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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'art. 48 del DPR 602/1973 stabilisce un regime agevolato per le tasse e i diritti dovuti in occasione degli atti giudiziari nell'ambito del procedimento di riscossione coattiva. Tali somme sono ridotte alla metà rispetto alle tariffe ordinarie e vengono prenotate a debito: il recupero avviene nei confronti della parte soccombente quando questa non sia il concessionario. Il concessionario non può abbandonare il procedimento anche dopo il pagamento del credito principale, ma deve proseguirlo per recuperare le tasse e i diritti prenotati a debito; in caso contrario, risponde in proprio di tali importi. Questa disposizione garantisce l'efficienza economica della riscossione coattiva, evitando che il concessionario sostenga in via definitiva i costi giudiziari della procedura.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 48 DPR 602/1973 — Tasse e diritti per atti giudiziari

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 — Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

1. Le tasse e i diritti per atti giudiziari dovuti in occasione ed in conseguenza del procedimento di riscossione coattiva sono ridotti alla meta’ e prenotati a debito per il recupero nei confronti della parte soccombente, quando questa non sia il concessionario.

2. Nei casi previsti dal comma 1 il concessionario non puo’ abbandonare il procedimento in seguito al pagamento del credito, ma deve proseguirlo ai fini del recupero delle tasse e dei diritti prenotati a debito. In difetto, ne risponde in proprio.

Commento

Ratio della norma

Nella riscossione coattiva, il concessionario svolge un ruolo para-processuale: avvia e gestisce procedure esecutive che si svolgono in parte davanti all'autorità giudiziaria (giudice dell'esecuzione). Le tasse e i diritti giudiziari ordinariamente dovuti su questi atti sarebbero un costo che riduce l'efficacia della riscossione. La riduzione alla metà e la prenotazione a debito consentono di avviare e gestire le procedure senza anticipare ingenti somme, con successivo recupero a carico del debitore soccombente.

Analisi e struttura

Il regime si articola in due elementi. Il primo è la riduzione alla metà delle tasse e dei diritti per gli atti giudiziari connessi alla riscossione coattiva: si applica a tutti gli atti processuali (ricorsi, iscrizioni a ruolo, notifiche a mezzo ufficiale giudiziario, ecc.) compiuti nel quadro del procedimento esecutivo tributario. Il secondo elemento è la prenotazione a debito: le somme non vengono anticipate dal concessionario ma vengono prenotate e recuperate successivamente nei confronti della parte soccombente, quando questa non sia il concessionario stesso. L'obbligo di proseguire il procedimento anche dopo il pagamento del credito principale garantisce che il recupero delle tasse prenotate non venga pregiudicato dall'accordo tra le parti sul debito principale.

Quando si applica

Si applica agli atti giudiziari compiuti nell'ambito delle procedure di espropriazione forzata tributaria (pignoramento, vendita, distribuzione) e delle procedure cautelari connesse (iscrizione di ipoteca, fermo amministrativo). Non si applica agli atti tributari stragiudiziali (notifica della cartella, preavviso di fermo) né agli atti giudiziari nei giudizi di opposizione promossi dal debitore.

Confronto e norme correlate

L'art. 48 va coordinato con l'art. 47 (gratuità delle trascrizioni, che riguarda gli atti presso i conservatori dei registri immobiliari, non gli atti giudiziari) e con l'art. 59 (risarcimento dei danni da esecuzione, che riguarda la responsabilità del concessionario per atti illeciti, non per le spese ordinarie). Il D.P.R. 115/2002 (Testo Unico Spese di Giustizia) disciplina in via generale le tasse giudiziali, da cui le agevolazioni dell'art. 48 derogano per i procedimenti tributari esecutivi.

Problemi applicativi

Il principale problema è l'obbligo del concessionario di proseguire il procedimento per recuperare le tasse prenotate anche dopo il pagamento del debito principale: questa regola può creare tensioni con il contribuente che ha pagato e si aspetta la fine della procedura. Il concessionario che abbandona il procedimento risponde in proprio delle tasse prenotate, il che crea un incentivo a proseguire anche in casi di scarsa convenienza economica. Ulteriore questione riguarda la corretta quantificazione delle tasse giudiziali da prenotare a debito nel corso della procedura.

Casi pratici

Caso 1: Tasse giudiziali ridotte nell'espropriazione immobiliare

Caso 2: Debitore che paga ma il procedimento continua per le tasse prenotate

Caso 3: Concessionario che abbandona il procedimento e risponde in proprio

Domande frequenti

Cosa sono le tasse e i diritti per atti giudiziari ex art. 48 DPR 602/1973?

Sono gli importi dovuti per gli atti processuali compiuti nell'ambito delle procedure di riscossione coattiva tributaria (espropriazioni, vendite all'asta, ecc.). L'art. 48 ne prevede la riduzione alla metà rispetto alle tariffe ordinarie e la prenotazione a debito, con recupero successivo a carico del debitore soccombente.

Il concessionario deve anticipare le tasse giudiziali nell'esecuzione tributaria?

No: le tasse e i diritti sono prenotati a debito e recuperati successivamente. Il concessionario non anticipa queste somme; vengono addebitate al debitore soccombente al termine della procedura. Solo se il concessionario abbandona impropriamente la procedura risponde in proprio delle tasse prenotate.

Cosa succede se il debitore paga durante la procedura esecutiva?

Il debitore deve pagare anche le tasse e i diritti giudiziali prenotati a debito fino a quel momento, oltre al debito tributario principale. Il concessionario ha l'obbligo di proseguire il procedimento per recuperare queste somme; solo dopo il recupero integrale può chiudere la procedura.

In quali procedimenti si applica la riduzione alla metà delle tasse giudiziali?

In tutti i procedimenti di riscossione coattiva tributaria: espropriazione mobiliare, immobiliare, presso terzi, nonché nelle procedure cautelari accessorie (ipoteca, fermo). Non si applica agli atti stragiudiziali (notifica cartella) né ai giudizi di opposizione promossi dal contribuente contro l'esecuzione.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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