioni tecniche di cooperazione applicativa e di utilizzo degli strumenti informatici per l’accesso alle informazioni di cui al comma 1 sono definite con uno o piu’ decreti del Ministero dell’economia e delle finanze, nel rispetto dello statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, sentito anche il Garante per la protezione dei dati personali.
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In sintesi
L'art. 75-ter del DPR 602/1973 disciplina la cooperazione informatica tra l'Agenzia delle Entrate-Riscossione e i soggetti terzi — banche, intermediari finanziari, enti previdenziali, pubbliche amministrazioni — per l'acquisizione in via telematica delle informazioni necessarie all'esecuzione dei pignoramenti. La norma consente all'AdER di accedere a banche dati e sistemi informativi dei terzi per verificare l'esistenza e l'entità di crediti del debitore senza necessità di atti cartacei, accelerando enormemente le operazioni di ricerca e pignoramento. È la base normativa che consente all'AdER di interrogare in tempo reale i sistemi bancari per individuare i conti correnti del debitore, ottenere i saldi e procedere al blocco informatico delle somme prima ancora della notifica formale dell'atto di pignoramento.
Indice dei contenuti
Ratio della norma
La digitalizzazione dell'esecuzione esattoriale risponde all'esigenza di velocizzare le procedure e di ridurre il rischio che il debitore disperda i propri asset durante i tempi tecnici della procedura cartacea. Con la cooperazione informatica, l'AdER può in pochi secondi interrogare le banche, verificare i saldi, bloccare le somme e notificare il pignoramento in via elettronica, comprimendo drasticamente i tempi rispetto alle procedure tradizionali.
Analisi e struttura
La norma prevede che l'AdER possa trasmettere e ricevere informazioni attraverso canali informatici protetti, nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali (GDPR e Codice Privacy). Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti a rispondere alle interrogazioni informatiche dell'AdER entro tempi tecnici molto brevi, dichiarando i saldi disponibili e bloccando le somme pignorande. La disciplina tecnica è demandata a decreti ministeriali e accordi tra l'AdER, la Banca d'Italia e le associazioni bancarie, che definiscono i protocolli e i formati delle comunicazioni elettroniche.
Quando si applica
La norma trova applicazione prevalentemente per le interrogazioni ai sistemi bancari per l'individuazione e il blocco dei conti correnti. Si estende anche alle comunicazioni con gli enti previdenziali (INPS) per l'individuazione dei trattamenti pensionistici, con le pubbliche amministrazioni per i crediti verso la PA, e con altri intermediari finanziari (broker, assicurazioni) per gli investimenti finanziari. La cooperazione informatica è divenuta la modalità ordinaria di esecuzione dei pignoramenti presso terzi per i soggetti abilitati a ricevere comunicazioni telematiche.
Confronto e norme correlate
La norma si raccorda con il Codice della Privacy (D.Lgs. 196/2003) e con il GDPR (Reg. UE 2016/679) per i profili di protezione dei dati: l'accesso alle informazioni bancarie del debitore è consentito in deroga alla riservatezza bancaria in forza della specifica disposizione legislativa. Il coordinamento con l'art. 75-bis (dichiarazione stragiudiziale) è funzionale: la cooperazione informatica può sostituire la dichiarazione cartacea per le banche abilitate al sistema elettronico dell'AdER.
Problemi applicativi
Il principale problema pratico è il blocco dei conti correnti cointestati: quando il conto è intestato a più soggetti, il sistema informatico blocca spesso l'intera disponibilità anziché solo la quota del debitore, creando problemi agli altri intestatari. La risoluzione richiede un intervento manuale successivo dell'AdER. Un secondo nodo è la tutela del debitore nei confronti di blocchi informatici operati per errore su somme impignorabili (assegni alimentari, indennità di disabilità): il meccanismo di sblocco rapido è previsto ma non sempre operativo in tempi utili.
