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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 55 DPR 602/1973 – Divieto acquisto beni pignorati dal concessionario
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
1. Fermo il disposto degli articoli 539 e 553 del codice di procedura civile, il concessionario non puo’ chiedere l’assegnazione dei beni pignorati, ne’ rendersi acquirente dei medesimi negli incanti, neppure per interposta persona.
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Vedi anche
→art. 53 RISCOSSIONE (Cessazione dell'efficacia del pignoramento e)→art. 54 RISCOSSIONE (Intervento dei creditori)→art. 56 RISCOSSIONE (Deposito degli atti e del prezzo)→art. 57 RISCOSSIONE (Opposizione all'esecuzione o agli atti esecu)→art. 53 Cost. (Capacità contributiva)→art. 97 Cost. (Buon andamento PA)
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
L'art. 55 del DPR 602/1973 stabilisce il divieto assoluto per il concessionario della riscossione di acquistare i beni pignorati nelle aste tributarie, sia direttamente sia attraverso interposta persona. Il divieto si estende all'assegnazione dei beni pignorati, ferme restando le disposizioni del codice di procedura civile sulle assegnazioni in favore di creditori (artt. 539 e 553 c.p.c.). La norma garantisce la terzietà e l'imparzialità del concessionario nell'esercizio delle funzioni esecutive, evitando conflitti di interesse che potrebbero distorcere la procedura di vendita a danno del debitore e degli altri creditori.Indice dei contenuti
Ratio della norma
Il concessionario ha una posizione privilegiata nell'esecuzione tributaria: dirige le aste, fissa i prezzi base, gestisce la pubblicità delle vendite, sceglie i tempi. Se potesse acquistare i beni pignorati, avrebbe un interesse personale a manipolare la procedura in modo da aggiudicarseli al prezzo più basso possibile. Il divieto assoluto di cui all'art. 55 è una norma di carattere etico-ordinamentale che garantisce la neutralità del concessionario come gestore imparziale della procedura esecutiva.
Analisi e struttura
Il divieto è formulato in modo molto ampio: il concessionario non può chiedere l'assegnazione dei beni pignorati, né rendersi acquirente «negli incanti», né acquistarli «neppure per interposta persona». L'interposta persona ricomprende qualsiasi soggetto (parente, dipendente, società collegata) che agisca nell'interesse del concessionario. L'art. 55 fa salve le disposizioni degli artt. 539 e 553 c.p.c., che riguardano l'assegnazione di crediti in favore di creditori nell'esecuzione ordinaria: queste disposizioni però si riferiscono ai creditori in generale, non al concessionario che ha una posizione speciale. La violazione del divieto comporta la nullità dell'acquisto e l'eventuale responsabilità disciplinare e penale del concessionario.
Quando si applica
Si applica a tutte le aste e vendite coattive gestite dall'AdER nell'ambito delle esecuzioni tributarie: aste di beni mobili, immobili, crediti, attività aziendali. Il divieto vale non solo per gli acquisti formalmente conclusi dal concessionario ma anche per quelli effettuati indirettamente. Non si applica ai dipendenti dell'AdER che partecipano alle aste a titolo personale senza agire nell'interesse dell'ente, anche se nella pratica è consigliabile una policy interna restrittiva.
Confronto e norme correlate
L'art. 55 si inserisce in un quadro normativo che prevede analoghi divieti per altri soggetti con posizioni di conflitto di interesse nelle aste: l'art. 1471 c.c. vieta l'acquisto da parte di tutori, mandatari e altri soggetti in conflitto. Il codice di procedura civile (art. 570) prevede un divieto analogo per i custodi giudiziari. Il D.Lgs. 112/1999 rafforza i doveri di imparzialità del concessionario.
Problemi applicativi
Il problema principale riguarda l'identificazione delle interposte persone: società collegate all'AdER, familiari di dipendenti, soggetti con rapporti commerciali con il concessionario. La norma non definisce i criteri per qualificare una persona come «interposta», lasciando al giudice la valutazione caso per caso. Ulteriore questione: le conseguenze della violazione del divieto (nullità dell'acquisto) devono essere fatte valere da chi ha interesse (debitore, altri creditori), non sono rilevabili d'ufficio automaticamente.
Casi pratici
Caso 1: Dipendente dell'AdER che cerca di acquistare un bene all'asta tributaria
Caso 2: Acquisto tramite interposta persona scoperto e annullato
Caso 3: Bene non assegnato al concessionario anche dopo asta deserta
Domande frequenti
Il concessionario può comprare i beni che pignora?
No: l'art. 55 DPR 602/1973 vieta assolutamente al concessionario di acquistare i beni pignorati nelle aste tributarie, sia direttamente sia tramite interposta persona. Il divieto garantisce l'imparzialità nella gestione delle procedure di vendita.
La violazione del divieto dell'art. 55 che conseguenze ha?
L'acquisto in violazione del divieto è nullo. Chi ha interesse (il debitore, i creditori intervenuti, l'ente creditore) può far valere la nullità impugnando l'aggiudicazione davanti al giudice. Il funzionario dell'AdER che viola il divieto può essere soggetto a responsabilità disciplinare e, nei casi più gravi, penale.
Chi è considerato «interposta persona» per il divieto dell'art. 55?
La norma non fornisce una definizione; la giurisprudenza interpreta il concetto in modo ampio: parenti stretti, dipendenti che agiscono nell'interesse del concessionario, società collegate, prestanome. La valutazione è fatta caso per caso dal giudice in base alle circostanze concrete.
I dipendenti dell'AdER possono partecipare alle aste fiscali come privati cittadini?
La norma non vieta espressamente ai dipendenti (in quanto individui distinti dall'ente) di partecipare ad aste in cui non hanno un conflitto di interesse. Tuttavia, se il dipendente agisce nell'interesse del concessionario, rientra nella nozione di interposta persona. Per evitare dubbi, è consigliabile che i dipendenti si astengano dalle aste del proprio ufficio.