In sintesi
L'art. 44-bis del DPR 602/1973 disciplina gli interessi per i rimborsi eseguiti mediante la procedura automatizzata prevista dall'art. 42-bis. La decorrenza degli interessi è diversa rispetto agli interessi ordinari dell'art. 44: inizia dal secondo semestre solare successivo alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione (non dalla data del versamento) e termina alla data di emissione dell'ordinativo diretto collettivo di pagamento, escludendo dal computo anche il semestre in cui l'ordinativo viene emesso. Per il pagamento degli interessi vengono emessi ordinativi distinti ma contestuali all'ordinativo principale di rimborso, consentendo una gestione contabile separata.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 44-bis DPR 602/1973 — Interessi per rimborsi con procedura automatizzata
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 — Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
Per i rimborsi effettuati con le modalita’ di cui all’art. 42-bis, l’interesse e’ dovuto con decorrenza dal secondo semestre solare successivo alla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione fino alla data di emissione dell’ordinativo diretto collettivo di pagamento concernente il rimborso d’imposta, escludendo dal computo anche il semestre in cui tale ordinativo e’ emesso.
Per il pagamento degli interessi sono emessi, unitamente agli ordinativi di cui all’art. 42-bis, ordinativi diretti collettivi di pagamento tratti sul competente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministro delle finanze.
Sia per il rimborso d’imposta che per il pagamento degli interessi e’ emesso, per ciascun creditore, un unico vaglia cambiario.
Stesso numero, altri codici
Commento
Ratio della norma
La procedura automatizzata di rimborso (art. 42-bis) ha una propria logica temporale: il rimborso non dipende dall'iniziativa del singolo contribuente ma dal completamento del ciclo di liquidazione automatica delle dichiarazioni. È quindi logico che il dies a quo degli interessi non sia la data del versamento (che potrebbe precedere di mesi la dichiarazione) ma la scadenza del termine di presentazione della dichiarazione, momento a partire dal quale l'ufficio avrebbe potuto procedere al rimborso. La norma evita che i contribuenti beneficino di interessi per il periodo anteriore alla scadenza della dichiarazione.
Analisi e struttura
Il calcolo degli interessi ex art. 44-bis differisce dall'art. 44 per il dies a quo: non è la data del versamento ma la scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Gli interessi decorrono dal secondo semestre solare successivo a tale scadenza. Ad esempio, per una dichiarazione con scadenza al 30 novembre 2023, il primo semestre rilevante decorre dal 1° dicembre 2023, ma non genera interessi; il secondo semestre (dal 1° giugno 2024) inizia a far maturare interessi. Il dies ad quem è la data di emissione dell'ordinativo diretto collettivo, con esclusione del semestre in cui l'ordinativo viene emesso. Gli ordinativi di interessi sono emessi contestualmente a quelli di rimborso del capitale.
Quando si applica
Si applica esclusivamente ai rimborsi eseguiti con la procedura automatizzata ex art. 42-bis: rimborsi emergenti dalla liquidazione automatica delle dichiarazioni (art. 36-bis DPR 600/1973) per le fattispecie dell'art. 38, quinto comma, e dell'art. 41, secondo comma. Per tutti gli altri rimborsi tributari (su istanza ex art. 38, rimborso d'ufficio ex art. 41 nelle altre fattispecie, rimborso per sentenza) si applicano gli interessi ordinari dell'art. 44 con decorrenza dalla data del versamento.
Confronto e norme correlate
L'art. 44-bis va letto in parallelo con l'art. 44 (interessi per rimborsi ordinari) e con l'art. 42-bis (procedura automatizzata che ne è il presupposto). La differenza di dies a quo tra i due articoli può portare a risultati diversi per il contribuente: in alcuni casi l'art. 44 genera più interessi (se il versamento è molto anteriore alla dichiarazione), in altri casi l'art. 44-bis è più favorevole (se la procedura automatizzata è molto lenta). Lo Statuto del Contribuente (L. 212/2000) rafforza il principio che i rimborsi debbano essere eseguiti in tempi ragionevoli.
Problemi applicativi
Il problema principale è la corretta identificazione della scadenza del termine di presentazione della dichiarazione come dies a quo: in caso di proroga del termine (frequente nella prassi), gli interessi decorrono dalla proroga e non dal termine originario. Ulteriore questione riguarda la gestione degli ordinativi di interessi separati dagli ordinativi di rimborso del capitale: ritardi nell'emissione degli ordinativi di interessi possono non essere immediatamente percettibili dal contribuente, che potrebbe non accorgersi di non aver ricevuto tutto il dovuto.
Casi pratici
Caso 1: Calcolo interessi su rimborso automatizzato con scadenza dichiarazione novembre
Caso 2: Rimborso automatizzato ritardato di due anni
Caso 3: Ordinativi distinti per capitale e interessi nel rimborso automatizzato
Domande frequenti
Come si calcolano gli interessi nel rimborso automatizzato ex art. 44-bis DPR 602/1973?
Gli interessi decorrono dal secondo semestre solare successivo alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione (non dalla data del versamento) e terminano al semestre precedente quello di emissione dell'ordinativo. Il tasso è l'1% per semestre intero, come per gli interessi ordinari ex art. 44.
Perché il dies a quo degli interessi ex art. 44-bis è diverso dall'art. 44?
Perché nella procedura automatizzata il rimborso dipende dalla liquidazione della dichiarazione, non dall'istanza del contribuente. È quindi logico che gli interessi non corrano dal versamento (che precede la dichiarazione) ma dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione, momento da cui l'ufficio poteva procedere al rimborso.
Gli interessi del rimborso automatizzato vengono liquidati automaticamente?
Sì: l'art. 44-bis prevede che gli ordinativi per gli interessi vengano emessi contestualmente all'ordinativo di rimborso del capitale. Il contribuente non deve farne richiesta separata. Se gli interessi non vengono liquidati insieme al capitale, può segnalarlo all'ufficio.
In caso di proroga del termine di presentazione della dichiarazione, da quando decorrono gli interessi?
Dalla data di proroga del termine (non dal termine ordinario). Se il termine è prorogato dal 30 settembre al 30 novembre, gli interessi decorrono dal secondo semestre successivo al 30 novembre. La proroga ritarda quindi anche la decorrenza degli interessi a favore del contribuente.
Vedi anche