Casi pratici
Caso 1: Blocco informatico del conto corrente in tempo reale
Caso 2: Conto cointestato bloccato: tutela del cointestatario non debitore
Caso 3: Blocco di somme impignorabili su conto corrente
Domande frequenti
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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In sintesi
L'art. 75-ter del DPR 602/1973 disciplina la cooperazione informatica tra l'Agenzia delle Entrate-Riscossione e i soggetti terzi — banche, intermediari finanziari, enti previdenziali, pubbliche amministrazioni — per l'acquisizione in via telematica delle informazioni necessarie all'esecuzione dei pignoramenti. La norma consente all'AdER di accedere a banche dati e sistemi informativi dei terzi per verificare l'esistenza e l'entità di crediti del debitore senza necessità di atti cartacei, accelerando enormemente le operazioni di ricerca e pignoramento. È la base normativa che consente all'AdER di interrogare in tempo reale i sistemi bancari per individuare i conti correnti del debitore, ottenere i saldi e procedere al blocco informatico delle somme prima ancora della notifica formale dell'atto di pignoramento.Indice dei contenuti
Ratio della norma
La digitalizzazione dell'esecuzione esattoriale risponde all'esigenza di velocizzare le procedure e di ridurre il rischio che il debitore disperda i propri asset durante i tempi tecnici della procedura cartacea. Con la cooperazione informatica, l'AdER può in pochi secondi interrogare le banche, verificare i saldi, bloccare le somme e notificare il pignoramento in via elettronica, comprimendo drasticamente i tempi rispetto alle procedure tradizionali.
Analisi e struttura
La norma prevede che l'AdER possa trasmettere e ricevere informazioni attraverso canali informatici protetti, nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali (GDPR e Codice Privacy). Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti a rispondere alle interrogazioni informatiche dell'AdER entro tempi tecnici molto brevi, dichiarando i saldi disponibili e bloccando le somme pignorande. La disciplina tecnica è demandata a decreti ministeriali e accordi tra l'AdER, la Banca d'Italia e le associazioni bancarie, che definiscono i protocolli e i formati delle comunicazioni elettroniche.
Quando si applica
La norma trova applicazione prevalentemente per le interrogazioni ai sistemi bancari per l'individuazione e il blocco dei conti correnti. Si estende anche alle comunicazioni con gli enti previdenziali (INPS) per l'individuazione dei trattamenti pensionistici, con le pubbliche amministrazioni per i crediti verso la PA, e con altri intermediari finanziari (broker, assicurazioni) per gli investimenti finanziari. La cooperazione informatica è divenuta la modalità ordinaria di esecuzione dei pignoramenti presso terzi per i soggetti abilitati a ricevere comunicazioni telematiche.
Confronto e norme correlate
La norma si raccorda con il Codice della Privacy (D.Lgs. 196/2003) e con il GDPR (Reg. UE 2016/679) per i profili di protezione dei dati: l'accesso alle informazioni bancarie del debitore è consentito in deroga alla riservatezza bancaria in forza della specifica disposizione legislativa. Il coordinamento con l'art. 75-bis (dichiarazione stragiudiziale) è funzionale: la cooperazione informatica può sostituire la dichiarazione cartacea per le banche abilitate al sistema elettronico dell'AdER.
Problemi applicativi
Il principale problema pratico è il blocco dei conti correnti cointestati: quando il conto è intestato a più soggetti, il sistema informatico blocca spesso l'intera disponibilità anziché solo la quota del debitore, creando problemi agli altri intestatari. La risoluzione richiede un intervento manuale successivo dell'AdER. Un secondo nodo è la tutela del debitore nei confronti di blocchi informatici operati per errore su somme impignorabili (assegni alimentari, indennità di disabilità): il meccanismo di sblocco rapido è previsto ma non sempre operativo in tempi utili.
Casi pratici
Caso 1: Blocco informatico del conto corrente in tempo reale
Caso 2: Conto cointestato bloccato: tutela del cointestatario non debitore
Caso 3: Blocco di somme impignorabili su conto corrente
Domande frequenti